CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 14043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4965-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocatsì [OSCURATO:PERSONA] s ,[OSCURATO:PERSONA] )ch4 PAs s\,~ rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 950/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con decreto emesso all'esito di procedura di esecuzione immobiliare il Tribunale di Imperia trasferiva a [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili oggetto di aggiudicazione, ordinando al direttore dell'Ufficio del Territorio di Imperia, [OSCURATO:PERSONA], di procedere alla cancellazione delle ipoteche legali e del pignoramento iscritti in favore del concessionario della riscossione. Le formalità di cancellazione erano presentate dall'[OSCURATO:PERSONA] di Imperia e Sanremo ed eseguite in totale esenzione ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle entrate, rilevata l'inapplicabilità dell'esenzione in quanto non si trattava di cancellazione richiesta dal concessionario della riscossione, notificava al contribuente aggiudicatario degli immobili gli avvisi di liquidazione con cui venivano richiesti imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo. Contro tali atti impositivi il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Imperia che lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 31 luglio 2019, confermava la decisione di primo grado. Premesso che l'art. 47 del d.P.R. n. 602/1973 prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche allorquando tali richieste vengano effettuate dal concessionario della riscossione, rilevava la CTR che le esecuzioni immobiliari in questione erano state effettuate per soddisfare crediti del concessionario e che Ric. 2020 n. 04965 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- l'attività posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] di Imperia e Sanremo si era concretizzata in una mera attività esecutiva di quanto statuito dal giudice dell'esecuzione. Riteneva, pertanto, che doveva essere riconosciuta l'esenzione, in quanto il contribuente non aveva richiesto la cancellazione delle formalità, mentre l'Associazione predetta si era limitata ad eseguire tali formalità nell'interesse del concessionario. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 330 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 78 d.P.R. n. 602/1973 nonché dell'art. 11 d.lgs. n. 347/1990. Rileva la ricorrente che la norma agevolativa di cui all'art. 47 d.P.R. n. 602/1973 è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica e non poteva, pertanto, trovare applicazione nel caso di specie, in cui le formalità non erano state richieste dal concessionario della riscossione, ma ordinate dal giudice dell'esecuzione nel decreto di trasferimento conclusivo della procedura di esecuzione immobiliare. Il ricorso è fondato. L'art. 47 del d.P.R. n. 602/1973 - rubricato «Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche» - stabilisce, al primo comma, che «i conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le Ric. 2020 n. 04965 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto». In coerenza con il principio di carattere generale secondo cui le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sono da interpretare in senso restrittivo e non sono applicabili al di fuori dei casi espressamente previsti, questa Corte ha precisato che l'art. 47 cit. è norma per sua natura di stretta interpretazione che risulta perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 18104 del 2021). Tale norma prevede espressamente che l'esenzione di imposta sia riconosciuta nell'ipotesi in cui sia il concessionario della riscossione a richiedere l'effettuazione delle formalità e ciò allo scopo di rendere più agevole, economica e rapida l'attività di riscossione dei tributi. Nel caso di specie è incontroverso che l'attività di cancellazione delle ipoteche legali e del pignoramento sia stata effettuata non su richiesta del concessionario della riscossione ma su ordine del giudice dell'esecuzione e con l'ausilio dell'[OSCURATO:PERSONA] di Imperia e Sanremo. Trattasi dunque di attività svoltasi su impulso officioso del giudice e non su richiesta della parte specificamente individuata dalla legge, sicché deve escludersi l'esenzione dal tributo, in ragione della natura eccezionale del trattamento tributario agevolativo, insuscettibile di applicazione analogica e non applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti. Le argomentazioni svolte in memoria dal controricorrente - secondo cui per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 47 del d.P.R. n. 602/1973 dovrebbe essere intrepretato nel senso che l'agevolazione dovrebbe essere concessa in tutti i Ric. 2020 n. 04965 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- casi in cui la procedura esecutiva sia stata attivata dall'agente della riscossione, indipendentemente dal soggetto che materialmente svolga le relative formalità - si pongono in contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, la quale attribuisce alle norme agevolative carattere eccezionale e derogatorio e le ritiene espressione di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie non riscontrabile (Corte cost. n. 242 del 2017). In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma