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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04929/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Cui 04AQPLS) nato a (GHANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., non è consentito in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte territoriale ha motivato il diniego della suddetta circostanza evidenziando sia il valore del bene sottratto alla persona offesa, sia le concrete modalità della condotta, attraverso un giudizio che, quando non scade nell'illogicità come nel caso in esame, non è censurabile in sede di legittimità (sul punto, si vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità così come configurato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo la giurisprudenza, infatti, «non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di una diminuente ove la questione - già proponibile in sede di appello (perché successivo alla sentenza della Consulta) - non sia stata prospettata con Motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni»; nel caso di specie, infatti, dalla lettura del riepilogo dei motivi di appello non risulta che la difesa abbia invocato la speciale attenuante nel giudizio di secondo grado (nemmeno in sede di presentazione delle conclusioni), né che questo aspetto sia stato oggetto di uno specifico motivo di ricorso da parte del coimputato (si vedano, pagg. 4-5), inoltre non è stato allegato in questa sede che questa specifica deduzione sia stata introdotta nel giudizio di Appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Cui 04AQPLS) nato a (GHANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., non è consentito in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte territoriale ha motivato il diniego della suddetta circostanza evidenziando sia il valore del bene sottratto alla persona offesa, sia le concrete modalità della condotta, attraverso un giudizio che, quando non scade nell'illogicità come nel caso in esame, non è censurabile in sede di legittimità (sul punto, si vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità così come configurato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo la giurisprudenza, infatti, «non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di una diminuente ove la questione - già proponibile in sede di appello (perché successivo alla sentenza della Consulta) - non sia stata prospettata con Motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni»; nel caso di specie, infatti, dalla lettura del riepilogo dei motivi di appello non risulta che la difesa abbia invocato la speciale attenuante nel giudizio di secondo grado (nemmeno in sede di presentazione delle conclusioni), né che questo aspetto sia stato oggetto di uno specifico motivo di ricorso da parte del coimputato (si vedano, pagg. 4-5), inoltre non è stato allegato in questa sede che questa specifica deduzione sia stata introdotta nel giudizio di Appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]