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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16412/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40114/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e danneggiamento aggravato); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la prima doglianza relativa alla pretesa sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con puntuale e logico apparato argomentativo, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha identificato, in linea di fatto, le ragioni per le quali non era ravvisabile una condotta arbitraria da parte dei pubblici ufficiali che erano doverosamente intervenuti per contenere le violente intemperanze dell'imputato - che aveva provocato un incendio -, esercitando in modi non vessatori le loro competenze in materia; Ritenuto che, con riguardo alla seconda doglianza, relativa alla responsabilità per il delitto di danneggiamento aggravato, il ricorrente non si misura con le argomentazioni della Corte, la quale ha rappresentato i gravi danni provocati alle suppellettili della camera di detenzione dall'agire dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40114/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e danneggiamento aggravato); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la prima doglianza relativa alla pretesa sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con puntuale e logico apparato argomentativo, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha identificato, in linea di fatto, le ragioni per le quali non era ravvisabile una condotta arbitraria da parte dei pubblici ufficiali che erano doverosamente intervenuti per contenere le violente intemperanze dell'imputato - che aveva provocato un incendio -, esercitando in modi non vessatori le loro competenze in materia; Ritenuto che, con riguardo alla seconda doglianza, relativa alla responsabilità per il delitto di danneggiamento aggravato, il ricorrente non si misura con le argomentazioni della Corte, la quale ha rappresentato i gravi danni provocati alle suppellettili della camera di detenzione dall'agire dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 16412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris