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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 19914/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma in data 28/06/2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. peri., rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di tentato omicidio e sequestro di persona.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha presentato ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto sarebbe stato erroneamente considerato come omissione un mero refuso, consistito nella mancata indicazione testuale della fattispecie di cui all'art. 605 cod. proc. pen. nella richiesta cautelare, interpretando il tutto come volontà del pubblico ministero di non impugnare l'ordinanza reiettiva della richiesta cautelare in relazione al delitto di sequestro di persona, nonostante dalla complessiva articolazione dell'atto di impugnazione si evincessero chiaramente le argomentazioni a sostegno dell'appello anche in riferimento a tale condotta delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile.

Non vi è alcun dubbio che l'appello del pubblico ministero, in riferimento alla richiesta esplicitata nell'atto di impugnazione, avesse omesso ogni riferimento al delitto di sequestro di persona, come peraltro riconosciuto dallo stesso contenuto del ricorso.

Né può essere ritenuto sufficiente il richiamo, nell'atto di impugnazione, alla condotta complessivamente tenuta dal soggetto agente, sottoposto alle indagini, per considerare implicitamente formulata l'impugnazione anche in riferimento a tale fattispecie di reato; ciò in quanto la contestualità della vicende, inquadrata dal pubblico ministero nei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni rendeva plausibile la rilevanza meramente descrittiva del fatto, funzionale a sostenere l'atto di appello anche solo in riferimento al delitto di tentato omicidio.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, che l'appello cautelare ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, non potendo, peraltro, limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti posti a fondamento della originaria richiesta, dovendo, al contrario, soddisfare il requisito della specificità, sia quanto ai punti censurati che alle questioni di fatto e di diritto sottoposte al giudice del gravame (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, P.M. in proc.

Cinnnnino, Rv. 269098; Sez. 1, n.32993 del 22/03/2013, P.M. in proc.

Adorno, Rv. 256996; Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324).

Ne discende che, senza alcun dubbio, l'impugnazione ed art. 310 cod. proc. pen., nel caso in esame, non risponda ai criteri di specificità, quanto all'individuazione dei capi e punti del provvedimento impugnato e delle questioni dedotte.

Pertanto, del tutto logicamente ed incensurabilnnente, il Tribunale del riesame ha ravvisato, nel caso in esame, un difetto di domanda cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma in data 28/06/2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. peri., rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di tentato omicidio e sequestro di persona. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha presentato ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto sarebbe stato erroneamente considerato come omissione un mero refuso, consistito nella mancata indicazione testuale della fattispecie di cui all'art. 605 cod. proc. pen. nella richiesta cautelare, interpretando il tutto come volontà del pubblico ministero di non impugnare l'ordinanza reiettiva della richiesta cautelare in relazione al delitto di sequestro di persona, nonostante dalla complessiva articolazione dell'atto di impugnazione si evincessero chiaramente le argomentazioni a sostegno dell'appello anche in riferimento a tale condotta delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile. Non vi è alcun dubbio che l'appello del pubblico ministero, in riferimento alla richiesta esplicitata nell'atto di impugnazione, avesse omesso ogni riferimento al delitto di sequestro di persona, come peraltro riconosciuto dallo stesso contenuto del ricorso. Né può essere ritenuto sufficiente il richiamo, nell'atto di impugnazione, alla condotta complessivamente tenuta dal soggetto agente, sottoposto alle indagini, per considerare implicitamente formulata l'impugnazione anche in riferimento a tale fattispecie di reato; ciò in quanto la contestualità della vicende, inquadrata dal pubblico ministero nei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni rendeva plausibile la rilevanza meramente descrittiva del fatto, funzionale a sostenere l'atto di appello anche solo in riferimento al delitto di tentato omicidio. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, che l'appello cautelare ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, non potendo, peraltro, limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti posti a fondamento della originaria richiesta, dovendo, al contrario, soddisfare il requisito della specificità, sia quanto ai punti censurati che alle questioni di fatto e di diritto sottoposte al giudice del gravame (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, P.M. in proc. Cinnnnino, Rv. 269098; Sez. 1, n.32993 del 22/03/2013, P.M. in proc. Adorno, Rv. 256996; Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324). Ne discende che, senza alcun dubbio, l'impugnazione ed art. 310 cod. proc. pen., nel caso in esame, non risponda ai criteri di specificità, quanto all'individuazione dei capi e punti del provvedimento impugnato e delle questioni dedotte. Pertanto, del tutto logicamente ed incensurabilnnente, il Tribunale del riesame ha ravvisato, nel caso in esame, un difetto di domanda cautelare. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del pu
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