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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 04176/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avvi-S-o alle part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all'entrata in vigore della

I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avvi-S-o alle part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 04176/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris