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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04016/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 17 gennaio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 13 aprile 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., dichiarando estint' per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7

I. 895/1967.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta un vizio di motivazione nella determinazione della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice già fissato la pena base in misura pari al minimo edittale all'epoca dei fatti vigente per la rapina (anni 3 di reclusione ed euro 516,00 di multa), e giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di mera equivalenza con le contestate aggravanti, in ragione della gravità del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato !narnmissibile, con la condanna de . ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 17 gennaio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 13 aprile 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., dichiarando estint' per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. 895/1967. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta un vizio di motivazione nella determinazione della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice già fissato la pena base in misura pari al minimo edittale all'epoca dei fatti vigente per la rapina (anni 3 di reclusione ed euro 516,00 di multa), e giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di mera equivalenza con le contestate aggravanti, in ragione della gravità del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato !narnmissibile, con la condanna de . ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris