CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 116 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche: - generiche (primo motivo) quanto alle dedotte carenze motivazionali; - manifestamente infondate (secondo motivo) rispetto alle regole probatorie del rito abbreviato (là dove si contesta la "assenza di istruttoria dibattimentale" e l'utilizzazione di atti di p.g.); (quarto motivo) in ordine al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata; (ultimo motivo) quanto alla prescrizione del reato (che non valutano, ai fini del computo, la ritenuta recidiva qualificata); - aspecifiche (secondo e terzo motivo) rispetto al ragionamento probatorio della sentenza impugnata (relativamente alla dedotta esimente e al dolo, cfr. pag. 3), volte ad avvalorare una diversa lettura delle evidenze probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il