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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 06245/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6245/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 916/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 31868/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 03ow46n nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d appello di Genovadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova in parzialeriforma della sentenza di condanna pronunciata dal * del Tribunale di Genova harideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di * * inrelazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e 4 l. 110 del 1975Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo diretto piuttosto che eventuale equindi quanto all affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita alfattoRilevato che nello stesso primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all art. 4 l. 110 del 1975 inquanto non sarebbe stata accertata la natura dell arma né il ricorrente privo di fissa dimoraavrebbe potuto portarla fuori dalla propria abitazioneRilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla determinazione della pena con riferimento al giudizio dibilanciamento delle circostanzeRilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondatein quanto la Corte di appello con motivazione puntuale e attenta evidenziando che ilricorrente ha aggredito la vittima con un arma da taglio infliggendole ben tre colpi inprossimità del volto e del collo ha dato conto degli elementi mezzo utilizzato parti del corpodolo con ciò conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto * 1 n.24173 del 05/04/2022 * * 283390 – 01 * 1 n. 45332 del 02/07/2019 * *277151 – 01Rilevato che la censura sempre contenuta nel primo motivo circa la sussistenza delreato di cui all art. 4 l. 110 del 1975 è manifestamente infondata perché il giudicedell impugnazione con lo specifico riferimento alla natura delle ferite e alle dichiarazionidella persona offesa e degli altri testi ha indicato gli elementi dai quali ha coerentementedesunto che l arma utilizzata benché non ritrovata fosse un coltello e non un diverso eoccasionale strumento rilevato altresì sul punto che la circostanza che l imputato non abbiafissa dimora non incide sulla sussistenza del reato perché lo stesso è configurabile in ognioccasione in cui l arma da taglio è comunque portata senza alcuna giustificazione al di fuoridel contesto in cui può essere legittimamente utilizzataRilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate inquanto il giudice d appello rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado epure evidenziando la totale assenza di diversi elementi da tenere in considerazione lagratuità dei motivi a delinquere nonché le conseguenze permanenti arrecate alla vittima hadato adeguato conto dell esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nelladeterminazione della pena così che la decisione appare logica e coerente e non è quindisindacabile in questa sede * * n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016 * * 266818 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv 280601 *2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6245/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 916/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 31868/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 03ow46n nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d appello di Genovadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova in parzialeriforma della sentenza di condanna pronunciata dal * del Tribunale di Genova harideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di * * inrelazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e 4 l. 110 del 1975Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo diretto piuttosto che eventuale equindi quanto all affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita alfattoRilevato che nello stesso primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all art. 4 l. 110 del 1975 inquanto non sarebbe stata accertata la natura dell arma né il ricorrente privo di fissa dimoraavrebbe potuto portarla fuori dalla propria abitazioneRilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla determinazione della pena con riferimento al giudizio dibilanciamento delle circostanzeRilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondatein quanto la Corte di appello con motivazione puntuale e attenta evidenziando che ilricorrente ha aggredito la vittima con un arma da taglio infliggendole ben tre colpi inprossimità del volto e del collo ha dato conto degli elementi mezzo utilizzato parti del corpodolo con ciò conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto * 1 n.24173 del 05/04/2022 * * 283390 – 01 * 1 n. 45332 del 02/07/2019 * *277151 – 01Rilevato che la censura sempre contenuta nel primo motivo circa la sussistenza delreato di cui all art. 4 l. 110 del 1975 è manifestamente infondata perché il giudicedell impugnazione con lo specifico riferimento alla natura delle ferite e alle dichiarazionidella persona offesa e degli altri testi ha indicato gli elementi dai quali ha coerentementedesunto che l arma utilizzata benché non ritrovata fosse un coltello e non un diverso eoccasionale strumento rilevato altresì sul punto che la circostanza che l imputato non abbiafissa dimora non incide sulla sussistenza del reato perché lo stesso è configurabile in ognioccasione in cui l arma da taglio è comunque portata senza alcuna giustificazione al di fuoridel contesto in cui può essere legittimamente utilizzataRilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate inquanto il giudice d appello rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado epure evidenziando la totale assenza di diversi elementi da tenere in considerazione lagratuità dei motivi a delinquere nonché le conseguenze permanenti arrecate alla vittima hadato adeguato conto dell esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nelladeterminazione della pena così che la decisione appare logica e coerente e non è quindisindacabile in questa sede * * n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016 * * 266818 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv 280601 *2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6245/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 916/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 31868/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 03ow46n nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d appello di Genovadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova in parzialeriforma della sentenza di condanna pronunciata dal * del Tribunale di Genova harideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di * * inrelazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e 4 l. 110 del 1975Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo diretto piuttosto che eventuale equindi quanto all affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita alfattoRilevato che nello stesso primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all art. 4 l. 110 del 1975 inquanto non sarebbe stata accertata la natura dell arma né il ricorrente privo di fissa dimoraavrebbe potuto portarla fuori dalla propria abitazioneRilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla determinazione della pena con riferimento al giudizio dibilanciamento delle circostanzeRilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondatein quanto la Corte di appello con motivazione puntuale e attenta evidenziando che ilricorrente ha aggredito la vittima con un arma da taglio infliggendole ben tre colpi inprossimità del volto e del collo ha dato conto degli elementi mezzo utilizzato parti del corpodolo con ciò conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto * 1 n.24173 del 05/04/2022 * * 283390 – 01 * 1 n. 45332 del 02/07/2019 * *277151 – 01Rilevato che la censura sempre contenuta nel primo motivo circa la sussistenza delreato di cui all art. 4 l. 110 del 1975 è manifestamente infondata perché il giudicedell impugnazione con lo specifico riferimento alla natura delle ferite e alle dichiarazionidella persona offesa e degli altri testi ha indicato gli elementi dai quali ha coerentementedesunto che l arma utilizzata benché non ritrovata fosse un coltello e non un diverso eoccasionale strumento rilevato altresì sul punto che la circostanza che l imputato non abbiafissa dimora non incide sulla sussistenza del reato perché lo stesso è configurabile in ognioccasione in cui l arma da taglio è comunque portata senza alcuna giustificazione al di fuoridel contesto in cui può essere legittimamente utilizzataRilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate inquanto il giudice d appello rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado epure evidenziando la totale assenza di diversi elementi da tenere in considerazione lagratuità dei motivi a delinquere nonché le conseguenze permanenti arrecate alla vittima hadato adeguato conto dell esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nelladeterminazione della pena così che la decisione appare logica e coerente e non è quindisindacabile in questa sede * * n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016 * * 266818 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv 280601 *2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6245/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 916/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 31868/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 03ow46n nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d appello di Genovadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova in parzialeriforma della sentenza di condanna pronunciata dal * del Tribunale di Genova harideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di * * inrelazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e 4 l. 110 del 1975Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo diretto piuttosto che eventuale equindi quanto all affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita alfattoRilevato che nello stesso primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all art. 4 l. 110 del 1975 inquanto non sarebbe stata accertata la natura dell arma né il ricorrente privo di fissa dimoraavrebbe potuto portarla fuori dalla propria abitazioneRilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla determinazione della pena con riferimento al giudizio dibilanciamento delle circostanzeRilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondatein quanto la Corte di appello con motivazione puntuale e attenta evidenziando che ilricorrente ha aggredito la vittima con un arma da taglio infliggendole ben tre colpi inprossimità del volto e del collo ha dato conto degli elementi mezzo utilizzato parti del corpodolo con ciò conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto * 1 n.24173 del 05/04/2022 * * 283390 – 01 * 1 n. 45332 del 02/07/2019 * *277151 – 01Rilevato che la censura sempre contenuta nel primo motivo circa la sussistenza delreato di cui all art. 4 l. 110 del 1975 è manifestamente infondata perché il giudicedell impugnazione con lo specifico riferimento alla natura delle ferite e alle dichiarazionidella persona offesa e degli altri testi ha indicato gli elementi dai quali ha coerentementedesunto che l arma utilizzata benché non ritrovata fosse un coltello e non un diverso eoccasionale strumento rilevato altresì sul punto che la circostanza che l imputato non abbiafissa dimora non incide sulla sussistenza del reato perché lo stesso è configurabile in ognioccasione in cui l arma da taglio è comunque portata senza alcuna giustificazione al di fuoridel contesto in cui può essere legittimamente utilizzataRilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate inquanto il giudice d appello rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado epure evidenziando la totale assenza di diversi elementi da tenere in considerazione lagratuità dei motivi a delinquere nonché le conseguenze permanenti arrecate alla vittima hadato adeguato conto dell esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nelladeterminazione della pena così che la decisione appare logica e coerente e non è quindisindacabile in questa sede * * n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016 * * 266818 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv 280601 *2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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