CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., è inammissibile, in quanto la qualificazione di un dato come elemento costitutivo o circostanziale non va operata in relazione alla specifica vicenda concreta, ma alla previsione incriminatrice, ossia alle scelte legislative, con la conseguenza che l'ordinaria necessità di una violenza alle cose per sottrarre energia elettrica (nel caso di specie, incontestatamente esistente) non vale ad attrarre siffatta modalità tra gli elementi costitutivi del delitto; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso_kl 16/03/2022 Il Corsicj1ier estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla [OSCURATO:PERSONA] ; -( 7 PR 2022 n\