CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 2020
Cassazione n. 28367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23505/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliat a in Roma, via della Conciliazione n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1538/2020 depositata il6/8/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 252/2019, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione su istanza della locale Procura della Repubblica, a seguito di un’iscrizione al registro relativo alle notizie non costituenti reato (cd. modello 45). 2. La Corte d’appello di Firenze, nel disattendere le contestazioni sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla legittimazione del P.M. a richiedere la dichiarazione di fallimento, osservava che l’iscrizione a modello 45 effettuata dal Pubblico Ministero comporta lo svolgimento di indagini tese ad individuare eventuali violazioni perseguibili, determina l’apertura di un procedimento di natura penale, pur in assenza di una notizia di reato ben definita, e crea sicuramente il presupposto perché possa operare il disposto dell’art. 7 l. fall., dato che la norma non richiede l’iscrizione di una notizia di reato, ma più semplicemente postula lo svolgimento di accertamenti relativi ad ipotesi penalistiche. 3. Per la cassazione della decisione di rigetto del reclamo, pubblicata in data 6 agosto 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando un unico motivo di doglianza. Gli in timat i fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze non ha nno svolto difese. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 l. fall., perché il potere di iniziativa del Pubblico Ministero deve essere necessariamente correlato alla pendenza di un procedimento penale, condizione che non ricorreva nel caso di specie, dal momento che non era stata effettuata alcuna iscrizione nelregistro delle notizie di reato, ma soltanto a modello 45. 5. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. Cass. 20400/2017, Cass. 23391/2016, Cass. 10679/2014) che la ratio dell'art. 7 l. fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis. Questa soluzione interpretativa trova un primo conforto nella previsione dell'art. 7, comma 1, n. 2, l. fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, imponendosi quindi un’interpretazione altrettanto larga del disposto normativo del numero precedente nel caso in cui la notitia decoctionis provenga al P.M. dal compimento di una sua attività in ambito penalistico. Una decisiva conferma in questo senso viene dallo stesso tenore dell'art. 7, n. 1, l. fall., che, nel separare in termini alternativi la notizia appresa nel corso di un procedimento penale dai casi elencati nella seconda parte della norma, consentendo di ravvisare nella fuga, irreperibilità, latitanza dell'imprenditore, chiusura dei locali, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo altrettante ipotesi di legittimazione che possono pureessere esterne a un procedimento penale, attribuisce la legittimazione al P.M. in ipotesi in cui la notitia decoctionis viene conosciuta non necessariamente nell'ambito di un procedimento penale, ma anche nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, siano esse di direzione dell'investigazione, rappresentanza nei processi o ricezione di informazioni (v.Cass. 8903/2017). Pertanto, poiché la doverosità della richiesta del P.M. può fondarsi su una condizione di insolvenza risultante, alternativamente, sia dalle notizie acquisite nel corso di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome, indicate con la congiunzione "ovvero" dall'art. 7, n. 1, l. fall., le quali non sono necessariamente esemplificative né di fatti costituenti reato, né della pendenza di un procedimento penale, ne discende che quest’ultimo può anche mancare (cfr. Cass. 9260/2011; nello stesso senso, più recentemente, Cass.26407/2021, Cass. 646/2019). Il riferimento contenuto nel n. 1) dell'art. 7 l. fall. al riscontro della notitia decoctionis «nel corso di un procedimento penale» non deve perciò essere interpretato in senso riduttivo, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminisnel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi. Se l'iniziativa del P.M. dipende non dalla preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati, bensì dalla conoscenza di circostanze apprese nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, non può essere posto in dubbio che la notitia decoctionis possa essere ricavata dal magistrato inquirente anche dalla lettura degli atti a lui trasmessi ed iscritti a modello 45, dato che una simile attività rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e può quindi costituire una fonte di informazione utile alegittimare l'iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (Cass. 26407/2021). Non erra, infine, la Corte di merito laddove esclude che “l'organo inquirente sia tenuto a spiegare al fallendo e/o al fallito il contenuto delle investigazioni che lo hanno condotto a ravvisare la decozione dell'impresa”, dato che ciò che rileva, nell’applicazione dell’art. 7 l. fall., è la pendenza in sé di un procedimento penale in senso lato, nei termini appena illustrati,al cui interno la notitia decoctionis sia stata appresa, mentre l’esito (di archiviazione, assolutorio, di formulazione di un capo d’imputazione, ecc.) di questo procedimento è privo di incidenza sulla regolarità del procedimento instaurato a seguito della richiesta, atteso che l'unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento è costituito dall'accertamento dello stato oggettivo di insolvenza. 5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi