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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2022

ECLI:EU:T:2022:159
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0146_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 marzo 2022 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (DELTATIC)

(Causa T‑146/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DELTATIC – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DELTA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»

1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 47, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, §§ 3 e 4) (v. punti 28‑30, 34‑36, 74)

2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Esame dell’alterazione del carattere distintivo [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, a), e 47, § 2] (v. punti 44‑48, 56, 57)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 86, 87, 111, 116, 118)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi DELTATIC e DELTA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 103, 108, 110, 117, 120) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 182 del 10.5.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0146_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (DELTATIC) (Causa T‑146/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DELTATIC – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DELTA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo» 1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 47, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, §§ 3 e 4) (v. punti 28‑30, 34‑36, 74) 2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Esame dell’alterazione del carattere distintivo [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, a), e 47, § 2] (v. punti 44‑48, 56, 57) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 86, 87, 111, 116, 118) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi DELTATIC e DELTA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 103, 108, 110, 117, 120) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 182 del 10.5.2021 .
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