CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 02918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 3/5/2022 la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa i 15/3/2021 dal Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo all'uso personale della sostanza, che sarebbe stato negato in forza del solo dato quantitativo. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, infatti, ha confermato la responsabilità del Giddini con argomento del tutto congruo, coerente con gli esiti istruttori e privo delle denunciate omissioni. 4. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che l'imputato era stato trovato in possesso di hashish, in quantitativo pari a 399 dosi singole; la sostanza si trovava suddivisa in più bustine, ed il soggetto aveva la disponibilità di un bilancino di precisione. La tesi dell'approvvigionamento solo per esigenze proprie e quotidiane, peraltro, è stata ritenuta inverosimile, alla luce proprio della quantità riscontrata, con argomento non manifestamente illogico e qui non censurabile. 5. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il igliere estensore Il P