CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI O1UY4M3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, di contenuto confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, il punto 1.1., con riferimento alla inutilità e genericità del contributo dichiarativo del ricorrente, e il punto 3.1., quanto alla pena inflitta; si veda, inoltre, quanto alla invocata attenuante, pagina 12 della sentenza di primo grado in cui si è sottolineato che tali dichiarazioni, oltre ad essere generiche, non hanno trovato alcun riscontro nell'attività investigativa svolta, posto che il nome indicato dal ricorrente non era neanche ricompreso tra i contatti estrapolati dalla scheda telefonica allo stesso in uso); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 202