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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 32142/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove è per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla C ommissione tributaria regionale per il Piemonte il 17 marzo 2022, n. 403/1/2022; [OSCURATO:PERSONA] IN APPELLO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 novembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 17 marzo 2022, n. 403/1/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione n. 2018/009/SC/000001342/0/003 del 18 luglio 2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro sulla sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342, nella misura di € 73.316,00, dopo che la stessa era stata ormai riformata dalla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621, ha rigettato l’appello proposto dal la medesima n ei confronti dell’Agenzia delle Entrate a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino l’11 giugno 2020, n. 451/5/2020, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali .

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – in base al principio della unicità dell’imposta per tutto il giudizio, anche in presenza di impugnazione, giacché la riforma totale o parziale della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sull'avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta stessa da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo alla liquidazione dell’imposta di registro. 3.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342,dovesse essere soggetta a registrazione, anche dopo la riforma in sede di gravame da parte della sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che fosse «irrilevante in base all'art. 37 D.P.R. n. 131 del 1986, la statuizione della Corte d’Appello di Torino, in pendenza di procedimento perCassazione».

2. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo. 2.1 Secondo la prospettazione della ricorrente: «Nel caso di specie, il fatto che la sent. n. 621/2019 della Corte di Appello diTorino avesse sostituito la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino (oggetto dell’Avviso) era già noto all’Agenzia delle Entrate alla data di emissione dell’avviso di liquidazione giacché la relativa pubblicazione è avvenuta in data9.4.2019 e, per effetto delle norme citate, la richiesta di registrazione doveva avvenire entro il 9.5.2019, quindi ben prima del 18.7.2019, data di emissione dell’Avviso.

Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate aveva sì il potere diemettere l’Avviso, ma solo fino al momento in cui, secondo la scansione temporale prevista dalla legge, il cancelliere trasmise la sent. n. 621/2019 dellaCorte di Appello di Torino che ha sostituito la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino.

Alla data di emissione dell’avviso di liquidazione, infatti, la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino non era più l’atto giurisdizionale “impugnabile o impugnato”, come indicato nell’art. 37 citato, bensì era stata riformata esostituita dalla sent. n. 621/2019 della Corte di Appello di Torino divenendo quest’ultimo, a quella data, l’unico atto giurisdizionale da valutare ai fini del presupposto oggettivo dell’imposta di registro». 2.2 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 del d.PR. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento giudiziario è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33273; Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21032). 2.3 Ne discende che, nel caso di specie, la sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342,non poteva più scontare l’imposta di registro dopo essere stata riformata dalla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621.

Per cui, l’ emanazione dell’ avviso di liquidazione era preclusa all’amministrazione finanziaria dalla sopravvenuta decisione di accoglimento del gravame.

3. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo.

4. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara l’assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con l’annullamento dell’atto impositivo; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole, per il primo grado, nella misura di € 5.500,00per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di €5.200,00 per compensi , oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compensi,oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.

Così deciso a Romanella camera di consiglio del 26 novembre 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove è per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla C ommissione tributaria regionale per il Piemonte il 17 marzo 2022, n. 403/1/2022; [OSCURATO:PERSONA] IN APPELLO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 novembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 17 marzo 2022, n. 403/1/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione n. 2018/009/SC/000001342/0/003 del 18 luglio 2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro sulla sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342, nella misura di € 73.316,00, dopo che la stessa era stata ormai riformata dalla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621, ha rigettato l’appello proposto dal la medesima n ei confronti dell’Agenzia delle Entrate a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino l’11 giugno 2020, n. 451/5/2020, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali . 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – in base al principio della unicità dell’imposta per tutto il giudizio, anche in presenza di impugnazione, giacché la riforma totale o parziale della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sull'avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta stessa da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo alla liquidazione dell’imposta di registro. 3.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342,dovesse essere soggetta a registrazione, anche dopo la riforma in sede di gravame da parte della sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che fosse «irrilevante in base all'art. 37 D.P.R. n. 131 del 1986, la statuizione della Corte d’Appello di Torino, in pendenza di procedimento perCassazione». 2. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo. 2.1 Secondo la prospettazione della ricorrente: «Nel caso di specie, il fatto che la sent. n. 621/2019 della Corte di Appello diTorino avesse sostituito la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino (oggetto dell’Avviso) era già noto all’Agenzia delle Entrate alla data di emissione dell’avviso di liquidazione giacché la relativa pubblicazione è avvenuta in data9.4.2019 e, per effetto delle norme citate, la richiesta di registrazione doveva avvenire entro il 9.5.2019, quindi ben prima del 18.7.2019, data di emissione dell’Avviso. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate aveva sì il potere diemettere l’Avviso, ma solo fino al momento in cui, secondo la scansione temporale prevista dalla legge, il cancelliere trasmise la sent. n. 621/2019 dellaCorte di Appello di Torino che ha sostituito la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino. Alla data di emissione dell’avviso di liquidazione, infatti, la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino non era più l’atto giurisdizionale “impugnabile o impugnato”, come indicato nell’art. 37 citato, bensì era stata riformata esostituita dalla sent. n. 621/2019 della Corte di Appello di Torino divenendo quest’ultimo, a quella data, l’unico atto giurisdizionale da valutare ai fini del presupposto oggettivo dell’imposta di registro». 2.2 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 del d.PR. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento giudiziario è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33273; Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21032). 2.3 Ne discende che, nel caso di specie, la sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342,non poteva più scontare l’imposta di registro dopo essere stata riformata dalla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621. Per cui, l’ emanazione dell’ avviso di liquidazione era preclusa all’amministrazione finanziaria dalla sopravvenuta decisione di accoglimento del gravame. 3. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo. 4. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara l’assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con l’annullamento dell’atto impositivo; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole, per il primo grado, nella misura di € 5.500,00per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di €5.200,00 per compensi , oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compensi,oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 26 novembre 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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