CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
de in Firenze, in persona del presidente pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in forza di decreto reso dal medesimo presidente il 23 marzo 2015, n. 67, e di determinazione resa dal direttore generale il 23 marzo 2015, n. 99, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo d el presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Toscana il 17 dicembre 2014, n. 2473/35/2014; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 ottobre 2 02 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il “Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” (già “Consorzio di Bonifica per la Difesa del Suolo e la Tutela dell’Ambiente della [OSCURATO:PERSONA]”) ha proposto ricor so (sulla base di quattordici motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 17 dicembre 2014, n. 2473/35/2014, che, in controversia su impugnazione di due cartelle di pagamento per contributi di bonifica (a titolo di manutenzione di opere idrauliche) nn. 04120100027260958 e 04120100049326828 in ordine agli anni 2008 e 2009, di cui la prima per l’importo di € 587,18 e la seconda per l’importo di € 607,00, c on riguardo a terreni ubicati nel Comune di Scandicci ( FI ) , ha rigettato l ’appello proposto dal medesimo nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 18 gennaio 2012, n. 16/16/2012 , con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado –che aveva accolto il ricorso originario -sul presupposto chel’ente impositore non avesse provato i lavori eseguiti lungo la proprietà del contribuente; 3.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato ; 4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo, del quarto motivo, del quinto motivo, del sesto motivo e dell’ottavo motivo, nonché per l’assorbimento dei restanti motivi; 5. ilricorrente ha depositato memoria illustrativa ;6. disposta dal collegio la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’intimato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, il ricorrente non è risultatoadempiente; 7. il medesimo ha depositato ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza camerale, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’annullamento ex lege dei carichi portati dalle impugnate cartelle di pagamento; [OSCURATO:PERSONA]: 1. per quanto non risulti aver ottemperato all’ordine di rinnovare la notifica del ricorso all’intimato (come si evince dalla certificazione resa dalla Cancelleria di questa Corte il 2 aprile 2024), in corso di causa, il ricorrente ha chiesto di tener conto dell’annullamento automatico exart. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i crediti portati da cartelle di pagamento per importi inferiori ad € 1.000,00; 2. come è noto, l’art. 4 , comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,prevede che: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è gi à intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento èeffettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili»; 3. nella specie, i debitiin esame rientra no nello s tralcio, posto che il valore di ciascuno è inferiore a l limite legale di € 1.000,00; inoltre, i carichi sono stati affidati all'agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione;infatti, la riscossione coattiva può, come è noto, avvenire mediante: a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite l’agente della riscossione; b) l'emissione di un'ingiunzione di pagamento da parte dell'ente impositore; c) l'emissione di un'ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato;tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai «singoli carichi affidati agli agenti della riscossione», a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento(Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29653; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33206); 4. secondo l’orientamento di questa Corte, l’annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari inferiori a d € 1.000,00 , la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processoper cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22689); 5. pertanto, le pretes e impositive rientra no , per natura , ammontare e risalenza, nell'ambito operativo della citata disposizione, il cheinduce - e lo avrebbe indotto anche d’ufficio – a dichiarare la cessa zione della materia del contendere in relazione alle pretes e portate d all e suindicat e cartell e di pagamento, in quanto riferit e a debiti tributari annullati ex lege, conseguendone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con precedenza su ogni rilievo in ordine alla stessa ammissibilità del ricorso(stante la sollecitazione in tal senso dello stesso ente impositore); 6. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, anche in considerazione della definizione ope legis della controversia, essendo rimasta intimata la controparte; 7. nei confronti d el ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione(Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2022, n. 36234). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]