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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24881/2026

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ello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione, contestatogli al capo A) della rubrica, per avere, da legalerappresentante della “SO.CO.I.” S.r.l., distratto risorse patrimoniali societariecomplessivo di euro 764.497,66 nonché sottraendo la somma di euro 149.327,82dalla cassa sociale.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta dicinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo si eccepisce la nullità assoluta delle sentenze di meritoper violazione delle regole in tema di capacità del giudice, sul rilievo che ladecisione di primo grado sarebbe stata assunta da un collegio giudicante compostoda un giudice onorario.- Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per apparenza ocarenza della motivazione rassegnata in punto di affermazione di responsabilitàdel ricorrente.

Si deduce che anche la Corte di appello avrebbe travisato fatti eprove, ritenendo che i prelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] fossero ingiustificati: questoperché il consulente di parte aveva chiarito che dai partitari societari sarebbeemersa la prova che l’imputato, con le risorse prelevate, aveva fatto fronteesclusivamente a spese della società, ancorché non documentate.- Con il terzo motivo si eccepisce l’erronea qualificazione giuridica del fatto,sul rilievo che, difettando la prova dell’elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, le condotte ascritte al ricorrente si sarebbero dovutosussumere entro lo schema della bancarotta semplice patrimoniale, le stesseessendo, piuttosto, il frutto di irregolare annotazione in contabilità di operazioniposte in essere nell’interesse dell’impresa.- Con il quarto motivo si contesta il diniego di riconoscimento della circostanzanon avrebbero, comunque, inciso in maniera significativa sulla massa attiva e cheil fallimento sarebbe stato determinato da cause diverse, non imputabiliall’imputato.- Con il quinto motivo (indicato in ricorso come il sesto) si censura, sottol’egida della violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., la determinazione deltrattamento sanzionatorio applicato al ricorrente.3.

Con requisitoria scritta in data 5 maggio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.4.

Con memoria in data 19 maggio 2026 il difensore del ricorrente ha conclusoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo, che eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primogrado, per violazione delle regole di capacità del giudice, suscettibile, come tale,di riverberarsi sulla validità dell’intero giudizio, è infondato.Come si apprende dall’informazione provvisoria diffusa, le Sezioni Unite,chiamate a pronunciarsi all’udienza del 28 maggio 2026 sulla questione «Se laviolazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per ilsettore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazionedei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri unanullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc.pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione deiprocessi, non sanzionata da nullità», l’hanno decisa affermando che «La violazionedelle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudicionorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod.proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionatada nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art.33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice».2.

Il secondo motivo, affidato a plurime censure che attingono l’impiantomotivazionale della sentenza impugnata sotteso alla conferma dell’affermazione diresponsabilità del ricorrente, è, invece, inammissibile per genericità.I rilievi difensivi, infatti, continuano a non cogliere la ratio decidendi dellastatuizione impugnata: ossia, che la destinazione al pagamento di spese sostenutenell’interesse della società (ad esempio, al pagamento in nero degli straordinarieffettuati dai lavoratori dipendenti o al compenso, parimenti non ufficializzato,dovuto a tecnici chiamati a riparare le attrezzature aziendali) dei prelevamenti,sistematici e rilevanti, di risorse monetarie aziendali, effettuati dall’imputato daiconti societari, e registrati in contabilità come “prelevamenti soci”, come anchedalla cassa sociale, non solo non era comprovata da documentazionegiustificativa, ma neppure sostenuta da altri elementi di prova, aliunde acquisiti oallegati dalla difesa, atti a oggettivamente corroborare il lecito impiego dellerisorse suddette.Donde, riconosciuta la correttezza dell’argomentazione censurata, perchéaderente al principio di diritto secondo cui, in materia di bancarotta fraudolentapatrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della societàdichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep.2016, Aucello, Rv. 267710 – 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv.262740 – 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385 – 01), salvoche questi non alleghi di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averlirestituiti all'avente diritto rendendo informazioni specifiche alla curatela e tali daconsentirne il recupero ovvero l'individuazione della loro effettiva destinazione(Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01), va dato atto chele doglianze dl ricorrente si risolvono nella mera riproposizione di censure giàesaminate e ineccepibilmente disattese dai giudici di merito e in una nonconsentita richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.3.

Il terzo motivo, con il quale si eccepisce l’errore di sussunzione in cuisarebbero incorsi i giudici di merito nel non qualificare il fatto ascritto al ricorrente(ossia, gli ingiustificati prelievi di risorse societarie) alla stregua del delitto dibancarotta semplice patrimoniale, essendo stato, lo stesso, integrato da condottecaratterizzate al più da negligenza, è manifestamente infondato.Stigmatizzata la genericità dei rilievi articolati a sostegno del motivo indisamina, sotto il profilo del mancato confronto critico con la ratio decidendisottesa alla qualificazione in termini di condotte di distrazione, rilevanti ai sensidell’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. e 223, primo comma, n. 1, legge fall.,dei prelievi di risorse societarie (in essi, ovviamente, ricomprese anche lesottrazioni di somme di denaro dalle casse sociali), per non esserne stataoggettivamente e specificamente comprovata la destinazione a fini sociali, variconosciuto che la sentenza impugnata, nel valorizzare la reiterazione degli ingentiprelievi effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] (come detto, privi di giustificazione), peraltro neppurecoerenti con gli utili conseguiti dalla società, si è attenuta al principio di dirittosecondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessariala consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01).4.

Il quarto motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 219, terzocomma, legge fall., è infondato.Avuto riguardo al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema dibancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuantedi cui alla norma predetta, va valutata in relazione all'importo della distrazione, enon invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alladiminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quellaprodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658- 01), deve riconoscersi che la sentenza impugnata vi si è conformata, laddove hadato atto di come «la considerevole fuoriuscita di risorse societarie per un importopari ad euro 913,825,48 [….] ha inciso in maniera consistente e tutt’altro chelievemente sulle ragioni creditorie, il cui soddisfacimento costituisce lo scopoprimario della procedura fallimentare» (cfr. pag. 11).5.

Il quinto motivo, che articola censure in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, è inammissibile perché inedito.Dall’esame dell’atto di appello interposto per conto di [OSCURATO:PERSONA],depositato telematicamente in data 18 ottobre 2024, non risulta formulata alcunacensura in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questioneche involge profili di merito, non può essere sviluppata per la prima volta nelgiudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e609, comma 2, cod. proc. pen.6.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIRENE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione, contestatogli al capo A) della rubrica, per avere, da legalerappresentante della “SO.CO.I.” S.r.l., distratto risorse patrimoniali societariecomplessivo di euro 764.497,66 nonché sottraendo la somma di euro 149.327,82dalla cassa sociale.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta dicinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo si eccepisce la nullità assoluta delle sentenze di meritoper violazione delle regole in tema di capacità del giudice, sul rilievo che ladecisione di primo grado sarebbe stata assunta da un collegio giudicante compostoda un giudice onorario.- Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per apparenza ocarenza della motivazione rassegnata in punto di affermazione di responsabilitàdel ricorrente. Si deduce che anche la Corte di appello avrebbe travisato fatti eprove, ritenendo che i prelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] fossero ingiustificati: questoperché il consulente di parte aveva chiarito che dai partitari societari sarebbeemersa la prova che l’imputato, con le risorse prelevate, aveva fatto fronteesclusivamente a spese della società, ancorché non documentate.- Con il terzo motivo si eccepisce l’erronea qualificazione giuridica del fatto,sul rilievo che, difettando la prova dell’elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, le condotte ascritte al ricorrente si sarebbero dovutosussumere entro lo schema della bancarotta semplice patrimoniale, le stesseessendo, piuttosto, il frutto di irregolare annotazione in contabilità di operazioniposte in essere nell’interesse dell’impresa.- Con il quarto motivo si contesta il diniego di riconoscimento della circostanzanon avrebbero, comunque, inciso in maniera significativa sulla massa attiva e cheil fallimento sarebbe stato determinato da cause diverse, non imputabiliall’imputato.- Con il quinto motivo (indicato in ricorso come il sesto) si censura, sottol’egida della violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., la determinazione deltrattamento sanzionatorio applicato al ricorrente.3. Con requisitoria scritta in data 5 maggio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.4. Con memoria in data 19 maggio 2026 il difensore del ricorrente ha conclusoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo, che eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primogrado, per violazione delle regole di capacità del giudice, suscettibile, come tale,di riverberarsi sulla validità dell’intero giudizio, è infondato.Come si apprende dall’informazione provvisoria diffusa, le Sezioni Unite,chiamate a pronunciarsi all’udienza del 28 maggio 2026 sulla questione «Se laviolazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per ilsettore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazionedei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri unanullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc.pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione deiprocessi, non sanzionata da nullità», l’hanno decisa affermando che «La violazionedelle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudicionorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod.proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionatada nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art.33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice».2. Il secondo motivo, affidato a plurime censure che attingono l’impiantomotivazionale della sentenza impugnata sotteso alla conferma dell’affermazione diresponsabilità del ricorrente, è, invece, inammissibile per genericità.I rilievi difensivi, infatti, continuano a non cogliere la ratio decidendi dellastatuizione impugnata: ossia, che la destinazione al pagamento di spese sostenutenell’interesse della società (ad esempio, al pagamento in nero degli straordinarieffettuati dai lavoratori dipendenti o al compenso, parimenti non ufficializzato,dovuto a tecnici chiamati a riparare le attrezzature aziendali) dei prelevamenti,sistematici e rilevanti, di risorse monetarie aziendali, effettuati dall’imputato daiconti societari, e registrati in contabilità come “prelevamenti soci”, come anchedalla cassa sociale, non solo non era comprovata da documentazionegiustificativa, ma neppure sostenuta da altri elementi di prova, aliunde acquisiti oallegati dalla difesa, atti a oggettivamente corroborare il lecito impiego dellerisorse suddette.Donde, riconosciuta la correttezza dell’argomentazione censurata, perchéaderente al principio di diritto secondo cui, in materia di bancarotta fraudolentapatrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della societàdichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep.2016, Aucello, Rv. 267710 – 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv.262740 – 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385 – 01), salvoche questi non alleghi di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averlirestituiti all'avente diritto rendendo informazioni specifiche alla curatela e tali daconsentirne il recupero ovvero l'individuazione della loro effettiva destinazione(Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01), va dato atto chele doglianze dl ricorrente si risolvono nella mera riproposizione di censure giàesaminate e ineccepibilmente disattese dai giudici di merito e in una nonconsentita richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.3. Il terzo motivo, con il quale si eccepisce l’errore di sussunzione in cuisarebbero incorsi i giudici di merito nel non qualificare il fatto ascritto al ricorrente(ossia, gli ingiustificati prelievi di risorse societarie) alla stregua del delitto dibancarotta semplice patrimoniale, essendo stato, lo stesso, integrato da condottecaratterizzate al più da negligenza, è manifestamente infondato.Stigmatizzata la genericità dei rilievi articolati a sostegno del motivo indisamina, sotto il profilo del mancato confronto critico con la ratio decidendisottesa alla qualificazione in termini di condotte di distrazione, rilevanti ai sensidell’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. e 223, primo comma, n. 1, legge fall.,dei prelievi di risorse societarie (in essi, ovviamente, ricomprese anche lesottrazioni di somme di denaro dalle casse sociali), per non esserne stataoggettivamente e specificamente comprovata la destinazione a fini sociali, variconosciuto che la sentenza impugnata, nel valorizzare la reiterazione degli ingentiprelievi effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] (come detto, privi di giustificazione), peraltro neppurecoerenti con gli utili conseguiti dalla società, si è attenuta al principio di dirittosecondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessariala consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01).4. Il quarto motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 219, terzocomma, legge fall., è infondato.Avuto riguardo al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema dibancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuantedi cui alla norma predetta, va valutata in relazione all'importo della distrazione, enon invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alladiminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quellaprodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658- 01), deve riconoscersi che la sentenza impugnata vi si è conformata, laddove hadato atto di come «la considerevole fuoriuscita di risorse societarie per un importopari ad euro 913,825,48 [….] ha inciso in maniera consistente e tutt’altro chelievemente sulle ragioni creditorie, il cui soddisfacimento costituisce lo scopoprimario della procedura fallimentare» (cfr. pag. 11).5. Il quinto motivo, che articola censure in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, è inammissibile perché inedito.Dall’esame dell’atto di appello interposto per conto di [OSCURATO:PERSONA],depositato telematicamente in data 18 ottobre 2024, non risulta formulata alcunacensura in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questioneche involge profili di merito, non può essere sviluppata per la prima volta nelgiudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e609, comma 2, cod. proc. pen.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIRENE [OSCURATO:PERSONA]
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