CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, lamentando rispettivamente la sussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata riqualificazione della fattispecie ascritta in quella di cui all'art. 712 cod. pen., non sono consentiti poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art.157 cod. pen. in relazione alla fattispecie di ricettazione di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. che avrebbe dovuto essere dichiarata estinta, è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi -base» (ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2