CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] AUGUSTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di L'Aquila. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di attribuzione nei confronti della Corte d'appello di L'Aquila in relazione all'istanza di applicazione dell'indulto avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla pena irrogata con sentenza della Corte d'appello di Roma in data 9 giugno 2008, irrevocabile il 17 febbraio 2010. 2. La Corte aquilana aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere su detta istanza sul rilievo che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era la sentenza 24 settembre 2018, emessa appunto dalla Corte d'appello di Roma, ; divenuta definitiva il 17 ottobre 2019. 3. Nel sollevare il conflitto, la Corte territoriale romana ha ritenuto che, poiché la competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenuta esecutività di altra sentenza, nella specie era competente la Corte d'appello abruzzese che aveva pronunciato la sentenza del 24 ottobre 2011 con la quale aveva escluso la recidiva specifica infraquinquennale e disapplicato la recidiva semplice, procedendo così ad una rielaborazioni sostanziale della pronuncia di primo grado. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di L'Aquila. Considerato in diritto 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a provvedere della Corte d'appello di L'Aquila, che per prima l'ha declinata. 3. Ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014 - dep. 12/02/2014, Rv. 259171), e ciò anche laddove tale provvedimento non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale. 4. In applicazione di tale principio, nel caso concreto all'epoca dell'istanza di applicazione dell'indulto, proposta in data 11 agosto 2018, la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella pronunciata dalla Corte d'appello di L'Aquila in data 24 ottobre 2011, irrevocabile il 5 febbraio 2014, sicché ad essa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., avendo essa apportato una modifica sostanziale alla pronuncia di primo grado consistita nella esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale contestata e nella disapplicazione della recidiva semplice. PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello di L'Aquila cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2