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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20347/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 MAG, 2024 [OSCURATO:PERSONA] Luca [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del giudice di primo grado e condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione ed euro 21.000 di multa per i reat di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, per aver detenuto e trasportato, a fini di successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di quasi 40 kg, che era stata collocata per essere trasportata in 4 grandi sacchi all'interno della sua auto presso la cooperativa agricola Florentia, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ove venivano coltivate le suddette piante di stupefacente.

2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, posto che il giudice non ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, non essendo egli consapevole di star trasportando con la propria auto sostanza stupefacente.

Il ricorrente rappresenta infatti di aver svolto inconsapevolmente il ruolo di corriere per conto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di cui era dipendente, e di non avere avuto alcuna conoscenza del contenuto dei sacchi che sono stati caricati esclusivamente sulla propria auto presso l'azienda agricola Florentia, ad egli affidati affinchè fossero trasportati.

Il giudice ha dedotto la responsabilità unicamente dalle modalità di carico e dalle modalità del trasporto dello stupefacente, inequivocabilmente indicative di un trasporto pianificato ed eseguito in convoglio, partito dalla cooperativa agricola e proseguito fino all'imbocco dell'autostrada, dalle quali ha tratto il convincimento che l'imputato fosse consapevole della natura della sostanza contenuta nei sacchi adagiati nei sedili posteriori della propria auto e caricati nella cooperativa agricola.

Deduce, al riguardo, travisamento del fatto, posto che le due auto - l'una guidata dal ricorrente l'altra dall'[OSCURATO:PERSONA] - erano uscite insieme dalla cooperativa agricola Florentia ma non avevano imboccato l'autostrada come invece afferma il giudice.

Infatti, il verbale di perquisizione e di sequestro emerge che le due auto procedevano l'una dietro l'altra percorrendo la strada statale, ove venivano fermate dalla polizia prima che fosse imboccata l'autostrada.

Peraltro, non sono stati acquisiti contatti telefonici diretti, intercorsi fra il ricorrente e il Santacroce, vero fornitore della sostanza stupefacente nonché proprietario di quella fetta di azienda agricola destinata alla coltivazione di sostanza stupefacente, ma solo comunicazioni intercorse tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Santacroce.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione all'accertamento della aggravante della ingente quantità.

Rappresenta, al riguardo, che il giudice ha erroneamente richiamato gli accertamenti tecnici effettuati sulla sostanza e richiamati riportati nella sentenza di condanna passata in giudicato a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ove vengono richiamati gli esiti delle perizie espletate sulle sostanze stupefacenti.

La relazione tecnica del nucleo investigativo scientifico dei carabinieri e la tabella allegata effettuate nell'ambito di tale procedimento non avrebbe potuto essere utilizzata anche in quello a carico del ricorrente, che si è svolto nelle forme del rito abbreviato, in quanto essa inerisce ad un altro processo che ha seguito le forme del rito ordinario, a differenza di quello odierno.

All'uopo, evidenzia che la suddetta perizia ha avuto ad oggetto tutto lo stupefacente rinvenuto all'interno della cooperativa agricola Florentia, e non solo quello trasportato all'interno dell'auto del ricorrente e contenuta in 4 grandi sacchi.

Ne segue che, in assenza di specificazioni concernenti la provenienza dei reperti, si de ve affermare che quelli riconducibili al Fazzalari, catalogati dal numero 1A al numero 4 L, presentano un principio attivo inferiore a quello minimo penalmente rilevante: ed infatti dalla relazione tecnica risulta che i reperti classificati ai numeri 2 e 3 presentano percentuali di principio attivo assai basse, pari a 0,1% e 0,2%. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte territoriale, erroneamente, ha affermato che il giudice di primo grado ha determinato la pena base in anni tre di reclusione e in euro 21.000 di multa, laddove invece la pena suddetta è la pena finale, per effetto delle diminuzioni per il rito.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

1.2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto non credibile la versione alternativa dei fatti dai prospettata dal ricorrente secondo cui egli non era a conoscenza di che cosa fosse contenuto nelle buste di plastica collocate sulla propria auto, essendogli stato ordinato dal proprio datore di lavoro di caricare e trasportare tali sacchi, in quanto l'imputato non ha saputo fornire alcuna informazione precisa in ordine a tale versione alternativa: non ha indicato a chi dovesse consegnare i sacchi e che cosa riteneva vi fosse contenuto.

Sicché il giudice di merito ha ritenuto del tutto non plausibile ed infondata la tesi secondo cui il ricorrente si sia inconsapevolmente prestato a svolgere il ruolo di corriere- trasportatore di una merce contenuta all'interno di quattro grandi sacchi all'interno della propria auto, senza sapere che cosa tali sacchi contenessero.

In ordine all'affermazione della responsabilità, la Corte ha altresì evidenziato che le modalità di arrivo dei due computati presso l'azienda agricola, i tempi e gli orari in cui si sono svolte le operazioni di carico, la celerità delle operazioni di carico, durate pochi minuti, le modalità del viaggio, ove la macchina del ricorrente era seguita dall'auto guidata dall'[OSCURATO:PERSONA] e le due auto procedevano a breve distanza fra loro, sono inequivocabilmente indicative di un trasporto pianificato ed eseguito in convoglio, non assumendo alcuna rilevanza la specificazione che le due auto si siano immesse o meno all'interno dell'autostrada.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, 24/11/1999, Spina).

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale si deduce l'assenza di prova dell'aggravante dell'ingente quantità nonché il travisamento dei risultati delle analisi sul principio attivo della sostanza rinvenuta all'interno della propria auto.

Si osserva al riguardo che il giudice ha richiamato le analisi tossicologiche che hanno avuto ad oggetto il materiale contenuto nei quattro sacchi sequestrati nella macchina del ricorrente, concernenti la sostanza sequestrata a carico del Fazzalari e dell'[OSCURATO:PERSONA], racchiusa in 38 reperti classificati con i numeri da 1A fino 4L; pertanto, manifestamente infondata è la doglianza secondo cui la 0-) perizia tossicologica concerne il quantitativo complessivo rinvenuto all'interno del capannone della cooperativa agricola.

La Corte ha altresì specificato che nei reperti sequestrati a bordo dell'auto del Fazzalari, erano complessivamente presenti 4,765 kg di marijuana, da cui potevano essere tratte complessivamente 190.000 dosi singole medie, valore che supera di oltre 4000 volte il limite soglia di due chilogrammi, costituente la soglia dell'ingente quantità individuata nella prassi.

Trattasi di quantitativi certamente tali da rispondere alle indicazioni fornite da Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150, secondo cui non è, di norma, ravvisabile l'aggravante in disamina allorchè la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11/04/2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quanto tale quantità sia superata.

3. Altresì, è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice si è limitato a confermare la pena statuita dal primo giudice.

Peraltro, si osserva che non vi è alcun errore materiale neppure nel richiamare le determinazioni del primo giudice, che sono invece correttamente indicate anche nei criteri di calcolo e nella individuazione della pena base, pari a anni tre di reclusione e euro 21.000,00 di multa.

Il giudice di primo grado è infatti partito dalla pena base di anni tre di reclusione di multa e di euro 21.000 di multa, aumentata ad anni quattro e mesi sei di reclusione per la contestata aggravante, diminuita ad anni tre di reclusione in ragione della scelta del rito, giungendo quindi correttamente alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 21.000 di multa.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 MAG, 2024 [OSCURATO:PERSONA] Luca [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del giudice di primo grado e condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione ed euro 21.000 di multa per i reat di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, per aver detenuto e trasportato, a fini di successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di quasi 40 kg, che era stata collocata per essere trasportata in 4 grandi sacchi all'interno della sua auto presso la cooperativa agricola Florentia, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ove venivano coltivate le suddette piante di stupefacente. 2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, posto che il giudice non ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, non essendo egli consapevole di star trasportando con la propria auto sostanza stupefacente. Il ricorrente rappresenta infatti di aver svolto inconsapevolmente il ruolo di corriere per conto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di cui era dipendente, e di non avere avuto alcuna conoscenza del contenuto dei sacchi che sono stati caricati esclusivamente sulla propria auto presso l'azienda agricola Florentia, ad egli affidati affinchè fossero trasportati. Il giudice ha dedotto la responsabilità unicamente dalle modalità di carico e dalle modalità del trasporto dello stupefacente, inequivocabilmente indicative di un trasporto pianificato ed eseguito in convoglio, partito dalla cooperativa agricola e proseguito fino all'imbocco dell'autostrada, dalle quali ha tratto il convincimento che l'imputato fosse consapevole della natura della sostanza contenuta nei sacchi adagiati nei sedili posteriori della propria auto e caricati nella cooperativa agricola. Deduce, al riguardo, travisamento del fatto, posto che le due auto - l'una guidata dal ricorrente l'altra dall'[OSCURATO:PERSONA] - erano uscite insieme dalla cooperativa agricola Florentia ma non avevano imboccato l'autostrada come invece afferma il giudice. Infatti, il verbale di perquisizione e di sequestro emerge che le due auto procedevano l'una dietro l'altra percorrendo la strada statale, ove venivano fermate dalla polizia prima che fosse imboccata l'autostrada. Peraltro, non sono stati acquisiti contatti telefonici diretti, intercorsi fra il ricorrente e il Santacroce, vero fornitore della sostanza stupefacente nonché proprietario di quella fetta di azienda agricola destinata alla coltivazione di sostanza stupefacente, ma solo comunicazioni intercorse tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Santacroce. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione all'accertamento della aggravante della ingente quantità. Rappresenta, al riguardo, che il giudice ha erroneamente richiamato gli accertamenti tecnici effettuati sulla sostanza e richiamati riportati nella sentenza di condanna passata in giudicato a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ove vengono richiamati gli esiti delle perizie espletate sulle sostanze stupefacenti. La relazione tecnica del nucleo investigativo scientifico dei carabinieri e la tabella allegata effettuate nell'ambito di tale procedimento non avrebbe potuto essere utilizzata anche in quello a carico del ricorrente, che si è svolto nelle forme del rito abbreviato, in quanto essa inerisce ad un altro processo che ha seguito le forme del rito ordinario, a differenza di quello odierno. All'uopo, evidenzia che la suddetta perizia ha avuto ad oggetto tutto lo stupefacente rinvenuto all'interno della cooperativa agricola Florentia, e non solo quello trasportato all'interno dell'auto del ricorrente e contenuta in 4 grandi sacchi. Ne segue che, in assenza di specificazioni concernenti la provenienza dei reperti, si de ve affermare che quelli riconducibili al Fazzalari, catalogati dal numero 1A al numero 4 L, presentano un principio attivo inferiore a quello minimo penalmente rilevante: ed infatti dalla relazione tecnica risulta che i reperti classificati ai numeri 2 e 3 presentano percentuali di principio attivo assai basse, pari a 0,1% e 0,2%. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte territoriale, erroneamente, ha affermato che il giudice di primo grado ha determinato la pena base in anni tre di reclusione e in euro 21.000 di multa, laddove invece la pena suddetta è la pena finale, per effetto delle diminuzioni per il rito. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 1.2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto non credibile la versione alternativa dei fatti dai prospettata dal ricorrente secondo cui egli non era a conoscenza di che cosa fosse contenuto nelle buste di plastica collocate sulla propria auto, essendogli stato ordinato dal proprio datore di lavoro di caricare e trasportare tali sacchi, in quanto l'imputato non ha saputo fornire alcuna informazione precisa in ordine a tale versione alternativa: non ha indicato a chi dovesse consegnare i sacchi e che cosa riteneva vi fosse contenuto. Sicché il giudice di merito ha ritenuto del tutto non plausibile ed infondata la tesi secondo cui il ricorrente si sia inconsapevolmente prestato a svolgere il ruolo di corriere- trasportatore di una merce contenuta all'interno di quattro grandi sacchi all'interno della propria auto, senza sapere che cosa tali sacchi contenessero. In ordine all'affermazione della responsabilità, la Corte ha altresì evidenziato che le modalità di arrivo dei due computati presso l'azienda agricola, i tempi e gli orari in cui si sono svolte le operazioni di carico, la celerità delle operazioni di carico, durate pochi minuti, le modalità del viaggio, ove la macchina del ricorrente era seguita dall'auto guidata dall'[OSCURATO:PERSONA] e le due auto procedevano a breve distanza fra loro, sono inequivocabilmente indicative di un trasporto pianificato ed eseguito in convoglio, non assumendo alcuna rilevanza la specificazione che le due auto si siano immesse o meno all'interno dell'autostrada. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, 24/11/1999, Spina). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale si deduce l'assenza di prova dell'aggravante dell'ingente quantità nonché il travisamento dei risultati delle analisi sul principio attivo della sostanza rinvenuta all'interno della propria auto. Si osserva al riguardo che il giudice ha richiamato le analisi tossicologiche che hanno avuto ad oggetto il materiale contenuto nei quattro sacchi sequestrati nella macchina del ricorrente, concernenti la sostanza sequestrata a carico del Fazzalari e dell'[OSCURATO:PERSONA], racchiusa in 38 reperti classificati con i numeri da 1A fino 4L; pertanto, manifestamente infondata è la doglianza secondo cui la 0-) perizia tossicologica concerne il quantitativo complessivo rinvenuto all'interno del capannone della cooperativa agricola. La Corte ha altresì specificato che nei reperti sequestrati a bordo dell'auto del Fazzalari, erano complessivamente presenti 4,765 kg di marijuana, da cui potevano essere tratte complessivamente 190.000 dosi singole medie, valore che supera di oltre 4000 volte il limite soglia di due chilogrammi, costituente la soglia dell'ingente quantità individuata nella prassi. Trattasi di quantitativi certamente tali da rispondere alle indicazioni fornite da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150, secondo cui non è, di norma, ravvisabile l'aggravante in disamina allorchè la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11/04/2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quanto tale quantità sia superata. 3. Altresì, è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice si è limitato a confermare la pena statuita dal primo giudice. Peraltro, si osserva che non vi è alcun errore materiale neppure nel richiamare le determinazioni del primo giudice, che sono invece correttamente indicate anche nei criteri di calcolo e nella individuazione della pena base, pari a anni tre di reclusione e euro 21.000,00 di multa. Il giudice di primo grado è infatti partito dalla pena base di anni tre di reclusione di multa e di euro 21.000 di multa, aumentata ad anni quattro e mesi sei di reclusione per la contestata aggravante, diminuita ad anni tre di reclusione in ragione della scelta del rito, giungendo quindi correttamente alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 21.000 di multa. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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