CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 29203/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do -nicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; )3 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] cnale della Sicilia, Sezione Staccata di v9 11/ Catania, n. 4262/18/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3U030100020. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuante ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle IDE ri ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comria dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] à I A , Roma [OSCURATO:PERSONA] 0 6 MAG 2022 I _CANCELLIER