CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 05296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMBROCE' EMANUELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, presentati avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., si limitano a prospettare del tutto genericamente un'errata qualificazione dei fatti, non emergente con evidenza dalle imputazioni, cosicché lo stesso non risponde ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P ente