Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:513
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0857_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Corte di giustizia dell’Unione europea
(causa T‑857/19)
«Accesso ai documenti – Corte di giustizia dell’Unione europea – Documenti che l’istituzione detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Presunzione di inesistenza o di mancato possesso di documenti – Spiegazioni plausibili che consentono di determinare le ragioni dell’inesistenza o del mancato possesso – Obbligo di motivazione – Conservazione della documentazione – Principio di buona amministrazione»
1.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Obbligo di riesaminare gli aspetti non messi in discussione dalla sentenza – Insussistenza
(Art. 266, § 1, TFUE)
(v. punti 31, 32, 38, 65)
2.
Ricorso di annullamento – [OSCURATO:PERSONA] – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 36)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione della Corte di giustizia sull’accesso ai documenti amministrativi che essa detiene – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Obbligo dell’istituzione di redigere e conservare la documentazione riguardante le sue attività – Portata – Obbligo di conservazione dei documenti relativi a incontri straordinari e importanti di natura istituzionale – Prova del concreto verificarsi di un incontro – Superamento della presunzione di inesistenza dei documenti richiesti
(Art. 15, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisione della Corte di giustizia dell’11 ottobre 2016 sull’accesso del pubblico ai documenti amministrativi che essa detiene)
(v. punti 39, 42-44, 58)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione della Corte di giustizia sull’accesso ai documenti amministrativi che essa detiene – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Obbligo dell’istituzione di redigere e conservare la documentazione riguardante le sue attività – Obbligo di conservazione dei documenti relativi a incontri straordinari e importanti di natura istituzionale – Obbligo dell’istituzione di fornire spiegazioni plausibili che giustifichino l’inesistenza o il mancato possesso dei documenti
(Art. 15, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 42; decisione della Corte di giustizia dell’11 ottobre 2016 sull’accesso del pubblico ai documenti amministrativi che essa detiene)
(v. punti 76, 80, 85-88, 97, 98)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione della Corte di giustizia sull’accesso ai documenti amministrativi che essa detiene – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Obbligo dell’istituzione di giustificare il diniego di accesso – Obbligo dell’istituzione di creare un documento inesistente – Insussistenza
(Art. 15, § 3, TFUE; decisione della Corte di giustizia dell’11 ottobre 2016 sull’accesso del pubblico ai documenti amministrativi che essa detiene)
(v. punto 100)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 ottobre 2019 recante un provvedimento di esecuzione della sentenza del 20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia dell’Unione europea (
T‑433/17
,
EU:T:2019:632
)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.