CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 09/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 29/05/2018, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.330,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., revocando la pena accessoria inflitta e lasciando immutato il giudizio nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il travisamento delle prove in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto (e segnatamente in relazione all'asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tale censura - reiterata pedissequamente nell'atto di appello e disattesa dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici - genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, che ha consolidato - oltre ogni ragionevole dubbio - la prova incontrovertibile del reato contestato) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; osservato, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i