CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24211/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente in epigrafe ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando la pronuncia del Tribunale di Siena, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione con i doppi benefici di legge per il reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. 2. Rappresenta, con i motivi di ricorso, vizio di violazione del principio di contraddittorio poiché la Corte territoriale aveva acquisito la querela successivamente al termine ultimo fissato per la presentazione delle conclusioni delle parti nel rito non partecipato. Con il secondo motivo deduce la sopraggiunta assenza della causa di procedibilità del reto per intervenuta remissione di querela; con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. perì. 3. Risulta dagli atti, depositati nella Cancelleria di questa Corte, che la persona offese ha rimesso la querela, e l'imputato, a mezzo del procuratore speciale, ha accettato la remissione come attestato dal verbale contestualmente redatto. 4. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681). 5. Peraltro, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511 - 01). 6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Roma, 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il