CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 09237/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 31 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli artt. 116, comma 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), art. 4, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B), art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo proposto dal ricorrente, a mezzo del difensore, Avv. S. Burgio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e agli artt. 116, commi 15 e 17, cds, 4 I. 110/1975 e 707 cod. pen.) è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non si confronta con il consolidato principio secondo il quale "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262). Ritenuto che nel caso di specie è stato correttamente applicato il suindicato principio di diritto e che la motivazione non risulta mancante, manifestamente illogica o contraddittoria (v. pag. 5, ove si attribuisce ineccepibile rilievo agli "innumerevoli precedenti penali per reati della stessa indole" e dove si sottolinea che "l'imputato, proprio in merito alla guida senza patente, si trovava in una situazione di recidiva, essendo stata già accertata il 28.01.2018 con provvedimento divenuto definitivo"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il