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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03832/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 15 marzo 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen.

Deduce che il Tribunale, omettendo di considerare i principi operanti ai fini delle verifiche demandategli, ha trascurato del tutto di confrontarsi con le produzioni difensive che avevano dimostrato la definitiva disarticolazione del clan di camorra [OSCURATO:PERSONA] in cui il ricorrente era stato ritenuto a suo tempo inserito, essendo così mancata la motivazione sul presupposto essenziale afferente alla capacità attuale del mantenimento dei contatti con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure risultano inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge, sicché, quanto alla motivazione, possono rilevare soltanto le censure che ne rappresentino l'assenza o la mera apparenza, in ragione di contenuti del tutto avulsi dalle risultanze o di mere enunciazioni di genere, come tali prive di ogni attitudine alla rappresentazione della valutazione richiesta (Sez. 3, n. 13/10/2015, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682).

3. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).

Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

4. La motivazione del provvedimento impugnato ha dato adeguata contezza di essersi uniformata ai principi appena richiamati.

Ha mostrato di considerare le ampie risultanze che illustrano la figura di primaria rilevanza assunta dal ricorrente nel contesto camorristico di riferimento.

Ha posto in evidenza i gravissimi fatti di sangue di cui Cutarelli si è reso responsabile, così dimostrando attitudini criminali e legami nel contesto camorristico di riferimento stabili nel tempo.

Ha considerato le deduzioni difensive in ordine alla disarticolazione del clan [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il contesto in cui Cutarelli può ragionevolmente assumere un'attuale posizione di protagonista, in considerazione del ruolo e prestigio acquisiti, comprende più ampie articolazioni camorristiche che risultano operative nel coltivare gli affari criminali nel medesimo territorio.

Il Tribunale ha, infine, rilevato che Cutarelli, nonostante il regime detentivo, ha continuato a mostrare comportamenti, come quelli oggetto di plurimi addebiti disciplinari, dai quali potere desumere la manifestazione della sua autorevolezza criminale.

5. Le doglianze mosse seguono tutte un percorso che asserisce violazioni della normativa in materia senza però confrontarsi con l'appropriato apparato motivazionale, di modo che continuano a fare riferimento a deduzioni, come quelle relative alla destrutturazione del clan capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], che, come sopra evidenziato, risultano adeguatamente confutate dai giudici di merito.

6. Il ricorso, dunque, non avendo alcuna attitudine a rappresentare le violazioni di legge che denuncia, va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì deciso il 19 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 15 marzo 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. Deduce che il Tribunale, omettendo di considerare i principi operanti ai fini delle verifiche demandategli, ha trascurato del tutto di confrontarsi con le produzioni difensive che avevano dimostrato la definitiva disarticolazione del clan di camorra [OSCURATO:PERSONA] in cui il ricorrente era stato ritenuto a suo tempo inserito, essendo così mancata la motivazione sul presupposto essenziale afferente alla capacità attuale del mantenimento dei contatti con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure risultano inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge, sicché, quanto alla motivazione, possono rilevare soltanto le censure che ne rappresentino l'assenza o la mera apparenza, in ragione di contenuti del tutto avulsi dalle risultanze o di mere enunciazioni di genere, come tali prive di ogni attitudine alla rappresentazione della valutazione richiesta (Sez. 3, n. 13/10/2015, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). 3. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 4. La motivazione del provvedimento impugnato ha dato adeguata contezza di essersi uniformata ai principi appena richiamati. Ha mostrato di considerare le ampie risultanze che illustrano la figura di primaria rilevanza assunta dal ricorrente nel contesto camorristico di riferimento. Ha posto in evidenza i gravissimi fatti di sangue di cui Cutarelli si è reso responsabile, così dimostrando attitudini criminali e legami nel contesto camorristico di riferimento stabili nel tempo. Ha considerato le deduzioni difensive in ordine alla disarticolazione del clan [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il contesto in cui Cutarelli può ragionevolmente assumere un'attuale posizione di protagonista, in considerazione del ruolo e prestigio acquisiti, comprende più ampie articolazioni camorristiche che risultano operative nel coltivare gli affari criminali nel medesimo territorio. Il Tribunale ha, infine, rilevato che Cutarelli, nonostante il regime detentivo, ha continuato a mostrare comportamenti, come quelli oggetto di plurimi addebiti disciplinari, dai quali potere desumere la manifestazione della sua autorevolezza criminale. 5. Le doglianze mosse seguono tutte un percorso che asserisce violazioni della normativa in materia senza però confrontarsi con l'appropriato apparato motivazionale, di modo che continuano a fare riferimento a deduzioni, come quelle relative alla destrutturazione del clan capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], che, come sopra evidenziato, risultano adeguatamente confutate dai giudici di merito. 6. Il ricorso, dunque, non avendo alcuna attitudine a rappresentare le violazioni di legge che denuncia, va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì deciso il 19 novembr
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