CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18479/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], codifensore di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 luglio 2022, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 216, 223 e 237 legge fall., per avere esposto, nella contabilità della coop. sociale [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, dichiarata insolvente il 4 dicembre 2014, di cui era stato amministratore unico fino al 2010 e, in epoca successiva fino al fallimento, liquidatore, le passività inesistenti relative all'importo di euro 25.231 indicati nella fattura della [OSCURATO:SOCIETA] (società diversa dalla fallita) n. 4 del 25 gennaio 2013, da considerarsi, appunto, operazioni inesistenti. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Doveva confermarsi la responsabilità dell'imputato posto che le operazioni sottostanti alla fattura dovevano considerarsi inesistenti per la loro assoluta genericità, per l'assenza dei necessari riscontri documentali e per l'incompatibilità con l'intervenuta cessazione dell'attività della cooperativa. Era poi significativo il fatto che fosse stata emessa una sola fattura ricomprendente prestazioni rese in varie annualità e redatta in prossimità temporale con la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa. Si era anche concretato il dolo, generico (così lo qualifica la Corte territoriale), di arrecare pregiudizio ai creditori. Non sussistevano i requisiti della circostanza attenuante specifica. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Si ricordava che la fattura in questione era stata emessa quale rimborso forfettario per l'utilizzo della sede sociale e del personale riconosciuto dalla fallita alla [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo successivo al 2010, quando la fallita aveva ceduto l'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA] dell'operazione era stata dedotta, dall'accusa, dalla cessazione dell'attività della fallita, a far data appunto dal 2010, e dall'assenza di documentazione che attestasse, quantomeno, l'utilizzo del personale della diversa società. i Così, però, non si era fornito alcun concreto elemento di prova né si era data adeguata risposta ai motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo lamentano il vizio di motivazione in ordine alla pretesa inesistenza delle operazioni descritte nella indicata fattura. La cooperativa aveva cessato la sua attività produttiva ma non quella amministrativa, contabile ed ambientale (la fallita si occupava del riciclaggio di rifiuti), così che erano poi residuate della attività da compiere anche dopo la cessione dell'azienda. La cooperativa, poi, aveva dovuto provvedere al pagamento dei debiti ed all'incasso di alcuni pagamenti, con i conseguenti adempimenti contabili. Come avevano riferito le testimoni Panichi e Cerasi, dipendenti della srl che aveva emesso la fattura. E come aveva confermato la consulente Cerasi. Per un importo, quanto al personale, di soli 2,000 euro all'anno. Alla cooperativa era poi stato riservato un locale, per un importo di soli 7.000 euro per 42 mesi. Le operazioni indicate in fattura non erano pertanto affatto inesistenti. 2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il dolo specifico necessario per la condotta contestata (Cass. n. 8005/2012). Sul punto la Corte aveva speso argomenti del tutto apparenti, parlando anche, erroneamente, di mero dolo generico. 2.4. Con il quarto motivo deducono il vizio di motivazione in relazione alla prova della sussistenza del pregiudizio derivante dalla condotta contestata ai creditori della fallita. Non si era dato conto del fatto che, fissato il corrispettivo della cessione dell'azienda, si era provveduto ad aprire un conto ove operare i successivi conguagli che avevano determinato un saldo attivo al momento del fallimento. Nessuno dei creditori ceduti si era poi insinuato nel fallimento. 2.5. Con il quinto motivo lamentano il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, legge fa Il.. Il danno avrebbe dovuto essere commisurato al sacrificio imposto ai creditori insinuati nel fallimento (Cass. n. 32724/2021), danno che non si era verificato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglinnento. 1. I primi due motivi, sulla inesistenza delle operazioni indicate nella fattura citata nell'imputazione sono inammissibili perché ripropongono le medesime doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, così da doversi considerare privi di specificità esterna (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte d'appello, infatti, con motivazione non congruamente confutata dal ricorrente, aveva osservato come la fattura emessa dalla società, che era succeduta alla fallita nell'attività già da questa condotta (adottando poi lo stesso nome seppure sotto diversa veste societaria e di cui era amministratore lo stesso imputato), in prossimità della dichiarazione del dissesto, non fosse accompagnata e non traesse titolo da alcuna documentazione ulteriore da cui potesse dedursi i presunti crediti esercitati solo immediatamente prima della definitiva insolvenza. Pur trattandosi di voci - l'utilizzo del personale e di un locale - che avrebbero potuto e dovuto trovare giustificazione e fondamento (per ciascuna delle annualità di interesse, dal 2010 al 2014) in atti scritti che ne precisassero modalità, costi e conseguenti responsabilità. A tale evidente e decisiva carenza venivano opposte le sole, generiche, dichiarazioni di testimoni evidentemente interessati a suffragare gli intenti difensivi dell'imputato (facendo capo alla società subentrata nell'attività, anch'essa amministrata dal prevenuto, e, soprattutto, la società che aveva emesso la fattura relativa alle suddette operazioni, ritenute inesistenti). 2. Il secondo ed il terzo motivo, sul dolo del reato e sul pregiudizio arrecato ai creditori della fallita, sono infondati. Quanto al primo, se è vero che la Corte ha erroneamente indicato come sia previsto il solo dolo generico, mentre la lettera della norma individua il fine ulteriore della condotta ("ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti"), e, quindi, il dolo specifico, nella motivazione stessa si è dato conto del fine perseguito dal Verticelli, nell'esporre le passività riportate in fattura, il corrispondente pregiudizio dei diritti dei creditori. Del resto, in fatto, lo scopo era del tutto evidente, configurando, l'annotazione della fattura, il tentativo di spostare, senza valido titolo giustificativo, e nell'imminenza della declaratoria del dissesto, la somma riportata, dalla fallenda cooperativa alla srl subentrata, entrambe riconducibili al prevenuto. 3. La somma riportata in fattura certo non poteva concretare un danno di speciale tenuità perché non vi sono elementi che consentano di affermare che il danno potenzialmente provocato ai creditori con la sua annotazione fosse diverso da quanto in essa indicato. E' evidente, infatti, che il danno conseguente alla esposizione di passività inesistenti deve essere calibrato sulla entità della passività esposta, ritenuta inesistente, essendo questa la condotta punita dalla norma (e non in ipotesi la successiva concreta distrazione qui non contestata). Del resto, questa Corte ha costantemente affermato che l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. va commisurata alla condotta consumata e non all'entità del passivo fallimentare (da ultimo Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658). 4. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e co