CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6444/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege , –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bevignani n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorr ent e - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 5 150 /02/2018 , depositata il 1 8 luglio 2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre DINIEGORIMBORSO - IRPEF. R.G. N.6444/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto l’accoglimento del secondomotivo di ricorso, e, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo delcontribuente; -Rilevato che: 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare di una pensio ne integrativa corrisposta dall’INPS, richiedeva al suddetto istituto ed all’Agenzia d elle entrate il rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile, rideterminato ai sensi del nuovo regime fiscale introdotto dall’art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 2. Stante il mancato riscontro a tale istanza da parte di entrambi gli enti, il contribuente, qualificata l’inerzia della p.A. come silenzio-rifiuto, impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 23359/49/2016, depositata il 27 settembre 2016, qualificata l’istanza in oggetto come richiesta di rimborso, e riconosciuta l’estraneità dell’INPS, accoglieva il ricorso in questione, dichiarando l’Ufficio tenuto a riliquidare l’imposta versata in eccedenza dall’istituto, quale sostituto d’imposta. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5015/02/2018, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. All’udienza pubblica del 23 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle R.G. N.6444/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. -Considerato che: 6. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4), c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha rilevato l’improponibilità del ricorso introduttivo, che non riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto avverso un’istanza di rimborso di una somma individuata nel quantum – e come tale rientrante nel numerus clausus degli atti e dei comportamenti dell’Amministrazione fiscale che, ai sensi dell’art. 19 de l d.lgs. n. 546 / 1992, sono suscettibili di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie – bensì l’impugnazione della mancata risposta ad un’istanza della parte privata, rivolta all’INPS ed inoltrata all’ U fficio, di applicazione, al trattamento pensionistico, della disciplina di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, e di rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile della pensione integrativa, da esibire all’Agenzia delle entrate. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso [«2. Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della l. 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3), cod. proc. civ. »], la ricorrente R.G. N.6444/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione della C.T.R. nella parte in cui non ha considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30 settembre 1999 (con la precisazione che la gestione complementare dell’Inps era stata soppressa a partire dal 1° ottobre 1999), sicché, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime impositivo agevolato di cui all’articolo 11, del medesimo testo normativo. 7. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate. La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla difesa erariale (secondo il protocollo d'intesa del 24 maggio 2017 tra Agenzia delle Entrate ed Avvocatura Generale dello Stato), ed è stata notificata alla controparte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè,l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del R.G. N.6444/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio (tra le altre: Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.28 maggio 2020, n. 10140; Cass. 9 marzo 2021, n. 6400). Tuttavia, tenendo anche conto della rinunzia della controparte al rimborso riconosciutogli dalla sentenza impugnata, va disposta la compensazione delle spese giudiziali. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo, per il ricorrente n on vittorioso , di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140; Cass. 9 marzo 2021, n. 6400; Cass. 9 settembre 2021, n. 24355). P. Q. M. La Corte dichia