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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 16250/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Z7FK4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 23 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 19 gennaio 2023, con la quale, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, tenuto conto della contestata recidiva specifica e infraquinquennale, alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 14 ottobre 2022.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione della teste [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato (pag. 2 ss. della sentenza impugnata) la superfluità dell'audizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale nell'immediatezza dei fatti aveva già reso dichiarazioni lineari, particolareggiate e riscontrate rispetto al ruolo dell'imputato di suo fornitore abituale di droga, dovendosi in ogni caso richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, come adeguatamente esposto nel caso di specie.

Osservato che anche il secondo motivo, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato i plurimi indici rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, ossia la diversa qualità delle sostanze sequestrate (cocaina e hashish), la quantità delle stesse (oltre cinque grammi), non compatibile con un uso esclusivamente personale, il rinvenimento nell'appartamento occupato dall'imputato di ritagli di buste di plastica, correlabili al frammento rinvenuto nel water, dove era stato evidentemente gettato dall'imputato prima dell'irruzione della P.G., le circostanziate dichiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], nella cui disponibilità fu rinvenuta una dose di cocaina, e il comportamento tenuto da Coulibaly durante l'intervento dei militari, allorquando il ricorrente gettava dalla finestra dei pezzetti di sostanza stupefacente, risultati essere cocaina (da cui erano ricavabili 6 dosi medie) e hashish (da cui erano ricavabili 54 dosi medie singole).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Evidenziato che il terzo e il quarto motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, rispetto alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, sono parimenti inammissibili, non confrontandosi le doglianze difensive con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 4-5), in cui sono stati rimarcati non solo i plurimi precedenti specifici riportati dal ricorrente, ma anche il fatto che questi ha perpetrato il reato contestato, mentre si trovava agli arresti domiciliari per un fatto analogo.

Considerato che anche il quinto motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 20 bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, è infine manifestamente infondato, apparendo immune da censure la non illogica valutazione dei giudici di appello secondo cui la pena sostitutiva non avrebbe assicurato il rispetto della relative prescrizioni, né una prognosi positiva circa i futuri comportamenti del ricorrente, ciò in considerazione della spregiudicatezza mostrata dall'imputato, il quale ha proseguito le attività di spaccio nonostante la contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari per un reato della stessa specie e senza che le pregresse condanne, anche specifiche, abbiano sortito effetti deterrenti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Z7FK4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 23 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 19 gennaio 2023, con la quale, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, tenuto conto della contestata recidiva specifica e infraquinquennale, alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 14 ottobre 2022. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione della teste [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato (pag. 2 ss. della sentenza impugnata) la superfluità dell'audizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale nell'immediatezza dei fatti aveva già reso dichiarazioni lineari, particolareggiate e riscontrate rispetto al ruolo dell'imputato di suo fornitore abituale di droga, dovendosi in ogni caso richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, come adeguatamente esposto nel caso di specie. Osservato che anche il secondo motivo, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato i plurimi indici rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, ossia la diversa qualità delle sostanze sequestrate (cocaina e hashish), la quantità delle stesse (oltre cinque grammi), non compatibile con un uso esclusivamente personale, il rinvenimento nell'appartamento occupato dall'imputato di ritagli di buste di plastica, correlabili al frammento rinvenuto nel water, dove era stato evidentemente gettato dall'imputato prima dell'irruzione della P.G., le circostanziate dichiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], nella cui disponibilità fu rinvenuta una dose di cocaina, e il comportamento tenuto da Coulibaly durante l'intervento dei militari, allorquando il ricorrente gettava dalla finestra dei pezzetti di sostanza stupefacente, risultati essere cocaina (da cui erano ricavabili 6 dosi medie) e hashish (da cui erano ricavabili 54 dosi medie singole). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato che il terzo e il quarto motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, rispetto alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, sono parimenti inammissibili, non confrontandosi le doglianze difensive con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 4-5), in cui sono stati rimarcati non solo i plurimi precedenti specifici riportati dal ricorrente, ma anche il fatto che questi ha perpetrato il reato contestato, mentre si trovava agli arresti domiciliari per un fatto analogo. Considerato che anche il quinto motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 20 bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, è infine manifestamente infondato, apparendo immune da censure la non illogica valutazione dei giudici di appello secondo cui la pena sostitutiva non avrebbe assicurato il rispetto della relative prescrizioni, né una prognosi positiva circa i futuri comportamenti del ricorrente, ciò in considerazione della spregiudicatezza mostrata dall'imputato, il quale ha proseguito le attività di spaccio nonostante la contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari per un reato della stessa specie e senza che le pregresse condanne, anche specifiche, abbiano sortito effetti deterrenti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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