CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28541/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello diTorino, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta, truffa aggravataed altro, a seguito di concordato ex art. 599-bis c od. p roc . p en . , avente ad oggetto il riconosci mento del la continuazione tra i reati di cui alla regiudicanda e quelli già giudicati con sentenza del 20 novembre 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con contestuale rinuncia agli altri motivi di gravame, ha rideterminatola penainflittagli. 2. Avverso la sentenza ha propo sto ricorso per cassazione il difensore dell'imputatocon un solo motivo, denunciandoil vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con peculiare riguardo alla individuazione della pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bise 599-bis c od. proc. pen. 3.1. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-biscod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di modo che l'imputato non può,poi, dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 3.2. In particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504;Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234). Illegalità della pena che non è stata eccepita dal ricorrente e, comunque, non ricorre nel caso di specie, alla stregua di quanto statuito al riguardo dal diritto vivente (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/0