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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 novembre 1964

Cassazione n. 12411/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/08/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29/08/2025, il Tribunale di Milano rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 28/6/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale era stata rigettata l'istanza ex art. 299 cod.proc.pen., volta ad ottenere la revoca ovvero, in subordine, la sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata in relazione al reato di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273,273-bis, 274 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla partecipazione all'associazione per delinquere "Gruppo di Turbigo".

Lamenta che il Tribunale del riesame aveva espresso una motivazione viziata ed era incorso nel travisamento della prova in relazione alle argomentazioni della difesa aventi ad oggetto la totale estraneità del ricorrente all'attività criminosa del gruppo di Turbigo, venendo in rilievo la sua posizione solo in due occasioni per due indimostrati acquisti di stupefacente ed essendogli stato attribuito arbitrariamente, nell'ordinanza genetica, il ruolo di "paciere" in alcune diatribe, quale presunto vertice dell'associazione; i cinque interventi nel contesto associativo dai quali era stata fatta discendere l'appartenenza al gruppo criminoso erano relativi a problematiche di poco conto e non ricollegabili al ruolo verticistico attribuitogli.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 273, 273-bis, 274 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione all'associazione per delinquere "Gruppo di Turbigo" ed alle forniture di stupefacente.

Lamenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il ruolo di vertice del ricorrente sarebbe stato dimostrato da ingenti acquisiti di droga documentati dalla Pg in due occasioni e dalla condanna irrevocabile di condanna per spaccio di droga; tali dati erano stati erroneamente interpretati e i due acquisti di droga erano anche indimostrati.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 273, 273-bis, 274 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione e travisamento della 2prova in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere "Gruppo di Turbigo".

Lamenta che difettavano i gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione della misura cautelare custodiale e che nell'ordinanza genetica vi erano numerosi passaggi da cui risultava evidente che il ricorrente era elemento estraneo al gruppo criminoso; quanto agli episodi che avrebbero visto il [OSCURATO:PERSONA] quale "paciere", il predetto, al più poteva essersi offerto, in qualità di terzo, come mediatore ma alla fina nulla aveva fatto di concreto; neppure emergeva il dolo specifico e, cioè, la coscienza e volontà di far parte in maniera permanente di un sodalizio criminoso; il ricorrente, inoltre, non poteva considerarsi neppure un concorrente esterno, non emergendo alcun contributo causale alla conservazione o rafforzamento del gruppo criminoso.

Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 273, 273-bis, 274 e 275-bis cod.proc.pen. per insussistenza delle esigenze cautelari Argomenta che non sussiste il pericolo di reiterazione del reato in quanto la condotta oggetto di giudicato era contraddistinta da occasionalità e temporalmente limitata; argomenta che il giudizio prognostico del pericolo di reiterazione del reato era assolutamente errato e che difettava, comunque, l'attualità del pericolo in quanto la richiesta cautelare era successiva di otto anni all'apertura del procedimento penale per fatti, comunque, collocati nel periodo di tempo 2012/2022; il Giudice doveva tenere in considerazione il tempo trascorso dalla commissione del reato senza che il soggetto fosse incorso in recidiva; neppure sussistevano il pericolo di inquinamento probatorio e quello di fuga; infine, anche l'adeguatezza della misura andava riconsiderata, anche alla luce del fatto che molti dei coimputati, pacificamente inseriti nel contesto associativo, non erano più in custodia cautelare.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.; il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto tutti aventi ad oggetto doglianze relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono manifestamente infondati.

1.1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione 3entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.

Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569).

1.2. Nella specie, il Tribunale ha evidenziato, in sostanza, come il quadro cautelare di gravità indiziaria consolidatosi non risultava scalfito dagli elementi addotti dalla difesa a fondamento della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto.

In particolare, la difesa censurava il riferimento al ruolo di partecipe dell'indagato desunto dal suo ruolo di "paciere" in situazioni che sarebbero avulse dal contestato associativo e allegava che il [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato quale mero acquirente di modiche sostanze stupefacenti.

Ebbene, il Collegio cautelare ha spiegato come tale dato, al contrario, non potesse giustificare la revoca o sostituzione della misura, evidenziando come il quadro indiziario, ripercorso nelle sue evidenze in fatto, risultava connotato da gravità e come le deduzioni difensive volte a contestate tale valutazione risultassero infondate; in particolare, il Tribunale rimarcava che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] si connotava quale ruolo di fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sodali con ruolo verticistico), essendo emerse plurime situazioni nelle quali il predetto, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], aveva collaborato alla risoluzione di vicende collegate allo svolgimento dei traffici illeciti ad ai rapporti con le altre associazioni criminali; neppure risultava fondata la deduzione difensiva circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale mero acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti, emergendo elementi contrari, sia dalle risultanze dell'attività di osservazione della PG in ordine agli incontri destinati agli accordi relativi all'approvvigionamento della droga, sia al contenuto delle conversazioni intercettate, sia dall'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA] per la disponibilità e cessione di un ingente quantitativo di cocaina.

41.3. Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con il suesposto principio di diritto.

A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorrente propone censure contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, precluso in sede di legittimità.

2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha ritenuto immutato il quadro cautelare relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando correttamente la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. correlata al reato associativo contestato e la personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA], gravato da plurime condanne per gravi reati, quali omicidio ed estorsione ed anche reati di natura specifica in relazione a quello in esame.

Il Tribunale ha anche valutato il tempo trascorso dei fatti ed ha ritenuto tale elemento neutralizzato dalle modalità dei fatti contestati, dimostrativi di una specifica esperienza e callidità nello svolgimento dei traffici di droga del [OSCURATO:PERSONA] nonchè e della personalità negativa dello stesso.

Va ricordato il principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01).

Del tutto generiche, poi, sono le censure relative alla insussitenza delle ulteriori esigenze cautelari del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio.

Né coglie nel segno, infine, la doglianza, anche di contenuto del tutto generico, relativa al diverso trattamento cautelare dei coimputati.

In materia cautelare, infatti, la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su 5profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez.6 ,n.39346 del 03/07/2017, Rv.271056 - 01, in motivazione).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.Mter, disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 26/02/2026 Il Consigliere estensore Ii,Píesident rtton- 'basi [OSCURATO:PERSONA] P • ci Cki _tu/t 2 APRI 2026', [OSCURATO:PERSONA] Dott.s 7isabe abito 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/08/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29/08/2025, il Tribunale di Milano rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 28/6/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale era stata rigettata l'istanza ex art. 299 cod.proc.pen., volta ad ottenere la revoca ovvero, in subordine, la sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata in relazione al reato di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273,273-bis, 274 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla partecipazione all'associazione per delinquere "Gruppo di Turbigo". Lamenta che il Tribunale del riesame aveva espresso una motivazione viziata ed era incorso nel travisamento della prova in relazione alle argomentazioni della difesa aventi ad oggetto la totale estraneità del ricorrente all'attività criminosa del gruppo di Turbigo, venendo in rilievo la sua posizione solo in due occasioni per due indimostrati acquisti di stupefacente ed essendogli stato attribuito arbitrariamente, nell'ordinanza genetica, il ruolo di "paciere" in alcune diatribe, quale presunto vertice dell'associazione; i cinque interventi nel contesto associativo dai quali era stata fatta discendere l'appartenenza al gruppo criminoso erano relativi a problematiche di poco conto e non ricollegabili al ruolo verticistico attribuitogli. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 273, 273-bis, 274 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione all'associazione per delinquere "Gruppo di Turbigo" ed alle forniture di stupefacente. Lamenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il ruolo di vertice del ricorrente sarebbe stato dimostrato da ingenti acquisiti di droga documentati dalla Pg in due occasioni e dalla condanna irrevocabile di condanna per spaccio di droga; tali dati erano stati erroneamente interpretati e i due acquisti di droga erano anche indimostrati. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 273, 273-bis, 274 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione e travisamento della 2prova in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere "Gruppo di Turbigo". Lamenta che difettavano i gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione della misura cautelare custodiale e che nell'ordinanza genetica vi erano numerosi passaggi da cui risultava evidente che il ricorrente era elemento estraneo al gruppo criminoso; quanto agli episodi che avrebbero visto il [OSCURATO:PERSONA] quale "paciere", il predetto, al più poteva essersi offerto, in qualità di terzo, come mediatore ma alla fina nulla aveva fatto di concreto; neppure emergeva il dolo specifico e, cioè, la coscienza e volontà di far parte in maniera permanente di un sodalizio criminoso; il ricorrente, inoltre, non poteva considerarsi neppure un concorrente esterno, non emergendo alcun contributo causale alla conservazione o rafforzamento del gruppo criminoso. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 273, 273-bis, 274 e 275-bis cod.proc.pen. per insussistenza delle esigenze cautelari Argomenta che non sussiste il pericolo di reiterazione del reato in quanto la condotta oggetto di giudicato era contraddistinta da occasionalità e temporalmente limitata; argomenta che il giudizio prognostico del pericolo di reiterazione del reato era assolutamente errato e che difettava, comunque, l'attualità del pericolo in quanto la richiesta cautelare era successiva di otto anni all'apertura del procedimento penale per fatti, comunque, collocati nel periodo di tempo 2012/2022; il Giudice doveva tenere in considerazione il tempo trascorso dalla commissione del reato senza che il soggetto fosse incorso in recidiva; neppure sussistevano il pericolo di inquinamento probatorio e quello di fuga; infine, anche l'adeguatezza della misura andava riconsiderata, anche alla luce del fatto che molti dei coimputati, pacificamente inseriti nel contesto associativo, non erano più in custodia cautelare. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.; il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto tutti aventi ad oggetto doglianze relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono manifestamente infondati. 1.1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione 3entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569). 1.2. Nella specie, il Tribunale ha evidenziato, in sostanza, come il quadro cautelare di gravità indiziaria consolidatosi non risultava scalfito dagli elementi addotti dalla difesa a fondamento della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. In particolare, la difesa censurava il riferimento al ruolo di partecipe dell'indagato desunto dal suo ruolo di "paciere" in situazioni che sarebbero avulse dal contestato associativo e allegava che il [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato quale mero acquirente di modiche sostanze stupefacenti. Ebbene, il Collegio cautelare ha spiegato come tale dato, al contrario, non potesse giustificare la revoca o sostituzione della misura, evidenziando come il quadro indiziario, ripercorso nelle sue evidenze in fatto, risultava connotato da gravità e come le deduzioni difensive volte a contestate tale valutazione risultassero infondate; in particolare, il Tribunale rimarcava che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] si connotava quale ruolo di fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sodali con ruolo verticistico), essendo emerse plurime situazioni nelle quali il predetto, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], aveva collaborato alla risoluzione di vicende collegate allo svolgimento dei traffici illeciti ad ai rapporti con le altre associazioni criminali; neppure risultava fondata la deduzione difensiva circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale mero acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti, emergendo elementi contrari, sia dalle risultanze dell'attività di osservazione della PG in ordine agli incontri destinati agli accordi relativi all'approvvigionamento della droga, sia al contenuto delle conversazioni intercettate, sia dall'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA] per la disponibilità e cessione di un ingente quantitativo di cocaina. 41.3. Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con il suesposto principio di diritto. A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorrente propone censure contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, precluso in sede di legittimità. 2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ritenuto immutato il quadro cautelare relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando correttamente la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. correlata al reato associativo contestato e la personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA], gravato da plurime condanne per gravi reati, quali omicidio ed estorsione ed anche reati di natura specifica in relazione a quello in esame. Il Tribunale ha anche valutato il tempo trascorso dei fatti ed ha ritenuto tale elemento neutralizzato dalle modalità dei fatti contestati, dimostrativi di una specifica esperienza e callidità nello svolgimento dei traffici di droga del [OSCURATO:PERSONA] nonchè e della personalità negativa dello stesso. Va ricordato il principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01). Del tutto generiche, poi, sono le censure relative alla insussitenza delle ulteriori esigenze cautelari del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. Né coglie nel segno, infine, la doglianza, anche di contenuto del tutto generico, relativa al diverso trattamento cautelare dei coimputati. In materia cautelare, infatti, la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su 5profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez.6 ,n.39346 del 03/07/2017, Rv.271056 - 01, in motivazione). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.Mter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 26/02/2026 Il Consigliere estensore Ii,Píesident rtton- 'basi [OSCURATO:PERSONA] P • ci Cki _tu/t 2 APRI 2026', [OSCURATO:PERSONA] Dott.s 7isabe abito 6