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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31308/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fondato la decisione sul punto sul difetto di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 - 01), rimarcando altresì la gravità dei fatti commessi dall'imputato (e la conseguente adeguatezza della pena irrogata), così dando conto in maniera congrua e logica l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e tale apprezzamento non può dirsi ritualmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione di un diverso apprezzamento (in particolare del motivo ragione dell'aggressione posta in essere dall'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fondato la decisione sul punto sul difetto di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 - 01), rimarcando altresì la gravità dei fatti commessi dall'imputato (e la conseguente adeguatezza della pena irrogata), così dando conto in maniera congrua e logica l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e tale apprezzamento non può dirsi ritualmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione di un diverso apprezzamento (in particolare del motivo ragione dell'aggressione posta in essere dall'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del