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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 23786/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

30/12/2025 della Corte di appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2025 la Corte di appello diCatania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di CarmeloVercoco di riconoscere la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze perreati associativi e in tema di traffico di stupefacenti, commessi, quelli oggettodella prima sentenza, dal 2002 al 2006, e quelli oggetto della seconda sentenzadal 2014 al 2017.La Corte ha ritenuto insussistenti elementi indicatori dell'identità del disegnocriminoso per la forte distanza temporale tra le condotte, che rende non credibileuna loro programmazione unitaria sin dalla commissione del primo delitto.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualelamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.L'istanza era corredata da documenti e indicazioni funzionali a superare ildubbio di unicità del disegno criminoso derivante dalla forte distanza temporaletra le condotte associative, in particolare le dichiarazioni di vari collaboratori digiustizia secondo cui il ricorrente aveva sempre fatto parte del medesimosodalizio criminoso.

Inoltre, nella sentenza più recente si dava atto dellaconfessione del ricorrente, che aveva fatto risalire a molti anni prima talepartecipazione ed aveva ammesso la continuità nel tempo di questa, senzaalcuna interruzione.L'ordinanza ha fondato il diniego solo sulla distanza temporale tra i duereati, senza esaminare tale documentazione e senza valutare la fondatezza omeno delle affermazioni difensive, rendendo così una motivazione insufficiente.

Ilmedesimo giudice dell'esecuzione, in altra composizione, ha concesso infatti lacontinuazione ad un altro condannato, in relazione a delitti analoghi, propriofondando la decisione sulla documentazione sopra citata.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.2.

Costituisce un consolidato principio di questa Corte quello secondo cui lacontinuazione tra il delitto di partecipazione ad un'associazione criminosa e ireati-fine commessi da un soggetto aderente ad essa è ipotizzabile «a condizioneche il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez.1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430).

Nel presente caso, però, i reati daporre in continuazione sono costituiti da due reati associativi, contestati inciascuna delle due sentenze indicate nell'ordinanza e già ritenuti dai giudici dimerito in continuazione tra loro e in continuazione con i reati-fine contestati neimedesimi procedimenti.

In una simile ipotesi, questa Corte ha statuito che «Aifin della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazioneper delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologiadel reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indaginesulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la suasuccessiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto aduna pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesimaorganizzazione» (Sez. 5, n. 2099 del 26/04/2021, Rv. 281375).

Nellafattispecie esaminata con tale pronuncia, la Corte ha annullato con rinvio ladecisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso il vincolo dellacontinuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminalesulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e dellaestensione del suo ambito di operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovopactum sceleris ovvero una discontinuità nel programma criminoso.È notorio, infatti, che la partecipazione ad un'associazione criminosa puòessere giudicata per singoli segmenti temporali anche quando essa non sia maivenuta meno, con conseguenti condanne autonome, distanti nel tempo, inrelazione ad un reato di cui può essere accertata la permanenza, ovvero laprosecuzione sulla base di un unico disegno criminoso iniziale, in virtù del quale ilsoggetto ha deciso di aderire ad una specifica associazione e prosegue laconsumazione del relativo delitto senza la necessità di compiere ulterioriprogrammazioni di tale disegno criminoso.La sussistenza della continuazione tra più delitti associativi, pertanto, comenon può essere valutata solo sulla base della omogeneità del reato o dellecondotte, neppure può essere esclusa solo sulla base della distanza nel tempodei segmenti di partecipazione concretamente accertati e giudicati, occorrendoverificare l'identità delle compagini associative di cui il soggetto ha fatto parte, laloro continuità nel tempo, la continuità dell'adesione ad esse, senza che taleadesione si sia interrotta e sia ripresa successivamente, sulla base di un nuovoproposito criminoso.3.

Nel presente caso, l'ordinanza impugnata ha escluso il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. commessi tra il 2002 e il2005 (sentenza sub 1) e tra il 2015 e il 2017 (sentenza sub 2), e tra i reati di cuiall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commessi nel 2006 (sentenza sub 1) e dal 2014 al2015 (sentenza sub 2), solo sulla base della loro distanza temporale, a frontedell'identità territoriale, senza accertare, attraverso l'esame delle sentenze dimerito, se le associazioni a cui il soggetto ha partecipato in tali diversi segmentitemporali fossero le stesse o meno, se tra loro vi fosse continuità (ricordandoche «In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione dicontinuità nella vita dell'organizzazione: a) l'eventuale variazione dellacompagine associativa per successiva adesione di nuovi membri o per rescissionedel rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attivitàcriminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambitoterritoriale di operatività»: Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv.282516), se la lontananza tra i periodi dell'adesione ad esse derivasse da unaeffettiva interruzione della partecipazione, da parte del condannato, o sederivasse esclusivamente dai limiti imposti al giudice del merito dallaformulazione di una contestazione “chiusa”, pur dandosi atto della presenza dielementi che facevano risalire la partecipazione anche a segmenti temporaliulteriori ma non contestati.Il mero richiamo alla distanza temporale tra i vari reati, in ogni caso, non èsufficiente per escludere la continuazione tra loro, avendo questa Corte stabilitoche «L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati(nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se lacontinuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulterioriindici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276387).La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è di fatto assente, e nonsi conforma ai principi giurisprudenziali dettati in materia di continuazione trareati associativi.4.

Il ricorrente asserisce di avere fondato l'istanza di riconoscimento dellacontinuazione sulla identità delle associazioni oggetto dei due procedimenti esulla continuità nel tempo della propria partecipazione ad esse, e di averesupportato tali affermazioni attraverso documenti e richiami al contenuto delledue sentenze in questione, ma di tale tesi difensiva non vi è menzionenell'ordinanza impugnata, neppure per valutarne l'eventuale infondatezza.Tale omessa valutazione rende la motivazione dell'ordinanza impugnataassente anche sotto tale profilo, in quanto nel caso di una richiesta dicontinuazione tra reati associativi la mera distanza temporale può non esseresignificativa e determinante, dovendosi accertare in concreto l'identità e lacontinuità nel tempo delle varie associazioni, e comunque l'unicità del momentodeliberativo della partecipazione ad esse.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio allaCorte di appello di Catania quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizionefisica, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nelrispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corted'appello di Catania.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/12/2025 della Corte di appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2025 la Corte di appello diCatania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di CarmeloVercoco di riconoscere la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze perreati associativi e in tema di traffico di stupefacenti, commessi, quelli oggettodella prima sentenza, dal 2002 al 2006, e quelli oggetto della seconda sentenzadal 2014 al 2017.La Corte ha ritenuto insussistenti elementi indicatori dell'identità del disegnocriminoso per la forte distanza temporale tra le condotte, che rende non credibileuna loro programmazione unitaria sin dalla commissione del primo delitto.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualelamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.L'istanza era corredata da documenti e indicazioni funzionali a superare ildubbio di unicità del disegno criminoso derivante dalla forte distanza temporaletra le condotte associative, in particolare le dichiarazioni di vari collaboratori digiustizia secondo cui il ricorrente aveva sempre fatto parte del medesimosodalizio criminoso. Inoltre, nella sentenza più recente si dava atto dellaconfessione del ricorrente, che aveva fatto risalire a molti anni prima talepartecipazione ed aveva ammesso la continuità nel tempo di questa, senzaalcuna interruzione.L'ordinanza ha fondato il diniego solo sulla distanza temporale tra i duereati, senza esaminare tale documentazione e senza valutare la fondatezza omeno delle affermazioni difensive, rendendo così una motivazione insufficiente. Ilmedesimo giudice dell'esecuzione, in altra composizione, ha concesso infatti lacontinuazione ad un altro condannato, in relazione a delitti analoghi, propriofondando la decisione sulla documentazione sopra citata.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.2. Costituisce un consolidato principio di questa Corte quello secondo cui lacontinuazione tra il delitto di partecipazione ad un'associazione criminosa e ireati-fine commessi da un soggetto aderente ad essa è ipotizzabile «a condizioneche il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez.1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430). Nel presente caso, però, i reati daporre in continuazione sono costituiti da due reati associativi, contestati inciascuna delle due sentenze indicate nell'ordinanza e già ritenuti dai giudici dimerito in continuazione tra loro e in continuazione con i reati-fine contestati neimedesimi procedimenti. In una simile ipotesi, questa Corte ha statuito che «Aifin della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazioneper delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologiadel reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indaginesulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la suasuccessiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto aduna pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesimaorganizzazione» (Sez. 5, n. 2099 del 26/04/2021, Rv. 281375). Nellafattispecie esaminata con tale pronuncia, la Corte ha annullato con rinvio ladecisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso il vincolo dellacontinuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminalesulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e dellaestensione del suo ambito di operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovopactum sceleris ovvero una discontinuità nel programma criminoso.È notorio, infatti, che la partecipazione ad un'associazione criminosa puòessere giudicata per singoli segmenti temporali anche quando essa non sia maivenuta meno, con conseguenti condanne autonome, distanti nel tempo, inrelazione ad un reato di cui può essere accertata la permanenza, ovvero laprosecuzione sulla base di un unico disegno criminoso iniziale, in virtù del quale ilsoggetto ha deciso di aderire ad una specifica associazione e prosegue laconsumazione del relativo delitto senza la necessità di compiere ulterioriprogrammazioni di tale disegno criminoso.La sussistenza della continuazione tra più delitti associativi, pertanto, comenon può essere valutata solo sulla base della omogeneità del reato o dellecondotte, neppure può essere esclusa solo sulla base della distanza nel tempodei segmenti di partecipazione concretamente accertati e giudicati, occorrendoverificare l'identità delle compagini associative di cui il soggetto ha fatto parte, laloro continuità nel tempo, la continuità dell'adesione ad esse, senza che taleadesione si sia interrotta e sia ripresa successivamente, sulla base di un nuovoproposito criminoso.3. Nel presente caso, l'ordinanza impugnata ha escluso il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. commessi tra il 2002 e il2005 (sentenza sub 1) e tra il 2015 e il 2017 (sentenza sub 2), e tra i reati di cuiall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commessi nel 2006 (sentenza sub 1) e dal 2014 al2015 (sentenza sub 2), solo sulla base della loro distanza temporale, a frontedell'identità territoriale, senza accertare, attraverso l'esame delle sentenze dimerito, se le associazioni a cui il soggetto ha partecipato in tali diversi segmentitemporali fossero le stesse o meno, se tra loro vi fosse continuità (ricordandoche «In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione dicontinuità nella vita dell'organizzazione: a) l'eventuale variazione dellacompagine associativa per successiva adesione di nuovi membri o per rescissionedel rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attivitàcriminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambitoterritoriale di operatività»: Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv.282516), se la lontananza tra i periodi dell'adesione ad esse derivasse da unaeffettiva interruzione della partecipazione, da parte del condannato, o sederivasse esclusivamente dai limiti imposti al giudice del merito dallaformulazione di una contestazione “chiusa”, pur dandosi atto della presenza dielementi che facevano risalire la partecipazione anche a segmenti temporaliulteriori ma non contestati.Il mero richiamo alla distanza temporale tra i vari reati, in ogni caso, non èsufficiente per escludere la continuazione tra loro, avendo questa Corte stabilitoche «L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati(nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se lacontinuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulterioriindici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276387).La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è di fatto assente, e nonsi conforma ai principi giurisprudenziali dettati in materia di continuazione trareati associativi.4. Il ricorrente asserisce di avere fondato l'istanza di riconoscimento dellacontinuazione sulla identità delle associazioni oggetto dei due procedimenti esulla continuità nel tempo della propria partecipazione ad esse, e di averesupportato tali affermazioni attraverso documenti e richiami al contenuto delledue sentenze in questione, ma di tale tesi difensiva non vi è menzionenell'ordinanza impugnata, neppure per valutarne l'eventuale infondatezza.Tale omessa valutazione rende la motivazione dell'ordinanza impugnataassente anche sotto tale profilo, in quanto nel caso di una richiesta dicontinuazione tra reati associativi la mera distanza temporale può non esseresignificativa e determinante, dovendosi accertare in concreto l'identità e lacontinuità nel tempo delle varie associazioni, e comunque l'unicità del momentodeliberativo della partecipazione ad esse.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio allaCorte di appello di Catania quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizionefisica, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nelrispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corted'appello di Catania.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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