CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 17003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a FROSINONE il 23/03/1982 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PINTO Luca - imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 23/04/2025; considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto, pertanto, che la proposizione personale imponga di ritenere il ricorso inammissibile, risultando ultroneo soffermarsi sulla assoluta genericità dell'impugnazione, del tutto priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza; ritenuto infine che la declaratoria di inammissibilità imponga anche la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M