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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46027/2021

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 maggio 1957; [OSCURATO:PERSONA] Gianni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1970; avverso la sentenza n. 426/2020 della Corte di appello di Trieste del 25 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Avendo il Gup del Tribunale di Pordenone, in esito a processo celebrato nelle forme del rito abbreviato in data 7 febbraio 2018, dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati - eccettuato il solo reato contestato sub A) della rubrica, attribuito al solo [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale il medesimo è stato prosciolto con la formula della insussistenza del fatto - tutti relativi alla violazione di disposizioni penali in materia tributaria, in ipotesi commesse, riguardo ad un fattispecie di omesso versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2012, dal solo [OSCURATO:PERSONA] ed in concorso fra loro quanto alla emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale - ed avendo il detto Tribunale condannato i due prevenuti, ritenuta la continuazione fra i reati per come loro contestati, rispettivamente alla pena, diminuita per effetto della scelta del rito, di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il [OSCURATO:PERSONA] e di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori ed alla confisca di quanto in sequestro, la Corte di appello di Trieste, investita del gravame presentato da entrambi i prevenuti, ha integralmente confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, assistiti dal proprio difensore fiduciario, i due prevenuti, articolando, onde ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, tre motivi d ricorso, dei quali il primo concerne solo la posizione del [OSCURATO:PERSONA], il secondo è comune ai due imputati, mentre, infine, l'ultimo è riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo di impugnazione si contesta, con riferimento alla violazione della legge penale, in particolare l'art. 43 cod. pen. l'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sebbene difettasse la prova della ricorrenza a suo carico dell'elemento soggettivo tipico del reato a lui contestato sub B) della rubrica elevata a suo danno; nel caso di specie, infatti, i giudici del merito non avrebbero rilevato il fatto che l'omesso versamento dell'Iva da parte dell'imputato è stato necessitato da una situazione di forza maggiore, dovuta ad una crisi finanziaria che ha colpito la impresa da lui gestita; ha aggiunto il ricorrente che, quand'anche si rilevasse che la crisi finanziaria fosse stata dovuta a sue scelte imprenditoriali errate, ciò non comporterebbe la sussistenza del dolo a suo carico, ma, al massimo di una non rilevante, responsabilità per colpa, non potendosi ritenere che l'adozione di tali scelte sia stata funzionale al successivo, già divisato al momento in cui queste sono state prese, omesso pagamento delle imposte.

Con il secondo motivo di ricorso, riguardante le contestazioni di cui alle lettere C) e D) della rubrica, ci si lagna del fatto che non ci sia la prova del fatto che le fatture emesse dai due prevenuti richiamate nei due capi di imputazione in questione, fossero relative ad operazioni commerciali inesistenti e funzionali alla commissione di una cosiddetta "frode carosello".

Infine, il terzo motivo di impugnazione, come detto relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], ha come suo oggetto il fatto che la Corte di appello neppure abbia inteso riconoscere in favore del medesimo le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono, nel loro complesso, inammissibili e, pertanto, come tale essi devono essere dichiarati.

Il motivo comune di impugnazione, riguardante la dedotta violazione di legge a causa della mancanza della prova in ordine alla esistenza di una "frode carosello" che sarebbe alla base della emissione da parte dei ricorrenti delle numerose fatture per operazioni inesistenti di cui alla imputazione mosse nei loro confronti, è inammissibile.

In sostanza, infatti, i ricorrenti contestano la sussistenza dei reati loro attribuiti in concorso avendo gli stessi posto in dubbio la esistenza di una cosiddetta "frode carosello"; ritiene la Corte che siffatta linea difensiva presupponga che la commissione del predetto reato fine costituisca elemento strutturale alla stessa esistenza del reato adesso contestato ai due odierni ricorrenti.

Presupposto, questo, invero non ricorrente, atteso che la "forma" del reato contestato, cioè la violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, richiede, solamente che, al fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, siano emesse o rilasciate fatture, o altri documenti, per operazioni inesistenti; nel caso in questione, a prescindere dalla realizzazione o meno della frode, i giudici del merito hanno desunto la fittizietà delle operazioni commerciali che avrebbero giustificato la emissione delle fatture di cui al capo di imputazione sulla base della obbiettiva inidoneità della struttura commerciale di cui erano dotate le imprese facenti capo ai due imputati a fare fronte alla mole di affari che, invece, le fatture emesse avrebbero evidenziato.Il fatto che la difesa dei ricorrenti non si sia assolutamente confrontata con tale aspetto, decisivo, della motivazione della sentenza impugnata rende, quanto al profilo ora in esame, le censure da quella proposte inammissibili per la sostanziale genericità del ricorso.

Venendo, ora, agli aspetti dell'impugnazione riguardanti in un caso la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed in altro caso la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si rileva, quanto al primo imputato, che lo stesso, con il primo motivo di impugnazione si è doluto del fatto che la Corte di appello di Trieste non abbia tenuto conto della carenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al prevenuto, essendo stato questi impossibilitato ad adempiere alla obbligazione tributaria risultante dalla dichiarazione fiscale da lui presentata a causa della crisi di liquidità in cui egli si era venuto a trovare al momento in cui era scaduto il termine previsto per il versamento della imposta dovuta; al riguardo si osserva che, al di là della estrema genericità della censura - infatti il ricorrente si è limitato a postulare l'esistenza della crisi in questione, senza fornire alcuna indicazione né in ordine alla sua portata, alle sue cause, né in ordine alle eventuali condotte alternative da lui poste in essere onde, almeno, tentare di porre riparo ad essa - si rileva che, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte è fermamente ancorata al principio secondo il quale, il reato contestato al prevenuto sub B) del capo di imputazione, è punito a titolo di dolo generico, consistente nella consapevole omissione del pagamento della imposto dovuta in misura superiore alla soglia di punibilità normativamente prevista (Corte di cessazione, Sezione III penale, 25 gennaio 2016, n. 3098) e che la stessa struttura del reato in questione, comportante il mancato versamento dell'Iva che deve ritenersi essere stata comunque riscossa dal contribuente mal si concilia con la esimente dello stato di necessità, dovendosi ritenere che, per una propria scelta imprenditoriale, della quale egli deve rispondere anche in sede penale, il contribuente abbia preferito destinare le risorse finanziare in tal modo riscosse ad altro scopo che fosse non il pagamento dell'Iva; ciò egli ha fatto, sebbene debba rilevarsi che le stesse sarebbero dovute essere ab origine accantonate dall'interessato al fine di cui sopra, essendo state da lui riscosse allo specifico scopo di essere, poi, riversate allo Stato a titolo di imposta.

Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, proprio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e concernente il mancato riconoscimento in suo favore delle attenuanti generiche, è sufficiente rilevare, onde affermare la inammissibilità dello stesso, che, specificamente investita di un motivo di appello riguardante la stessa tematica, la Corte tergestina vi aveva, esaustivamente e plausibilmente, corrisposto osservando che - anche al di là dell'avvenuta estinzione, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., del reato in materia di armi per il quale in passato il ricorrente ha "patteggiato" la pena (estinzione che, tuttavia, non impedisce la valutazione del fatto storico riguardante l'avvenuta commissione del reato, cfr. in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 giugno 2015, n. 23952; idem Sezione IV penale, 29 settembre 1999, n. 11225) - la particolare spregiudicatezza dimostrata dall'imputato nel realizzare le condotte illecite nell'arco di un ampio periodo di tempo, con articolato coinvolgimento di altre imprese commerciali, anche aventi sede al di fuori del territorio nazionale, con danno assai significativo a carico dell'Erario (si consideri, infatti, che il valore delle imposte potenzialmente evase per effetto della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e prossimo al mezzo milione di euro), erano tutti fattori ostativi al riconoscimento in favore dell'imputato in questione di quella particolare meritevolezza comportamentale che avrebbe potuto giustificare in suo favore le circostanze attenuanti generiche.

A fronte di tale motivazione - espressione di quella ampia discrezionalità che al riguardo è appannaggio del giudice del merito e che, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità solo se sia espressione di scelte operate in contrasto con la legge ovvero in termini di manifesta illogicità - l'attuale ricorrente si è limitato a contrapporre, in termini inammissibili sia per la loro genericità sia per la consistenza in termini di merito degli accertamenti che essi presuppongono, una non meglio precisata collaborazione prestata dal [OSCURATO:PERSONA] nel reperire la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'accertamento tributario (attività questa che è dovuta dal contribuente) ed una asserita, ma largamente smentita dai fatti, "ingenuità" del prevenuto nel destreggiarsi nella materia fiscale.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 maggio 1957; [OSCURATO:PERSONA] Gianni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1970; avverso la sentenza n. 426/2020 della Corte di appello di Trieste del 25 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Avendo il Gup del Tribunale di Pordenone, in esito a processo celebrato nelle forme del rito abbreviato in data 7 febbraio 2018, dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati - eccettuato il solo reato contestato sub A) della rubrica, attribuito al solo [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale il medesimo è stato prosciolto con la formula della insussistenza del fatto - tutti relativi alla violazione di disposizioni penali in materia tributaria, in ipotesi commesse, riguardo ad un fattispecie di omesso versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2012, dal solo [OSCURATO:PERSONA] ed in concorso fra loro quanto alla emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale - ed avendo il detto Tribunale condannato i due prevenuti, ritenuta la continuazione fra i reati per come loro contestati, rispettivamente alla pena, diminuita per effetto della scelta del rito, di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il [OSCURATO:PERSONA] e di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori ed alla confisca di quanto in sequestro, la Corte di appello di Trieste, investita del gravame presentato da entrambi i prevenuti, ha integralmente confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, assistiti dal proprio difensore fiduciario, i due prevenuti, articolando, onde ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, tre motivi d ricorso, dei quali il primo concerne solo la posizione del [OSCURATO:PERSONA], il secondo è comune ai due imputati, mentre, infine, l'ultimo è riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di impugnazione si contesta, con riferimento alla violazione della legge penale, in particolare l'art. 43 cod. pen. l'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sebbene difettasse la prova della ricorrenza a suo carico dell'elemento soggettivo tipico del reato a lui contestato sub B) della rubrica elevata a suo danno; nel caso di specie, infatti, i giudici del merito non avrebbero rilevato il fatto che l'omesso versamento dell'Iva da parte dell'imputato è stato necessitato da una situazione di forza maggiore, dovuta ad una crisi finanziaria che ha colpito la impresa da lui gestita; ha aggiunto il ricorrente che, quand'anche si rilevasse che la crisi finanziaria fosse stata dovuta a sue scelte imprenditoriali errate, ciò non comporterebbe la sussistenza del dolo a suo carico, ma, al massimo di una non rilevante, responsabilità per colpa, non potendosi ritenere che l'adozione di tali scelte sia stata funzionale al successivo, già divisato al momento in cui queste sono state prese, omesso pagamento delle imposte. Con il secondo motivo di ricorso, riguardante le contestazioni di cui alle lettere C) e D) della rubrica, ci si lagna del fatto che non ci sia la prova del fatto che le fatture emesse dai due prevenuti richiamate nei due capi di imputazione in questione, fossero relative ad operazioni commerciali inesistenti e funzionali alla commissione di una cosiddetta "frode carosello". Infine, il terzo motivo di impugnazione, come detto relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], ha come suo oggetto il fatto che la Corte di appello neppure abbia inteso riconoscere in favore del medesimo le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono, nel loro complesso, inammissibili e, pertanto, come tale essi devono essere dichiarati. Il motivo comune di impugnazione, riguardante la dedotta violazione di legge a causa della mancanza della prova in ordine alla esistenza di una "frode carosello" che sarebbe alla base della emissione da parte dei ricorrenti delle numerose fatture per operazioni inesistenti di cui alla imputazione mosse nei loro confronti, è inammissibile. In sostanza, infatti, i ricorrenti contestano la sussistenza dei reati loro attribuiti in concorso avendo gli stessi posto in dubbio la esistenza di una cosiddetta "frode carosello"; ritiene la Corte che siffatta linea difensiva presupponga che la commissione del predetto reato fine costituisca elemento strutturale alla stessa esistenza del reato adesso contestato ai due odierni ricorrenti. Presupposto, questo, invero non ricorrente, atteso che la "forma" del reato contestato, cioè la violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, richiede, solamente che, al fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, siano emesse o rilasciate fatture, o altri documenti, per operazioni inesistenti; nel caso in questione, a prescindere dalla realizzazione o meno della frode, i giudici del merito hanno desunto la fittizietà delle operazioni commerciali che avrebbero giustificato la emissione delle fatture di cui al capo di imputazione sulla base della obbiettiva inidoneità della struttura commerciale di cui erano dotate le imprese facenti capo ai due imputati a fare fronte alla mole di affari che, invece, le fatture emesse avrebbero evidenziato.Il fatto che la difesa dei ricorrenti non si sia assolutamente confrontata con tale aspetto, decisivo, della motivazione della sentenza impugnata rende, quanto al profilo ora in esame, le censure da quella proposte inammissibili per la sostanziale genericità del ricorso. Venendo, ora, agli aspetti dell'impugnazione riguardanti in un caso la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed in altro caso la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si rileva, quanto al primo imputato, che lo stesso, con il primo motivo di impugnazione si è doluto del fatto che la Corte di appello di Trieste non abbia tenuto conto della carenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al prevenuto, essendo stato questi impossibilitato ad adempiere alla obbligazione tributaria risultante dalla dichiarazione fiscale da lui presentata a causa della crisi di liquidità in cui egli si era venuto a trovare al momento in cui era scaduto il termine previsto per il versamento della imposta dovuta; al riguardo si osserva che, al di là della estrema genericità della censura - infatti il ricorrente si è limitato a postulare l'esistenza della crisi in questione, senza fornire alcuna indicazione né in ordine alla sua portata, alle sue cause, né in ordine alle eventuali condotte alternative da lui poste in essere onde, almeno, tentare di porre riparo ad essa - si rileva che, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte è fermamente ancorata al principio secondo il quale, il reato contestato al prevenuto sub B) del capo di imputazione, è punito a titolo di dolo generico, consistente nella consapevole omissione del pagamento della imposto dovuta in misura superiore alla soglia di punibilità normativamente prevista (Corte di cessazione, Sezione III penale, 25 gennaio 2016, n. 3098) e che la stessa struttura del reato in questione, comportante il mancato versamento dell'Iva che deve ritenersi essere stata comunque riscossa dal contribuente mal si concilia con la esimente dello stato di necessità, dovendosi ritenere che, per una propria scelta imprenditoriale, della quale egli deve rispondere anche in sede penale, il contribuente abbia preferito destinare le risorse finanziare in tal modo riscosse ad altro scopo che fosse non il pagamento dell'Iva; ciò egli ha fatto, sebbene debba rilevarsi che le stesse sarebbero dovute essere ab origine accantonate dall'interessato al fine di cui sopra, essendo state da lui riscosse allo specifico scopo di essere, poi, riversate allo Stato a titolo di imposta. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, proprio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e concernente il mancato riconoscimento in suo favore delle attenuanti generiche, è sufficiente rilevare, onde affermare la inammissibilità dello stesso, che, specificamente investita di un motivo di appello riguardante la stessa tematica, la Corte tergestina vi aveva, esaustivamente e plausibilmente, corrisposto osservando che - anche al di là dell'avvenuta estinzione, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., del reato in materia di armi per il quale in passato il ricorrente ha "patteggiato" la pena (estinzione che, tuttavia, non impedisce la valutazione del fatto storico riguardante l'avvenuta commissione del reato, cfr. in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 giugno 2015, n. 23952; idem Sezione IV penale, 29 settembre 1999, n. 11225) - la particolare spregiudicatezza dimostrata dall'imputato nel realizzare le condotte illecite nell'arco di un ampio periodo di tempo, con articolato coinvolgimento di altre imprese commerciali, anche aventi sede al di fuori del territorio nazionale, con danno assai significativo a carico dell'Erario (si consideri, infatti, che il valore delle imposte potenzialmente evase per effetto della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e prossimo al mezzo milione di euro), erano tutti fattori ostativi al riconoscimento in favore dell'imputato in questione di quella particolare meritevolezza comportamentale che avrebbe potuto giustificare in suo favore le circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale motivazione - espressione di quella ampia discrezionalità che al riguardo è appannaggio del giudice del merito e che, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità solo se sia espressione di scelte operate in contrasto con la legge ovvero in termini di manifesta illogicità - l'attuale ricorrente si è limitato a contrapporre, in termini inammissibili sia per la loro genericità sia per la consistenza in termini di merito degli accertamenti che essi presuppongono, una non meglio precisata collaborazione prestata dal [OSCURATO:PERSONA] nel reperire la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'accertamento tributario (attività questa che è dovuta dal contribuente) ed una asserita, ma largamente smentita dai fatti, "ingenuità" del prevenuto nel destreggiarsi nella materia fiscale. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorr
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