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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 marzo 2022

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:213
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 – Commissione / Irlanda (Recepimento della decisione quadro 2008/909) (Causa C ‑ 125/21) ( 1 ) «Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea – Decisione quadro 2008/909/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Omessa comunicazione alla Commissione europea»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 17)

2. Ricorso per inadempimento – Violazione degli obblighi discendenti da una decisione quadro – Obbligo di comunicare misure di attuazione – Portata (Art. 258 TFUE) (v. punto 20)

3. Atti delle istituzioni – Decisioni quadro – Attuazione da parte degli Stati membri – Decisione quadro intesa a creare diritti in capo ai singoli – Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto – Disposizioni nazionali che non contengono alcun rinvio a tale decisione quadro e non trattano svariati aspetti tecnici coperti da quest’ultima – Inammissibilità (Decisione quadro 2008/909 del Consiglio) (v. punti 21, 22) Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo di tali disposizioni, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro. 2) L’Irlanda è condannata alle spese. 1 GU C 148 del 26.4.2021.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 – Commissione / Irlanda (Recepimento della decisione quadro 2008/909) (Causa C ‑ 125/21) ( 1 ) «Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea – Decisione quadro 2008/909/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Omessa comunicazione alla Commissione europea» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 17) 2. Ricorso per inadempimento – Violazione degli obblighi discendenti da una decisione quadro – Obbligo di comunicare misure di attuazione – Portata (Art. 258 TFUE) (v. punto 20) 3. Atti delle istituzioni – Decisioni quadro – Attuazione da parte degli Stati membri – Decisione quadro intesa a creare diritti in capo ai singoli – Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto – Disposizioni nazionali che non contengono alcun rinvio a tale decisione quadro e non trattano svariati aspetti tecnici coperti da quest’ultima – Inammissibilità (Decisione quadro 2008/909 del Consiglio) (v. punti 21, 22) Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo di tali disposizioni, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro. 2) L’Irlanda è condannata alle spese. 1 GU C 148 del 26.4.2021.
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