CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I.050AGSS) KHADIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta, è inammissibile perché proposto per un motivb generico nonché manifestamente infondato a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità e non occasionalità del fatto, della natura pesante dello stupefacente e del precedente specifico dell'imputato(Pag. 2) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]