Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 00101/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha emesso, in data 11/06/2021, ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla custodia cautelare in carcere, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

L'ipotesi accusatoria comune a tutti gli indagati riguarda (capo a) la fattispecie di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. per avere organizzato, promosso o essere stati partecipi in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti aggravati di piante; [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promotore e organizzatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di partecipi.

Con l'aggravante per [OSCURATO:PERSONA] di avere commesso il fatto durante la sottoposizione a misura di prevenzione di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA]Andrea.

Con recidiva reiterata specifica per [OSCURATO:PERSONA] e con recidiva infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriore ipotesi delittuosa concernente [OSCURATO:PERSONA] riguarda il capo b), ossia il delitto di furto aggravato in concorso con soggetti non ancora identificati avvenuto nella notte tra il 24 il 25 febbraio 2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a circa 2500 innesti di piante di agrumi, con l'aggravante di aver approfittato dell'orario notturno, di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità quantificabile in circa 12.500 euro e di aver utilizzato violenza su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo l'ipotesi accusatoria (capo c), avrebbero inoltre commesso un furto aggravato in concorso tra loro nella notte del 22 marzo 2021, sottraendo 100 piantine di arance tarocco ad [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante dell'orario notturno, di aver commesso il fatto in tre persone e su cose esposte alla pubblica fede.

A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi accusatoria ascrive al capo d) di aver sottratto, in concorso tra loro, 40 piante tra limoni e mandarino cinese con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone e su cose esposte alla pubblica fede.

In relazione al capo e), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero, in concorso tra loro, nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2021, sottratto un consistente numero di piante di agrumi per un valore di circa euro 5000 approfittando dell'orario notturno e .utilizzando violenza su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede.

In relazione a capo f), a [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi accusatoria ascrive di aver commesso il furto di energia elettrica allacciandosi abusivamente al misuratore di proprietà di E- distribuzione s.p.a. avvalendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede.

In relazione a capo h), a [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi accusatoria ascrive il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. per avere minacciato, il 22 aprile 2021, il comandante della stazione dei Carabinieri di Furnari al fine di costringerlo ad astenersi dall'effettuare ulteriori accertamenti presso il suo vivaio.

In relazione a capo i), a [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi accusatoria ascrive il delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n.159 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avrebbe violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

2. Hanno proposto ricorso gli indagati deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per erronea contestazione a [OSCURATO:PERSONA] della recidiva infraquinquennale.

La sentenza di condanna in primo grado, alla quale si fa riferimento nel provvedimento impugnato, prevede una pena superiore a due anni, per cui l'indagato non può avere usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena; inoltre, in relazione a tale condanna, l'ordine di esecuzione è stato erroneamente emesso, trattandosi di sentenza non passata in giudicato, tanto da essere stato revocato con provvedimento in data 26 aprile 2021.

L'argomentazione sviluppata dal Tribunale del Riesame è, dunque, fondata sull'erroneo presupposto del passaggio in giudicato della precedente sentenza, laddove nel caso della sentenza n.30/2021 del Tribunale di Barcellona 'Pozzo di Gotto il passaggio in giudicato non si è verificato.

2.1. Con un secondo motivo deducono vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione contestato ala lettera e) in quanto il tribunale del riesame ha ritenuto che le argomentazioni difensive circa l'impossibilità di caricare sul mezzo in uso agli indagati piantine del valore di 5000 euro in 40 secondi fossero poco rilevanti in considerazione del fatto che l'area interessata dal furto è ristretta e che la persona offesa non avesse parlato del quantitativo di piante rubato ma solo del danno economico subito; tuttavia, il tribunale del riesame ha richiamato per relationem l'ordinanza genetica della misura cautelare, ove si faceva espresso riferimento al rapporto tra la quantificazione dei danni e le piante oggetto di furto, evidenziandosi come tutte le piante oggetto di furto in contestazione nelle varie ipotesi di reato avessero un valore compreso tra 1 e 5 euro, da ciò desumendosi il numero delle piantine asseritamente asportate in occasione del fatto contestato al capo e).

2.2. Con un terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo a) della rubrica per erronea qualificazione del fatto, potendosi desumere dalle conversazioni ambientali riportate a pag. 33, a pag. 109 e a pag. 61 dell'ordinanza genetica elementi dimostrativi dell'assenza del pactum sceleris, di una struttura organizzata o della condivisione di introiti o circolarità delle informazioni, elementi tipici identificativi dell'associazione per delinquere.

In difetto di elementi di stabilità o di compartecipazione tra i soggetti indagati, le loro condotte si sarebbero dovute qualificare come collaborazioni occasionali poste in essere con il solo obiettivo di commettere singoli reati, slegati tra loro.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il punto della decisione attinto dalla censura concerne, in particolare, il giudizio circa la sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificare la misura applicata.

Giova, in primo luogo, evidenziare che la motivazione già svolta nell'ordinanza genetica a sostegno del giudizio inerente alle esigenze cautelari non aveva formato oggetto di specifica censura.

Dal tenore della decisione impugnata si evince, infatti, che il difensore si era limitato a criticare genericamente il relativo giudizio.

La motivazione resa dal primo giudice è stata comunque integrata dal Tribunale del Riesame che, pur avendo richiamato l'esistenza di un precedente penale specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia fondato il proprio giudizio circa l'esistenza di esigenze cautelari sulla professionalità palesata da tale indagato nell'eseguire i delitti dei quali è indiziato, nonché sulla generica disponibilità manifestata a vantaggio del capo dell'associazione.

A fronte di tale specifica motivazione, il giudizio inerente alla condotta criminosa oggetto di precedente sentenza di condanna, ove fondato sull'erroneo presupposto che tale pronuncia fosse passata in giudicato, in alcun modo sarebbe idoneo a scardinare il solido costrutto motivazionale dell'ordinanza impugnata, tanto più ove si consideri che la contestata recidiva, ove esclusa, non determinerebbe alcuna incidenza sulla legittimità della misura cautelare applicata.

Se ne deve, pertanto, escludere la decisività, comunque non evidenziata nel ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico.

Bisogna ricordare che il vizio di contraddittorietà della motivazione è interno al percorso giustificativo della decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).

2.1. La motivazione offerta dal Tribunale del Riesame in merito all'asserita inconciliabilità tra ipotesi accusatoria e dati indiziari (dal segnale GPS collocato sul furgone in uso agli indagati era emerso che il veicolo avesse stazionato a ridosso del vivaio gestito da D'[OSCURATO:PERSONA] per venti secondi alle ore 20.15.45, per poi allontanarsene, e che fosse ritornato nuovamente nel luogo del furto alle ore 20:45.45 per circa quaranta secondi, ossia per un tempo incompatibile con l'accusa di aver caricato sul mezzo ventimila piantine) non presenta tale intrinseca contraddittorietà, risultando anzi ampiamente satisfattiva dell'obbligo motivazionale.

I giudici del riesame hanno, infatti, evidenziato le ragioni per le quali tale asserita discrasia potesse considerarsi non dirimente, a fronte delle fotografie dello stato dei luoghi, dell'intercettazione telefonica registrata alle ore 20:49 del 20 aprile 2021, allorchè l'indagato [OSCURATO:PERSONA] comunicava all'interlocutrice di aver appena finito di lavorare, ai frenetici movimenti posti in essere dagli indagati il giorno successivo in occasione della perquisizione eseguita nel vivaio dei Martorana, ai risultati della verifica effettuata dai Carabinieri cinque giorni dopo il furto.

2.2. La censura, nel richiamare brani dell'ordinanza genetica a sostegno della contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, trascura che il Tribunale del Riesame ha fatto riferimento alla motivazione fornita dal Giudice per le indagini preliminari nella sua integralità, dunque tenendo conto anche di quanto indicato, ad esempio, a pag.6 dell'ordinanza genetica, laddove si specifica che «..il ciclo produttivo, che inizia con la semina, prosegue con l'impianto in fitocella (sacchetti di plastica che rendono più pratico ed economicamente più conveniente il trasporto e la vendita)...

Appare del tutto evidente che furti di ingenti quantitativi di piante reca(no) certamente un danno immediato, ma soprattutto penalizza(no) un intero ciclo produttivo, le maestranze impiegate nelle diverse fasi di coltivazione, e pregiudica (no) anche la stessa programmazione aziendale...

Il danno arrecato, dunque, non può essere limitato al costo iniziale delle sementi e degli innesti, ma impone di valutare, appunto, quelli ben più consistenti relativi alle tecnologie impiegate, alle risorse e alla manodopera che sono coinvolti nel ciclo produttivo, con ulteriore perdita sugli investimenti per costi comunque fissi».

Per altro verso, il riferimento al valore di ogni pianta è stato fatto, nell'ordinanza genetica, con riferimento a quanto riferito dalla vittima del furto di cui al capo b), mentre con riguardo al furto subito dalla persona offesa dal reato contestato al capo e) è stato specificato che le 20.000 piante di cui [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato il furto erano piantine di agrumi ancora di piccole dimensioni che si trovavano in fitocella e che, nell'immediatezza del fatto, i Carabinieri di Furnari avevano accertato che nel vivaio dei Martorana era in atto un'intensa attività di invasamento di piantine di agrumi dello stesso genere e stato vegetativo di quelle sottratte al D'Amico.

Peraltro, il 26 marzo 2021 erano state installate telecamere sulla pubblica via per videoripresa autorizzata nel corso delle indagini; le videoriprese mostravano una frenetica attività di occultamento di piantine nel vivaio dei Martorana all'arrivo dei militari; una volta che gli agenti si erano allontanati dal vivaio, le piantine, prima lanciate oltre il muro di cinta, erano state prontamente recuperate.

Del tutto trascurate sono le ulteriori risultanze investigative menzionate alle pagg. 25-37.

Con tali ulteriori elementi indiziari il ricorso omette di confrontarsi, riproponendo sostanzialmente l'identica censura già genericamente sottoposta al giudice del riesame.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Allo stato degli atti, la gravità indiziaria in relazione al reato associativo deve essere valutata sulla base delle risultanze investigative come rigorosamente illustrate nell'ordinanza genetica (pagg.55-65) e richiamate nell'ordinanza impugnata, posto che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della adeguatezza, completezza e logicità della motivazione.

Anche in relazione a tale censura deve evidenziarsi che nell'istanza di riesame il difensore si era limitato a contestare genericamente la sussistenza dell'affectio societatis, onde su tale base il Tribunale del riesame si è determinato a fornire replica.

3.1. Va, poi, ricordato che, in materia di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Pertanto, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sez.4, n.31283 del 14/07/2015, Viale, n.m.).

3.2. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata ha esplicitato (pag.9) le ragioni per le quali il giudizio di gravità indiziaria espresso nell'ordinanza genetica delle misure cautelari in relazione al delitto associativo meritasse conferma; in particolare, i giudici del riesame hanno evidenziato i gravi indizi dell'esistenza di una struttura tutt'altro che rudimentale sulla quale potevano fare affidamento i singoli, di un programma criminale proiettato oltre le singole ipotesi delittuose, di diversi ruoli da ciascuno assunti, peraltro a fronte di censure solo genericamente volte a contestare il requisito dell'a ffectio societatis senza un reale confronto critico con la motivazione del provvedimento originario.

Si tratta di analisi rispettosa, espressa con motivazione esente da vizi, dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo, laddove si è ritenuto necessario verificare se : sia stata superata la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si sia realizzato un legame tale da ricondurre la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep.2016, Barretta, Rv. 26576301; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 26174701;Sez. 3, n.21755 del 12/03/2014, An,astasi, Rv. 25988101).

4. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Deve essere disposto, inoltre, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha emesso, in data 11/06/2021, ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla custodia cautelare in carcere, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. L'ipotesi accusatoria comune a tutti gli indagati riguarda (capo a) la fattispecie di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. per avere organizzato, promosso o essere stati partecipi in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti aggravati di piante; [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promotore e organizzatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di partecipi. Con l'aggravante per [OSCURATO:PERSONA] di avere commesso il fatto durante la sottoposizione a misura di prevenzione di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA]Andrea. Con recidiva reiterata specifica per [OSCURATO:PERSONA] e con recidiva infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore ipotesi delittuosa concernente [OSCURATO:PERSONA] riguarda il capo b), ossia il delitto di furto aggravato in concorso con soggetti non ancora identificati avvenuto nella notte tra il 24 il 25 febbraio 2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a circa 2500 innesti di piante di agrumi, con l'aggravante di aver approfittato dell'orario notturno, di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità quantificabile in circa 12.500 euro e di aver utilizzato violenza su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo l'ipotesi accusatoria (capo c), avrebbero inoltre commesso un furto aggravato in concorso tra loro nella notte del 22 marzo 2021, sottraendo 100 piantine di arance tarocco ad [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante dell'orario notturno, di aver commesso il fatto in tre persone e su cose esposte alla pubblica fede. A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi accusatoria ascrive al capo d) di aver sottratto, in concorso tra loro, 40 piante tra limoni e mandarino cinese con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone e su cose esposte alla pubblica fede. In relazione al capo e), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero, in concorso tra loro, nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2021, sottratto un consistente numero di piante di agrumi per un valore di circa euro 5000 approfittando dell'orario notturno e .utilizzando violenza su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. In relazione a capo f), a [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi accusatoria ascrive di aver commesso il furto di energia elettrica allacciandosi abusivamente al misuratore di proprietà di E- distribuzione s.p.a. avvalendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede. In relazione a capo h), a [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi accusatoria ascrive il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. per avere minacciato, il 22 aprile 2021, il comandante della stazione dei Carabinieri di Furnari al fine di costringerlo ad astenersi dall'effettuare ulteriori accertamenti presso il suo vivaio. In relazione a capo i), a [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi accusatoria ascrive il delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avrebbe violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2. Hanno proposto ricorso gli indagati deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per erronea contestazione a [OSCURATO:PERSONA] della recidiva infraquinquennale. La sentenza di condanna in primo grado, alla quale si fa riferimento nel provvedimento impugnato, prevede una pena superiore a due anni, per cui l'indagato non può avere usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena; inoltre, in relazione a tale condanna, l'ordine di esecuzione è stato erroneamente emesso, trattandosi di sentenza non passata in giudicato, tanto da essere stato revocato con provvedimento in data 26 aprile 2021. L'argomentazione sviluppata dal Tribunale del Riesame è, dunque, fondata sull'erroneo presupposto del passaggio in giudicato della precedente sentenza, laddove nel caso della sentenza n.30/2021 del Tribunale di Barcellona 'Pozzo di Gotto il passaggio in giudicato non si è verificato. 2.1. Con un secondo motivo deducono vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione contestato ala lettera e) in quanto il tribunale del riesame ha ritenuto che le argomentazioni difensive circa l'impossibilità di caricare sul mezzo in uso agli indagati piantine del valore di 5000 euro in 40 secondi fossero poco rilevanti in considerazione del fatto che l'area interessata dal furto è ristretta e che la persona offesa non avesse parlato del quantitativo di piante rubato ma solo del danno economico subito; tuttavia, il tribunale del riesame ha richiamato per relationem l'ordinanza genetica della misura cautelare, ove si faceva espresso riferimento al rapporto tra la quantificazione dei danni e le piante oggetto di furto, evidenziandosi come tutte le piante oggetto di furto in contestazione nelle varie ipotesi di reato avessero un valore compreso tra 1 e 5 euro, da ciò desumendosi il numero delle piantine asseritamente asportate in occasione del fatto contestato al capo e). 2.2. Con un terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo a) della rubrica per erronea qualificazione del fatto, potendosi desumere dalle conversazioni ambientali riportate a pag. 33, a pag. 109 e a pag. 61 dell'ordinanza genetica elementi dimostrativi dell'assenza del pactum sceleris, di una struttura organizzata o della condivisione di introiti o circolarità delle informazioni, elementi tipici identificativi dell'associazione per delinquere. In difetto di elementi di stabilità o di compartecipazione tra i soggetti indagati, le loro condotte si sarebbero dovute qualificare come collaborazioni occasionali poste in essere con il solo obiettivo di commettere singoli reati, slegati tra loro. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il punto della decisione attinto dalla censura concerne, in particolare, il giudizio circa la sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificare la misura applicata. Giova, in primo luogo, evidenziare che la motivazione già svolta nell'ordinanza genetica a sostegno del giudizio inerente alle esigenze cautelari non aveva formato oggetto di specifica censura. Dal tenore della decisione impugnata si evince, infatti, che il difensore si era limitato a criticare genericamente il relativo giudizio. La motivazione resa dal primo giudice è stata comunque integrata dal Tribunale del Riesame che, pur avendo richiamato l'esistenza di un precedente penale specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia fondato il proprio giudizio circa l'esistenza di esigenze cautelari sulla professionalità palesata da tale indagato nell'eseguire i delitti dei quali è indiziato, nonché sulla generica disponibilità manifestata a vantaggio del capo dell'associazione. A fronte di tale specifica motivazione, il giudizio inerente alla condotta criminosa oggetto di precedente sentenza di condanna, ove fondato sull'erroneo presupposto che tale pronuncia fosse passata in giudicato, in alcun modo sarebbe idoneo a scardinare il solido costrutto motivazionale dell'ordinanza impugnata, tanto più ove si consideri che la contestata recidiva, ove esclusa, non determinerebbe alcuna incidenza sulla legittimità della misura cautelare applicata. Se ne deve, pertanto, escludere la decisività, comunque non evidenziata nel ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Bisogna ricordare che il vizio di contraddittorietà della motivazione è interno al percorso giustificativo della decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). 2.1. La motivazione offerta dal Tribunale del Riesame in merito all'asserita inconciliabilità tra ipotesi accusatoria e dati indiziari (dal segnale GPS collocato sul furgone in uso agli indagati era emerso che il veicolo avesse stazionato a ridosso del vivaio gestito da D'[OSCURATO:PERSONA] per venti secondi alle ore 20.15.45, per poi allontanarsene, e che fosse ritornato nuovamente nel luogo del furto alle ore 20:45.45 per circa quaranta secondi, ossia per un tempo incompatibile con l'accusa di aver caricato sul mezzo ventimila piantine) non presenta tale intrinseca contraddittorietà, risultando anzi ampiamente satisfattiva dell'obbligo motivazionale. I giudici del riesame hanno, infatti, evidenziato le ragioni per le quali tale asserita discrasia potesse considerarsi non dirimente, a fronte delle fotografie dello stato dei luoghi, dell'intercettazione telefonica registrata alle ore 20:49 del 20 aprile 2021, allorchè l'indagato [OSCURATO:PERSONA] comunicava all'interlocutrice di aver appena finito di lavorare, ai frenetici movimenti posti in essere dagli indagati il giorno successivo in occasione della perquisizione eseguita nel vivaio dei Martorana, ai risultati della verifica effettuata dai Carabinieri cinque giorni dopo il furto. 2.2. La censura, nel richiamare brani dell'ordinanza genetica a sostegno della contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, trascura che il Tribunale del Riesame ha fatto riferimento alla motivazione fornita dal Giudice per le indagini preliminari nella sua integralità, dunque tenendo conto anche di quanto indicato, ad esempio, a pag.6 dell'ordinanza genetica, laddove si specifica che «..il ciclo produttivo, che inizia con la semina, prosegue con l'impianto in fitocella (sacchetti di plastica che rendono più pratico ed economicamente più conveniente il trasporto e la vendita)... Appare del tutto evidente che furti di ingenti quantitativi di piante reca(no) certamente un danno immediato, ma soprattutto penalizza(no) un intero ciclo produttivo, le maestranze impiegate nelle diverse fasi di coltivazione, e pregiudica (no) anche la stessa programmazione aziendale... Il danno arrecato, dunque, non può essere limitato al costo iniziale delle sementi e degli innesti, ma impone di valutare, appunto, quelli ben più consistenti relativi alle tecnologie impiegate, alle risorse e alla manodopera che sono coinvolti nel ciclo produttivo, con ulteriore perdita sugli investimenti per costi comunque fissi». Per altro verso, il riferimento al valore di ogni pianta è stato fatto, nell'ordinanza genetica, con riferimento a quanto riferito dalla vittima del furto di cui al capo b), mentre con riguardo al furto subito dalla persona offesa dal reato contestato al capo e) è stato specificato che le 20.000 piante di cui [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato il furto erano piantine di agrumi ancora di piccole dimensioni che si trovavano in fitocella e che, nell'immediatezza del fatto, i Carabinieri di Furnari avevano accertato che nel vivaio dei Martorana era in atto un'intensa attività di invasamento di piantine di agrumi dello stesso genere e stato vegetativo di quelle sottratte al D'Amico. Peraltro, il 26 marzo 2021 erano state installate telecamere sulla pubblica via per videoripresa autorizzata nel corso delle indagini; le videoriprese mostravano una frenetica attività di occultamento di piantine nel vivaio dei Martorana all'arrivo dei militari; una volta che gli agenti si erano allontanati dal vivaio, le piantine, prima lanciate oltre il muro di cinta, erano state prontamente recuperate. Del tutto trascurate sono le ulteriori risultanze investigative menzionate alle pagg. 25-37. Con tali ulteriori elementi indiziari il ricorso omette di confrontarsi, riproponendo sostanzialmente l'identica censura già genericamente sottoposta al giudice del riesame. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Allo stato degli atti, la gravità indiziaria in relazione al reato associativo deve essere valutata sulla base delle risultanze investigative come rigorosamente illustrate nell'ordinanza genetica (pagg.55-65) e richiamate nell'ordinanza impugnata, posto che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Anche in relazione a tale censura deve evidenziarsi che nell'istanza di riesame il difensore si era limitato a contestare genericamente la sussistenza dell'affectio societatis, onde su tale base il Tribunale del riesame si è determinato a fornire replica. 3.1. Va, poi, ricordato che, in materia di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Pertanto, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sez.4, n.31283 del 14/07/2015, Viale, n.m.). 3.2. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata ha esplicitato (pag.9) le ragioni per le quali il giudizio di gravità indiziaria espresso nell'ordinanza genetica delle misure cautelari in relazione al delitto associativo meritasse conferma; in particolare, i giudici del riesame hanno evidenziato i gravi indizi dell'esistenza di una struttura tutt'altro che rudimentale sulla quale potevano fare affidamento i singoli, di un programma criminale proiettato oltre le singole ipotesi delittuose, di diversi ruoli da ciascuno assunti, peraltro a fronte di censure solo genericamente volte a contestare il requisito dell'a ffectio societatis senza un reale confronto critico con la motivazione del provvedimento originario. Si tratta di analisi rispettosa, espressa con motivazione esente da vizi, dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo, laddove si è ritenuto necessario verificare se : sia stata superata la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si sia realizzato un legame tale da ricondurre la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep.2016, Barretta, Rv. 26576301; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 26174701;Sez. 3, n.21755 del 12/03/2014, An,astasi, Rv. 25988101). 4. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Deve essere disposto, inoltre, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria p
Sentenza Cassazione n. 00101/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris