CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1970
Cassazione n. 24535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1970 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘N. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato ha riqualificato in furto semplice il reato sub A), dichiarato non doversi procedere per difetto di querela ha rideterminato la pena e confermato nel reato la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'identificazione effettuata dalla polizia giudiziarial. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, ora formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento al complesso degli elementi emersi come ad esempio alle numerose immagini anche allegate alla comunicazione notizia di reato e alla foto del cartellino fotosegnaletico, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità quanto al valore da attribuire all'identificazione effettuata dalla polizia giudiziaria (da ultimo Sez. F, Sentenza n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635) e ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle