CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 35517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 17 luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. (capo 1) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo 2). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1), deducendo l'insussistenza della prova dell'idoneità e dell'univocità degli atti alla commissione del reato di furto. Si deduce che l'intento perseguito consisteva esclusivamente nell'entrata nei lo- cali, dove erano ubicati i box auto del palazzo, per trovare riparo per la notte e per consumare sostanza stupefacente. 2.1. Con memoria del 9 marzo 2023, la difesa del Concilio insiste nella richiesta di emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e, in via subordinata, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine di verificare se - medio tempore - la persona offesa avesse presentato querela nei confronti dell'imputato. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. (J, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già prospettate con l'atto di appello, inerenti alle reali intenzioni perseguite con la scelta di entrare all'interno dell'abita- zione. Tali profili di censura, tuttavia, sono già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (scelta dell'imputato di en- trare nel garage, luogo più inadatto al proprio ricovero perché più sporco degli altri; consapevolezza del mancato funzionamento del ciclomotore; rinvenimento del gira- vite con la punta piegata, evidentemente utilizzato per rompere lo sportellino della pulsantiera del box). La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Lg.vo 10 Ottobre 2022 n. 150 (art. 85) e succ. modif. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non l'abbia ancora proposta (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.