CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7418/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato da se stesso , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rionero, in via Roma 225; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 740/02/18, depositata il 21 dicembre 2018; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; vistele conclusioni del PM dott. [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiede l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose due distinti ricorsi, successivamente riuniti dinanzi alla CTP di Potenza, avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria e la successiva iscrizione ipotecaria evidenziandone, tra le altre cose, l’illegittimità della richiesta di iscrizione in quanto effettuata in violazione dell’art. 167 c.c. I ricorsi vennero accolti e avverso la decisione di prime cure interpose appello l’Ufficio eccependo l’inesistenza della violazione dell’art. 170 c.c. in ragione del fatto che l’iscrizione ipotecaria dovesse considerarsi legittima indipendentemente dal conferimento dello bene in un fondo patrimoniale. La CTR respinse il ricorso ritenendo l’iter logico del giudice di prime cure corretto ed adeguatamente argomentato. L’Agenzia delle e ntrate – Riscossione propone ricorso per cassazione, con tre motivi avverso la sentenza della CTR della Basilicata. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato memoria. Il PG ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 poiché l’iscrizione non costituisce un atto esecutivo e pertanto non rientra tra gli atti vietati dall’art. 170 c.c. Al riguardosi richiama la giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 19667/2014) che si è interrogata sulla possibilità di applicare alla misura di cui all’art. 77 citato il disposto di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973. Nel dettaglio si ripercorre il ragionamento di questa Corte secondo cui l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. 2. I l secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. perché la CTR ha fornito una motivazione meramente apparente (ovvero omessa) in ordine alla sussistenza delle condizioni che escludono l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. L’Agenzia ricorrente in particolare afferma che “non è dato comprendere da quale circostanza sarebbe emerso che i debiti contratti dal contribuente erano strettamente attinenti all’attività imprenditoriale dallo stesso esercitata e di conseguenza l’assunzione del debito non era avvenuta assolutamente per scopi inerenti ai bisogni familiari”. 3. I l terzo motivo denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 giacché l’iscrizione ipotecaria è legittima anche se il fondo patrimoniale è stato costituito prima che l’accertamento sia divenuto definitivo. In particolare, ci si duole dell’interpretazione data dal giudice di merito dell’art. 77 citato il quale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, non subordina alla circostanza che il fondo sia stato costituito prima che l’avviso di accertamento divenga definitivo l’iscrizione ipotecaria sui beni in esso confluiti. 4.I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. 4.1. La CTR ha affermato che “ai sensi e per gli effetti dell’art.170 c.c., i beni assoggettati al fondo patrimoniale sono sottratti all’esecuzione forzata per i debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari. Nel caso di specie è emerso che i debiti contratti dal contribuente erano strettamente attinenti all’attività imprenditoriale dallo stesso esercitata e, di conseguenza, l’assunzione del debito non era assolutamente avvenuta per scopi inerenti ai bisogni familiari del contribuente”. 4.2. Tale statuizione è affetta da plurimi errori di diritto. La giurisprudenza di legittimità in plurime occasioni ha infatti chiarito (da ultimo Cass. n. 10166/2020) che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo, va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia), ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (v. in particolare Cass. n. 3758 del 24/02/2015, che, in quest'ottica, ha escluso possano essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, intesi nel senso ampio su descritto). 4.3. In punto di onere della prova va poi evidenziato come gravi, sul debitore l’onere di comprovare l’estraneità del debito ai bisogni familiari, nonché la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore (Cass. n. 10166/2020;Cass. n. 1652/2016). Più specificamente, in linea con i principi esposti, occorre che sia fornita la prova che i proventi dell’attività sono stati destinati ad altri e diversi interessi (ossia per soddisfare, in particolare, esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi), prova che non può essere presunta ma deve essere fornita dal contribuente. Tali circostanze, inoltre, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla CTR, non possonoritenersi dimostrat e per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa (v. Cass. n. 10166/2020). La rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare. Pertanto, l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (Cass. Sez. I, 29983/2021, con riferimento ad una fideiussione in favore di una società); né può dipendere solo dalla natura tributaria del credito (Cass. n., 1318/2022; 10166/2020; Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 23876/2015). 4.4. Infine, è palesemente erronea l’asserita affermazione della CTR in ordine alla non incidenza della pretesa tributaria al fondo patrimoniale in quanto costituito nel novembre 2005, ossia in epoca anteriore alla definitività dell’accertamento, posto che quest’ultimo si riferiva a tributi sorti in epoca ancora antecedente. 5.Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza della C.T.R. va pertanto cassata e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che svolgerà l'accertamento sopra indicato, tenendo conto del fatto che neibisogni familiari sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamentodella sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anc