CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 17173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 18-19 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro - decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 27 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con cui era stata applicata al suddetto Agosta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui ai capi B1 (reato associativo di cui agli artt. 416, primo, secondo, terzo e quinto comma, cod. pen.), B2.2, B2.3, B2.4, B3.2, B3.3, B3.4, B3.7, B3.8, B3.9, B.3.10, B4.2 e B.18 (reati fine di autoriciclaggio e di violazione della normativa concernente le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), dell'imputazione provvisoria - ha confermato il provvedimento impugnato. La richiesta di riesame e il successivo contraddittorio orale avevano riguardato l'esame della contestazione all'indagato della partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo B1), configurata come promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente come scopo l'immissione illegale in commercio di carburante contraffatto o, comunque, di provenienza illecita. Acquisiti gli esiti della vasta operazione di polizia giudiziaria denominata "Dedalo", per quanto qui rileva, si prospetta che gli associati - inseriti in un gruppo organizzato con vincolo stabile finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, dotato di risorse inserite in una contabilità comune, con la divisione di compiti e avvalendosi anche di una rete citofonica per le comunicazioni - si approvvigionavano di oli minerali ovvero prodotti petroliferi di scarsa qualità che, poi, una volta miscelati con carburante, risultavano caratterizzati da proprietà organolettiche e chimiche simili a quelle del gasolio per autotrazione. Indi, essi si attivavano per trasportare tale prodotto adulterato (con falsa documentazione di accompagnamento, essendo state anche costituite società cartiere, mediante le quali erano emesse fatture per operazioni inesistenti, in modo da celare la reale provenienza dei prodotti e, al contempo, si determinava l'evasione delle imposte agli utilizzatori) dal nord dell'Italia fino al deposito commerciale della società D.R. Service, ubicato in Maierato e riconducibile ai fratelli D'Amico, ove esso veniva temporaneamente stoccato e, a volte, illecitamente miscelato con carburante, per poi essere trasportato in altre parti del territorio nazionale, con particolare riferimento in Sicilia, e, infine, essere venduto quale carburante da autotrazione.Nell'ambito di tale complessa e dettagliata architettura contestativa, della quale il Tribunale ha richiamato gli elementi fondanti, a [OSCURATO:PERSONA] l'imputazione provvisoria ha fatto carico di aver preso parte all'associazione dedita al contrabbando di carburanti con il compito di predisporre la documentazione necessaria per il trasporto del prodotto petrolifero fornito dalle società gestite da [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'indagato, e di provvedere alla contabilità del deposito commerciale facente capo alla Sicilfuel, ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], accuse ritenute corroborate dalle acquisizioni tecniche, in particolare dalle risultanze delle captazioni richiamate nell'ordinanza: elementi da cui è stata tratta la conclusione della sussistenza della gravità indiziaria inerente alla partecipazione dell'indagato all'associazione suindicata e del suo concorso nei reati fine al medesimo pure contestati. Per quanto concerne le esigenze cautelari, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica sull'individuazione del pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per i quali si procede e ha considerato la misura custodiale domestica quella necessaria e sufficiente a tutelare l'esigenza specialpreventiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al riscontro delle esigenze cautelari. La difesa, premesso che l'unica esigenza cautelare posta a base del provvedimento impugnato è stata quella connessa al pericolo di reiterazione del reato, in relazione al fatto che l'indagato avrebbe messo a disposizione del gruppo criminale le sue competenze in materia contabile e nel campo della fatturazione, osserva che tale pericolo non è stato ponderato in relazione ai parametri di natura oggettiva e soggettiva, con rispettivo riferimento alle modalità e alle circostanze del fatto e alla personalità dell'interessato, verificando, come imponeva la legge 16 aprile 2015, n. 47, i requisiti della concretezza del pericolo di reiterazione e della sua attualità. In tal senso ai giudici del riesame era richiesto un ulteriore impegno motivazionale, tale da far emergere le occasioni prossime favorevoli accreditanti il paventato rischio di reiterazione del reato, impegno in concreto eluso nella motivazione oggetto di censura. Il ricorrente evidenzia, in questa direzione, che il Tribunale ha omesso di compiere la valutazione congiunta dei suddetti indicatori, valutazione necessaria per formulare una concreta e fondata prognosi sfavorevole all'indagato, non essendo sufficiente addurre una sorta di presunzione del periculum in connessione con l'astratto nomen del reato associativo contestato, peraltro risalente al 2019. Lo stesso principio di proporzionalità, secondo la difesa, non è stato rispettato, giacché, a fronte del ruolo assolutamente marginale ascritto a [OSCURATO:PERSONA], ossia l'aver compilato fatture di vendita e di acquisto del carburante a beneficio dell'associazione, l'applicazione della misura cautelare in esame non appare giustificata, pur dopo che si era dato atto dell'incensuratezza dell'indagato e del suo allontanamento dalle dinamiche associative, sicché le argomentazioni inerenti alle competenze e ai rapporti personali del medesimo si profilavano del tutto inadeguate a giustificare l'applicazione della custodia cautelare, così da annettere alla cautela un'impropria e abnorme connotazione soltanto punitiva, peraltro in una situazione concreta in cui il sequestro di tutti i beni in capo agli indagati rendeva non comprensibile su quale presupposto potesse fondarsi il pericolo di reiterazione, restato sostanzialmente immotivato. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, osservando che gli elementi evidenziati dai giudici della cautela (la conoscenza dell'illiceità fiscale della merce trasportata, la fornitura dei documenti di copertura, la conoscenza degli altri associati nelle attività illecite) costituiscono indicatori concreti del pericolo di reiterazione dei reati contestati e che la valutazione di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari non è censurabile, pur tenendo conto del tempo trascorso dai fatti e delle ammissioni fatte dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non risulta fondato e va, quindi rigettato. 2. Premesso che il ricorrente ha formulato la sola doglianza che connota l'impugnazione per contestare l'evenienza delle esigenze cautelari a base della misura applicatagli, così circoscrivendo l'ambito del devolutum, si rileva che, anche su tale versante, il Tribunale ha, con motivazione adeguata, condiviso le argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica sull'individuazione del pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. È stato, in particolare, evidenziato che, dall'analisi delle conversazioni intercettate, è emerso in modo preciso il ruolo in proiezione associativa di [OSCURATO:PERSONA], a cui era affidato il delicato compito di predisporre la documentazione di trasporto e quella contabile del sodalizio con riferimento alla filiera Amato N. Carburanti - DR Service - [OSCURATO:PERSONA] facente capo agli altri coindagati. Si è aggiunto che egli era risultato in contatto con vari coindagati, tra i quali suo fratello, i germani Tirendi, Ucchino e Romeo, i quali ne avevano richiesto il diretto contributo a più riprese. Per tali ragioni i giudici della cautela hanno maturato il motivato convincimento che per porre un effettivo argine all'inserzione di [OSCURATO:PERSONA] nella complessa trama organizzativa del sodalizio occorresse il pronto sradicamento dell'indagato da quel contesto mediante l'applicazione della misura custodiale domiciliare, allo scopo di recidere i suoi rapporti con l'ambiente malavitoso in cui egli stava operando e di assicurare, così, un serrato monitoraggio da parte degli organi di polizia, idoneo a inibirne l'ulteriore condotta dettata dall'indole orientata al delitto e ad allontanarlo da quel contesto, per lui controindicato. In tal senso il Tribunale ha reputato non trascurabile la facilità con la quale l'indagato si era fatto coinvolgere dal fratello nelle attività illecite oggetto di accertamento, prestandosi a supportare gli altri compartecipi nell'adempimento di attività specifiche, richiedenti particolari competenze tecniche; argomento di spessore logico notevole, ove si consideri che ad Agosta sono ascritti, oltre alla fattispecie associativa, numerosi e non tenui reati fine. In tale prospettiva, la pregressa incensuratezza e il, peraltro non amplissimo, tempo trascorso (tra l'ultimo episodio accertato a suo carico e l'applicazione della cautela) sono stati ritenuti dai giudici del riesame, con motivazione congrua, inadeguati a escludere il concreto pericolo della ripresa dell'attività illecita da parte sua, non bastando l'addotto cambiamento del settore di attività a dimostrare la rescissione di ogni suo rapporto con le altre figure inserite nel contesto criminale, in cui il fratello Alberto risultava tra i più attivi, tenuto anche conto delle competenze dimostrate e dei rapporti personali acquisiti dall'indagato nel settore in cui è accusato aver ripetutamente violato la legge penale. 3. Il discorso giustificativo che ha condotto alla ponderazione degli indicati fattori nella verifica in concreto del rischio di recidiva è, quindi, da considerarsi fondato su circostanze di fatto specifiche e articolato in base a parametri valutativi non illogici. Del pari, non si profila suscettibile di censura il rilievo secondo cui non poteva valere, di per sé, a scongiurare l'enucleato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie il sequestro dei beni, correttamente essendo stato rilevato che tale misura cautelare reale era chiamata a svolgere una funzione diversa. In questo snodo, deve considerarsi che, essendosi ritenuta non attenuata la capacità a delinquere specifica palesata dall'indagato, il fatto che Agosta non abbia più a disposizione immediata i beni in relazione ai quali sono state commesse le condotte censurate non è stato considerato, a ragione, quale fattore idoneo a escludere il pericolo che, proprio per il carattere organizzato del traffico, l'indagato potesse e possa replicare quelle condotte in rapporto ad altri e diversi beni, il cui reperimento non era, né è affatto escluso. Del resto, è da ribadirsi che, in tema di applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di soggetti indagati di reato associativo ai sensi dell'art.416 cod. pen., la concretezza e l'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non vengono meno nel caso in cui i beni del sodalizio siano attinti da provvedimenti di natura cautelare reale, in quanto le predette misure - quella personale e quella reale - differiscono ontologicamente tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354 - 01). 3.1. Inoltre, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di reati, generalmente considerati, della stessa specie, non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 02). Pertanto, la concretezza della probabilità di reiterare il comportamento illecito - date le specifiche competenze ascritte alla sfera dell'indagato e del ruolo che egli è in grado di giocare nel non ancora totalmente debellato meccanismo deviante oggetto di accertamento - è stata, in modo non illogico, reputata sussistente, atteso anche che il compito dell'indagato è risultato di sicuro rilievo per la realizzazione del traffico del prodotto petrolifero manomesso, distribuito secondo canali illeciti. 3.2. In relazione a questo traffico, in definitiva, il ricorrente è accusato di aver concorso alla realizzazione dell'attività associativa e di avere contribuito alla conseguente commissione dei reati fine ascrittigli e la rilevanza delle concrete potenzialità reiterative delle condotte illecite dallo stesso possedute, dal Tribunale esposta in modo congruo, non è stata contrastata con argomenti suscettibili di essere accolti. Si puntualizza che, in merito all'attualità del pericolo di specifica recidiva, essa ricorre ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate: sicché il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede, sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 - 01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01). In particolare, deve sottolinearsi che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). In tale prospettiva, per la delibazione propria di questa sede, la censura formulata dall'impugnante in tema di inadeguata valutazione degli indicatori rilevanti alla stregua del quadro normativo suindicato - a fronte dell'assunto del Tribunale, sorretto da motivazione sufficiente, idonea a resistere alla critica difensiva - non può ricevere favorevole vaglio e va ritenuta infondata. 3.3. Né può considerarsi degna di accoglimento la censura di sproporzione per eccesso della misura cautelare adottata rispetto alla portata dell'accusa. Se è assodato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera (ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.) come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento della scelta e dell'adozione del provvedimento coercitivo, sia nel corso di tutta la durata di operatività dello stesso, deve reputarsi, in concreto, eccentrica la prospettazione del ricorrente lì dove ne assume la violazione muovendo da un'evidente sottostima del ruolo da lui rivestito nel contesto deviante che ha dato materia alle fattispecie delittuose contestategli, in primis a quella associativa. Semplificatoria e, comunque, non rispondente all'esito dell'accertamento compiuto dai giudici della cautela è, per vero, la qualificazione dell'attività illecita di Agosta come riguardante un compito assolutamente marginale: come si è visto, invece, il Tribunale ha, in modo argomentato, acclarato la peculiare e competente attivazione dell'indagato e in tal senso ha considerato tutt'altro che secondario e residuale, certamente non minimo, l'apporto garantito da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dell'attività associativa e alla conseguente commissione dei reati fine ascrittigli, anche in ragione delle concrete potenzialità reiterative dallo stesso possedute. Incensurabile è, pertanto, la conclusione raggiunta dai giudici del riesame nel senso che soltanto gli arresti domiciliari, non misure meno afflittive, integravano una cautela idonea a impedire che Agosta, avvalendosi dei contatti acquisiti, potesse e possa mettere nuovamente le proprie competenze tecniche a profitto per dare seguito all'attività criminosa del tipo di quella riconducibile al sodalizio di cui è gravemente indiziato aver fatto parte. Tali argomenti costituiscono l'esito di un apprezzamento del giudice del merito basato su una analisi delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato congrua e tale da non palesare illogicità evidenti, stante la coerenza dell'apprezzamento in esame con il fine giustificativo del provvedimento. Il motivo, quindi, è, nel suo complesso, privo di giuridico fondamento. 4. Pertanto il ricorso va rigettato. A questa statuizione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del r