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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01706/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21859/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IN P.P.

E N.Q., [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 1193/2021depositata il 16/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel dicembre dell’anno 1985 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, il Comune di Sabaudia, esponendo di essere proprietario di un terreno che ricadeva nel comprensorio edilizio numero 12 per il quale era astrattamente prevista la possibilità di realizzare una volumetria fino a 5300 metri quadri.

Lamentava che il Comune aveva autorizzato, in favore di altri privati e con riferimento a quattro lottizzazioni, cubature eccessive rispetto agli indici fondiari così esaurendo la volumetria prevista per il comprensorio numero 12, con la conseguenza che il fondo dell’attore aveva sostanzialmente perso la sua volta azione edificatorio.

Il Tribunale di Latina nell’anno 1995 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

Avverso tale decisione Alberici proponeva appello e la Corte territoriale di Roma con sentenza n. 456 del 1998 dichiarava, al contrario, la competenza giurisdizionale del Tribunale di Latina.

Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Latina con citazione del 10 gennaio 1999 e definito con sentenza del 30 aprile 2014.

Sulla base della consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale accertava la responsabilità dell’amministrazione comunale che condannava al risarcimento di un danno pari ad euro 303.392,13a causa della illegittima condotta del Comune.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Sabaudia con atto notificato il 22 maggio 2015 eccependo il difetto di giurisdizione, la erronea ricostruzione relativa alla effettiva esistenza di diritti degli attori, l’errata quantificazione del danno e l’erroneo accertamento del nesso causale.

Si costituivano gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Cristina, Andrea, Alessandro, Emilio e [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale con riferimento ai criteri di valutazione del danno e richiedendo il riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2021 rigettava l’appello principale e, in accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentale, con il quale si chiedeva il riconoscimento degli interessi compensativi, condannava il Comune al pagamento dell’ulteriore importo di euro 305.773, trattandosi di debito di valore.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Sabaudia affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Cristina, Andrea, Alessandro, Emilio e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deposita memoria ex articolo 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso pone questioni di indubbia complessità, per le quali appare opportuna la trattazione in pubblica udienza.

Infatti, il quadro giurisprudenziale afferente al tema oggetto del terzo motivo non è omogeneo, rinvenendosi decisioni di questa Corte secondo cui nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento anche degli interessi compensativi ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020), altre che escludono ogni automatismo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018) ed altre per le quali gli interessi compensativi richiedono sempre la domanda (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023).

P.Q.M.

La Corte rimette la decisione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21859/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IN P.P. E N.Q., [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 1193/2021depositata il 16/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel dicembre dell’anno 1985 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, il Comune di Sabaudia, esponendo di essere proprietario di un terreno che ricadeva nel comprensorio edilizio numero 12 per il quale era astrattamente prevista la possibilità di realizzare una volumetria fino a 5300 metri quadri. Lamentava che il Comune aveva autorizzato, in favore di altri privati e con riferimento a quattro lottizzazioni, cubature eccessive rispetto agli indici fondiari così esaurendo la volumetria prevista per il comprensorio numero 12, con la conseguenza che il fondo dell’attore aveva sostanzialmente perso la sua volta azione edificatorio. Il Tribunale di Latina nell’anno 1995 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Avverso tale decisione Alberici proponeva appello e la Corte territoriale di Roma con sentenza n. 456 del 1998 dichiarava, al contrario, la competenza giurisdizionale del Tribunale di Latina. Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Latina con citazione del 10 gennaio 1999 e definito con sentenza del 30 aprile 2014. Sulla base della consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale accertava la responsabilità dell’amministrazione comunale che condannava al risarcimento di un danno pari ad euro 303.392,13a causa della illegittima condotta del Comune. Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Sabaudia con atto notificato il 22 maggio 2015 eccependo il difetto di giurisdizione, la erronea ricostruzione relativa alla effettiva esistenza di diritti degli attori, l’errata quantificazione del danno e l’erroneo accertamento del nesso causale. Si costituivano gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Cristina, Andrea, Alessandro, Emilio e [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale con riferimento ai criteri di valutazione del danno e richiedendo il riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2021 rigettava l’appello principale e, in accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentale, con il quale si chiedeva il riconoscimento degli interessi compensativi, condannava il Comune al pagamento dell’ulteriore importo di euro 305.773, trattandosi di debito di valore. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Sabaudia affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Cristina, Andrea, Alessandro, Emilio e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deposita memoria ex articolo 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso pone questioni di indubbia complessità, per le quali appare opportuna la trattazione in pubblica udienza. Infatti, il quadro giurisprudenziale afferente al tema oggetto del terzo motivo non è omogeneo, rinvenendosi decisioni di questa Corte secondo cui nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento anche degli interessi compensativi ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020), altre che escludono ogni automatismo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018) ed altre per le quali gli interessi compensativi richiedono sempre la domanda (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023). P.Q.M. La Corte rimette la decisione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in
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