Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 15519/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1910 [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza n. 6/2021 della CORTE D’APPELLO diMILANO, depositata il 18/01/2021 R.G.N. 813/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1910/20261.

Il Tribunale di Varese, accogliendo parzialmente il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 15519/2026proposto dalla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], hDaat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dichiarato l’illegittimità del verbale unico di accertamento enotificazione emesso dall’Inps con riguardo, per quanto quirileva, ai contributi dovuti alla voce “indennità di mobilità”, ossiaai benefici contributivi spettanti, ai sensi dell’art. 8 della l. n.223 del 1991, in favore dei datori di lavoro che assumonolavoratori iscritti nelle liste di mobilità.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha escluso che la cooperativa, la qualeaveva in corso contratti di appalto per la gestione di magazzinie lo svolgimento di attività di logistica, all’atto del subentro nellagestione dei magazzini di Anagni, Frosinone, Viterbo e Brindisiavesse usufruito fraudolentemente – assumendo il personaledella cooperativa che aveva in precedenza gestito il medesimoappalto e iscritto il personale licenziato nelle liste di mobilità –delle agevolazioni previste dall’art. 8, commi 4 e 4bis, della l.cit.2.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano haparzialmente accolto il gravame proposto dall’Inps e, in riformadella pronuncia di primo grado, ha dichiarato spettantiall’impresa gli sgravi relativi alla mobilità oggetto del verbale diaccertamento opposto, facendo comunque salvi i provvedimenticon i quali gli sgravi erano stati disconosciuti.La Corte di merito ha osservato che, come evidenziatodall’Istituto appellante, nel verbale non si era procedutoall’addebito nei confronti della cooperativa della contribuzionenon versata in virtù dell’esonero previsto ai sensi dell’art. 8 cit.,dal momento che lo sgravio era già stato disconosciuto conseparate note di rettifica.

Di conseguenza, la pronuncia di primogrado doveva essere riformata laddove aveva dichiarato- 2 -illegittimo il verbale nella parte relativa alla contribuzionNeu mneoron re gistro generale 20491/2021Numero sezionale 1910/2026versata per effetto di tali sgravi.

Numero di raccolta generale 15519/2026Tuttavia, la Corte ha confermato la sentenza di primo gradDoat a pubblicazione 21/05/2026laddove aveva affermato la spettanza degli sgravi allacooperativa.

Segnatamente, ha condiviso la valutazione delTribunale secondo cui non risultava che al momento dellicenziamento dei lavoratori poi iscritti nelle liste di mobilità ledue cooperative succedutesi nella gestione degli stessimagazzini presentassero assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti, né che fra le società in questione vi fosse unrapporto di collegamento o controllo.3.

Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso percassazione.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Parte ricorrente ha depositato memoria.4.

All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 8, commi 4 e 4bis, della l. n. 223 del1991, nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto agli sgravi dicui al citato art. 8, senza valutare se il datore di lavoro avesseprovato che la propria era un’azienda nuova, in senso oggettivo,rispetto a quella che meno di sei mesi prima aveva licenziato ilavoratori assunti.2.

Il motivo è fondato.- 3 -Numero registro generale 20491/20212.1.

La Corte d’appello ha affermato il diritto della ProfessionaNl umero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 15519/2026Workers agli sgravi contributivi previsti dall’art. 8 della l. n. 22D3at a pubblicazione 21/05/2026del 1991 perché ha escluso che nella specie sia stata provatal’esistenza di condotte fraudolentemente preordinate allacreazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratorida parte di un’impresa e l’assunzione degli stessi lavoratori daparte dell’altra.

Ha escluso che dal c.c.n.l. di settore possadesumersi l’esistenza di un obbligo, a carico della cooperativasubentrante, di assumere il personale impiegato nell’appaltooggetto di avvicendamento.

Ha affermato che non risulta che almomento del licenziamento le due cooperative succedutesi nellagestione dell’appalto presentavano assetti proprietarisostanzialmente coincidenti, né che fra le società vi sia stato unrapporto di collegamento o controllo.2.2.

L’Inps deduce che nel corso del giudizio aveva allegato ifatti sottesi all’eccezione di insussistenza del diritto agli sgraviper mancanza di novità “in senso oggettivo” dell’azienda, ossia:a) il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse rilevato la gestionedei magazzini assumendo i medesimi lavoratori che giàsvolgevano l’attività negli stessi magazzini per un’altracooperativa che, prima di cessare l’attività, li aveva iscritti nelleliste di mobilità; b) l’esiguità del tempo trascorso fra la messain mobilità dei lavoratori e la successiva assunzione; c) il fattoche era rimasto immutato il complesso organizzato dei benipresso i magazzini interessati.Rileva altresì che, a fronte di tali specifiche contestazioni, laCorte di merito si era limitata a escludere la coincidenza degliassetti proprietari, non però l’identità dell’azienda in sensooggettivo, per cui aveva negato la sussistenza di un intentoelusivo della normativa senza tuttavia valutare se l’assunzione- 4 -dei dipendenti della precedente appaltatrice rispondesse aN urmeerao lrie gistro generale 20491/2021Numero sezionale 1910/2026esigenze.

Numero di raccolta generale 15519/20262.3.

Questa Corte ha da tempo chiarito (v.

Cass. n. 8069 deDalt a pubblicazione 21/05/20262011) che, ai fini della concessione degli sgravi contributivi dicui agli artt. 8, secondo e quarto comma, della legge 23 luglio1991, n. 223, ed in relazione alla novità dell’impresa, devetrattarsi di azienda effettivamente nuova, dovendosi avereriguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza chepossano assumere rilievo tutte le eventuali variazioniintervenute nella titolarità dell’impresa, come nelle ipotesi ditrasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle qualisi verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresasenza un effettivo incremento dei lavoratori occupati.

Pertanto,non ricorre il presupposto per l’attribuzione degli sgravi indicatinell’ipotesi di un’impresa, anche societaria, che sia derivata daun’altra impresa – di cui abbia rilevato attrezzature, dipendentie sede sociale – restando immutato il numero dei lavoratorioccupati, anche se la derivazione sia stata parziale, nel sensoche l’azienda sia stata conferita in natura per la costituzione diuna impresa avente in parte un oggetto diverso e più ampio ein parte il medesimo oggetto di quella precedente.2.4.

Nella specie, la Corte di merito ha affermato che laProfessional Workers aveva diritto agli sgravi in questione senzatuttavia argomentare in ordine alla continuità della strutturaaziendale tra le due società alla luce delle circostanze fattualiallegate dall’Istituto previdenziale.Nel motivare in ordine all’assenza dell’intento fraudolento, laCorte d’appello ha ritenuto irrilevante la sostanziale identitàdelle attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla societàalla quale essa era subentrata nella gestione dell’attivitàappaltata, essendo tale circostanza fisiologica in una vicenda di- 5 -cambio appalto.

Ha ritenuto irrilevante, altresì, il fatto cNhumee rola re gistro generale 20491/2021Numero sezionale 1910/2026committente aveva dato diverse attrezzature in comNumoedroa dti ora ccolta generale 15519/2026gratuito prima alla precedente cooperativa e poi alDlaat a pubblicazione 21/05/2026Professional Workers.2.5.

In ordine a tale specifico profilo, tuttavia, questa Corte haavuto modo di precisare che, ai fini della sussistenza della stessaazienda in senso oggettivo, non è necessario che i beni siano diproprietà dello stesso imprenditore che esercita l’attivitàeconomica, rilevando solo che l’imprenditore abbia un titologiuridico per avvalersi dei suddetti beni.

Pertanto, il fatto che ibeni appartengano a terzi non costituisce un’argomentazionefavorevole alla legittima fruizione degli sgravi, ma dimostral’identità dell’azienda in senso oggettivo, poiché i suddetti benierano stati utilizzati prima dall’una e poi dall’altra società perl’esercizio della medesima attività oggetto dei contratti diappalto stipulati con la proprietaria (cfr. Cass. n. 10978 del2025, in motivazione, relativa ad una fattispecie di subentronell’appalto).2.6.

In sostanza, l’indagine condotta dalla Corte territoriale alfine di verificare l’esistenza del diritto di beneficiare degli sgraviin questione è risultata incompleta, non essendosi esplicata sututti i necessari elementi della fattispecie.

In particolare, nonrisulta operato l’indispensabile accertamento in ordineall’oggettiva diversità dell’azienda subentrante rispetto allaprecedente, e quindi l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro.Tutto ciò tenendo presente che, come pure è stato precisato daquesta Corte, ai fini di ottenere l’applicazione dei beneficicontributivi, qualora sia stata accertata la presenza disignificativi elementi di permanenza della preesistente strutturaaziendale, quali lavoratori e oggetto sociale, è oneredell’azienda dare dimostrazione degli elementi di novità- 6 -intervenuti nella struttura (cfr. Cass. n. 10766 del 2018 e NCumaesros r.e gistro generale 20491/2021Numero sezionale 1910/2026n. 3831 del 2020).

Numero di raccolta generale 15519/20263.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso vDaat a pubblicazione 21/05/2026accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame della controversia applicando iprincipi di diritto prima indicati.

Quale giudice del rinvio, allaCorte d’appello è demandato il compito di regolare le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1910 [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza n. 6/2021 della CORTE D’APPELLO diMILANO, depositata il 18/01/2021 R.G.N. 813/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1910/20261. Il Tribunale di Varese, accogliendo parzialmente il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 15519/2026proposto dalla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], hDaat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dichiarato l’illegittimità del verbale unico di accertamento enotificazione emesso dall’Inps con riguardo, per quanto quirileva, ai contributi dovuti alla voce “indennità di mobilità”, ossiaai benefici contributivi spettanti, ai sensi dell’art. 8 della l. n.223 del 1991, in favore dei datori di lavoro che assumonolavoratori iscritti nelle liste di mobilità.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha escluso che la cooperativa, la qualeaveva in corso contratti di appalto per la gestione di magazzinie lo svolgimento di attività di logistica, all’atto del subentro nellagestione dei magazzini di Anagni, Frosinone, Viterbo e Brindisiavesse usufruito fraudolentemente – assumendo il personaledella cooperativa che aveva in precedenza gestito il medesimoappalto e iscritto il personale licenziato nelle liste di mobilità –delle agevolazioni previste dall’art. 8, commi 4 e 4bis, della l.cit.2. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano haparzialmente accolto il gravame proposto dall’Inps e, in riformadella pronuncia di primo grado, ha dichiarato spettantiall’impresa gli sgravi relativi alla mobilità oggetto del verbale diaccertamento opposto, facendo comunque salvi i provvedimenticon i quali gli sgravi erano stati disconosciuti.La Corte di merito ha osservato che, come evidenziatodall’Istituto appellante, nel verbale non si era procedutoall’addebito nei confronti della cooperativa della contribuzionenon versata in virtù dell’esonero previsto ai sensi dell’art. 8 cit.,dal momento che lo sgravio era già stato disconosciuto conseparate note di rettifica. Di conseguenza, la pronuncia di primogrado doveva essere riformata laddove aveva dichiarato- 2 -illegittimo il verbale nella parte relativa alla contribuzionNeu mneoron re gistro generale 20491/2021Numero sezionale 1910/2026versata per effetto di tali sgravi. Numero di raccolta generale 15519/2026Tuttavia, la Corte ha confermato la sentenza di primo gradDoat a pubblicazione 21/05/2026laddove aveva affermato la spettanza degli sgravi allacooperativa. Segnatamente, ha condiviso la valutazione delTribunale secondo cui non risultava che al momento dellicenziamento dei lavoratori poi iscritti nelle liste di mobilità ledue cooperative succedutesi nella gestione degli stessimagazzini presentassero assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti, né che fra le società in questione vi fosse unrapporto di collegamento o controllo.3. Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso percassazione.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Parte ricorrente ha depositato memoria.4. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 8, commi 4 e 4bis, della l. n. 223 del1991, nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto agli sgravi dicui al citato art. 8, senza valutare se il datore di lavoro avesseprovato che la propria era un’azienda nuova, in senso oggettivo,rispetto a quella che meno di sei mesi prima aveva licenziato ilavoratori assunti.2. Il motivo è fondato.- 3 -Numero registro generale 20491/20212.1. La Corte d’appello ha affermato il diritto della ProfessionaNl umero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 15519/2026Workers agli sgravi contributivi previsti dall’art. 8 della l. n. 22D3at a pubblicazione 21/05/2026del 1991 perché ha escluso che nella specie sia stata provatal’esistenza di condotte fraudolentemente preordinate allacreazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratorida parte di un’impresa e l’assunzione degli stessi lavoratori daparte dell’altra. Ha escluso che dal c.c.n.l. di settore possadesumersi l’esistenza di un obbligo, a carico della cooperativasubentrante, di assumere il personale impiegato nell’appaltooggetto di avvicendamento. Ha affermato che non risulta che almomento del licenziamento le due cooperative succedutesi nellagestione dell’appalto presentavano assetti proprietarisostanzialmente coincidenti, né che fra le società vi sia stato unrapporto di collegamento o controllo.2.2. L’Inps deduce che nel corso del giudizio aveva allegato ifatti sottesi all’eccezione di insussistenza del diritto agli sgraviper mancanza di novità “in senso oggettivo” dell’azienda, ossia:a) il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse rilevato la gestionedei magazzini assumendo i medesimi lavoratori che giàsvolgevano l’attività negli stessi magazzini per un’altracooperativa che, prima di cessare l’attività, li aveva iscritti nelleliste di mobilità; b) l’esiguità del tempo trascorso fra la messain mobilità dei lavoratori e la successiva assunzione; c) il fattoche era rimasto immutato il complesso organizzato dei benipresso i magazzini interessati.Rileva altresì che, a fronte di tali specifiche contestazioni, laCorte di merito si era limitata a escludere la coincidenza degliassetti proprietari, non però l’identità dell’azienda in sensooggettivo, per cui aveva negato la sussistenza di un intentoelusivo della normativa senza tuttavia valutare se l’assunzione- 4 -dei dipendenti della precedente appaltatrice rispondesse aN urmeerao lrie gistro generale 20491/2021Numero sezionale 1910/2026esigenze. Numero di raccolta generale 15519/20262.3. Questa Corte ha da tempo chiarito (v. Cass. n. 8069 deDalt a pubblicazione 21/05/20262011) che, ai fini della concessione degli sgravi contributivi dicui agli artt. 8, secondo e quarto comma, della legge 23 luglio1991, n. 223, ed in relazione alla novità dell’impresa, devetrattarsi di azienda effettivamente nuova, dovendosi avereriguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza chepossano assumere rilievo tutte le eventuali variazioniintervenute nella titolarità dell’impresa, come nelle ipotesi ditrasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle qualisi verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresasenza un effettivo incremento dei lavoratori occupati. Pertanto,non ricorre il presupposto per l’attribuzione degli sgravi indicatinell’ipotesi di un’impresa, anche societaria, che sia derivata daun’altra impresa – di cui abbia rilevato attrezzature, dipendentie sede sociale – restando immutato il numero dei lavoratorioccupati, anche se la derivazione sia stata parziale, nel sensoche l’azienda sia stata conferita in natura per la costituzione diuna impresa avente in parte un oggetto diverso e più ampio ein parte il medesimo oggetto di quella precedente.2.4. Nella specie, la Corte di merito ha affermato che laProfessional Workers aveva diritto agli sgravi in questione senzatuttavia argomentare in ordine alla continuità della strutturaaziendale tra le due società alla luce delle circostanze fattualiallegate dall’Istituto previdenziale.Nel motivare in ordine all’assenza dell’intento fraudolento, laCorte d’appello ha ritenuto irrilevante la sostanziale identitàdelle attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla societàalla quale essa era subentrata nella gestione dell’attivitàappaltata, essendo tale circostanza fisiologica in una vicenda di- 5 -cambio appalto. Ha ritenuto irrilevante, altresì, il fatto cNhumee rola re gistro generale 20491/2021Numero sezionale 1910/2026committente aveva dato diverse attrezzature in comNumoedroa dti ora ccolta generale 15519/2026gratuito prima alla precedente cooperativa e poi alDlaat a pubblicazione 21/05/2026Professional Workers.2.5. In ordine a tale specifico profilo, tuttavia, questa Corte haavuto modo di precisare che, ai fini della sussistenza della stessaazienda in senso oggettivo, non è necessario che i beni siano diproprietà dello stesso imprenditore che esercita l’attivitàeconomica, rilevando solo che l’imprenditore abbia un titologiuridico per avvalersi dei suddetti beni. Pertanto, il fatto che ibeni appartengano a terzi non costituisce un’argomentazionefavorevole alla legittima fruizione degli sgravi, ma dimostral’identità dell’azienda in senso oggettivo, poiché i suddetti benierano stati utilizzati prima dall’una e poi dall’altra società perl’esercizio della medesima attività oggetto dei contratti diappalto stipulati con la proprietaria (cfr. Cass. n. 10978 del2025, in motivazione, relativa ad una fattispecie di subentronell’appalto).2.6. In sostanza, l’indagine condotta dalla Corte territoriale alfine di verificare l’esistenza del diritto di beneficiare degli sgraviin questione è risultata incompleta, non essendosi esplicata sututti i necessari elementi della fattispecie. In particolare, nonrisulta operato l’indispensabile accertamento in ordineall’oggettiva diversità dell’azienda subentrante rispetto allaprecedente, e quindi l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro.Tutto ciò tenendo presente che, come pure è stato precisato daquesta Corte, ai fini di ottenere l’applicazione dei beneficicontributivi, qualora sia stata accertata la presenza disignificativi elementi di permanenza della preesistente strutturaaziendale, quali lavoratori e oggetto sociale, è oneredell’azienda dare dimostrazione degli elementi di novità- 6 -intervenuti nella struttura (cfr. Cass. n. 10766 del 2018 e NCumaesros r.e gistro generale 20491/2021Numero sezionale 1910/2026n. 3831 del 2020). Numero di raccolta generale 15519/20263. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso vDaat a pubblicazione 21/05/2026accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame della controversia applicando iprincipi di diritto prima indicati. Quale giudice del rinvio, allaCorte d’appello è demandato il compito di regolare le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 7 -
Sentenza Cassazione n. 15519/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris