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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03315/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Locorotondo (Ba) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1134/21 della Corte di appello di Lecce, Sez.

Distaccata di Taranto del 20/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 riferito alla detenzione, al fine di cessione a terzi, di complessivi gr. 515 di eroina e MAM (rectius: 6-MAM, 6-monoacetilmorfina) nonché di gr. 331,60 di cocaina già suddivisa in dosi, confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di quattro anni e otto mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che formula i motivi di doglianza di seguito indicati.

Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in relazione agli elementi di prova (dato ponderale delle sostanze droganti, modalità di confezionamento e occultamento di differenti tipologie di sostanze, falsità delle dichiarazioni rese in udienza di convalida dell'arresto) sulla base dei quali è stata ritenuta provata l'ipotesi di accusa; in particolare le dichiarazioni rese in sede di convalida sono state dichiarate inverosimili e contrarie alla logica comune esclusivamente sulla base della scienza privata dei giudici di merito, valorizzando elementi indiziari certamente significativi ma non univocamente dimostrativi della consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente a bordo della propria autovettura.

Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del meno grave reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Passando all'esame delle specifiche censure, la prima di esse si svolge secondo una logica di mera rivalutazione degli elementi di prova e pretende che sulla base di quelli, peraltro congruamente valorizzati dai giudici di merito, venga ritenuta infondata l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi.

Secondo il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità non risultano, tuttavia, consentite quelle doglianze che sollecitino "una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (tra molte, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Parimenti destituita di fondamento è la seconda censura, che pretende di ravvisare alternativamente o cumulativamente un vizio di legge o di motivazione nelle considerazioni adoperate dalla Corte territoriale per ribadire il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nello specifico, a parte il più che adeguato sforzo argomentativo in cui si sono profusi i giudici di appello, sono stati valorizzati in senso ostativo al riconoscimento l'obiettiva gravità dei fatti e la condotta processuale tenuta dall'imputato, ritenuto commendevole per avere reso una versione dei fatti smentita dalle risultanze processuale e tanto appare oltre modo sufficiente per ritenere infondata la doglianza difensiva.

Palesemente destituita di fondamento ed anzi risibile è, inoltre, la doglianza riferita al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, rispetto ad una fattispecie per converso connotata da risvolti di obiettiva gravità, anche con riferimento al solo dato ponderale delle sostanze psicotrope detenute.

Qualche considerazione aggiuntiva - che salva il ricorso dallo stigma della inammissibilità - s'impone, invece, riguardo al quarto motivo di ricorso, che involge il tema della confisca del denaro, dell'importo di 400,00 euro, rinvenuto in possesso dell'imputato al momento all'atto del controllo cui venne sottoposto ad opera della polizia giudiziaria.

Dalla motivazione svolta dalla Corte di merito, parrebbe di cogliere una sorta di incertezza sulla corretta qualificazione giuridica della misura ablatoria, facendosi riferimento alternativamente al denaro in sequestro come al provento inteso come profitto del reato o come al prezzo, inteso come compenso per l'attività di trasporto della sostanza stupefacente, in un contesto di assenza di allegazioni difensive in ordine alla sua legittima provenienza È infatti evidente che nel caso del profitto del reato si vede in ipotesi di confisca facoltativa (art. 240, primo comma), mentre nel secondo la confisca diviene obbligatoria (art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen.).

Tanto premesso, la censura si rivela comunque infondata, atteso che secondo la prospettazione difensiva mancherebbe del tutto l'indicazione del nesso esistente tra imputazione (detenzione al fine di cessione a terzi) per cui è stata inflitta condanna e somma di denaro in sequestro, con conseguente impossibilità di disporne la confisca facoltativa.

In realtà con l'endiadi sopra ricordata, la Corte di merito ha di fatto coperto l'intero spettro delle argomentazioni a sostegno della conferma della misura ablatoria.

Va, infatti, rimarcato come la sentenza impugnata ponga l'accento sulla circostanza che il controllo cui l'imputato venne sottoposto avvenne mentre egli viaggiava a bordo di un'autovettura al cui interno vennero rinvenuti i diversi tipi di sostanza stupefacente unitamente alla somma di denaro suddivisa in banconote da 50 euro (pag. 2 sent.), da cui la plausibile conclusione che la somma stessa costituisse il prezzo, passibile come tale di confisca obbligatoria, per l'attività di trasporto in corso, a maggior ragione a fronte della mancanza di una spiegazione alternativa offerta detentore in ordine alla sua provenienza.

3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Locorotondo (Ba) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1134/21 della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto del 20/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 riferito alla detenzione, al fine di cessione a terzi, di complessivi gr. 515 di eroina e MAM (rectius: 6-MAM, 6-monoacetilmorfina) nonché di gr. 331,60 di cocaina già suddivisa in dosi, confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di quattro anni e otto mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che formula i motivi di doglianza di seguito indicati. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in relazione agli elementi di prova (dato ponderale delle sostanze droganti, modalità di confezionamento e occultamento di differenti tipologie di sostanze, falsità delle dichiarazioni rese in udienza di convalida dell'arresto) sulla base dei quali è stata ritenuta provata l'ipotesi di accusa; in particolare le dichiarazioni rese in sede di convalida sono state dichiarate inverosimili e contrarie alla logica comune esclusivamente sulla base della scienza privata dei giudici di merito, valorizzando elementi indiziari certamente significativi ma non univocamente dimostrativi della consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente a bordo della propria autovettura. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del meno grave reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Passando all'esame delle specifiche censure, la prima di esse si svolge secondo una logica di mera rivalutazione degli elementi di prova e pretende che sulla base di quelli, peraltro congruamente valorizzati dai giudici di merito, venga ritenuta infondata l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi. Secondo il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità non risultano, tuttavia, consentite quelle doglianze che sollecitino "una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (tra molte, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Parimenti destituita di fondamento è la seconda censura, che pretende di ravvisare alternativamente o cumulativamente un vizio di legge o di motivazione nelle considerazioni adoperate dalla Corte territoriale per ribadire il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nello specifico, a parte il più che adeguato sforzo argomentativo in cui si sono profusi i giudici di appello, sono stati valorizzati in senso ostativo al riconoscimento l'obiettiva gravità dei fatti e la condotta processuale tenuta dall'imputato, ritenuto commendevole per avere reso una versione dei fatti smentita dalle risultanze processuale e tanto appare oltre modo sufficiente per ritenere infondata la doglianza difensiva. Palesemente destituita di fondamento ed anzi risibile è, inoltre, la doglianza riferita al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, rispetto ad una fattispecie per converso connotata da risvolti di obiettiva gravità, anche con riferimento al solo dato ponderale delle sostanze psicotrope detenute. Qualche considerazione aggiuntiva - che salva il ricorso dallo stigma della inammissibilità - s'impone, invece, riguardo al quarto motivo di ricorso, che involge il tema della confisca del denaro, dell'importo di 400,00 euro, rinvenuto in possesso dell'imputato al momento all'atto del controllo cui venne sottoposto ad opera della polizia giudiziaria. Dalla motivazione svolta dalla Corte di merito, parrebbe di cogliere una sorta di incertezza sulla corretta qualificazione giuridica della misura ablatoria, facendosi riferimento alternativamente al denaro in sequestro come al provento inteso come profitto del reato o come al prezzo, inteso come compenso per l'attività di trasporto della sostanza stupefacente, in un contesto di assenza di allegazioni difensive in ordine alla sua legittima provenienza È infatti evidente che nel caso del profitto del reato si vede in ipotesi di confisca facoltativa (art. 240, primo comma), mentre nel secondo la confisca diviene obbligatoria (art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen.). Tanto premesso, la censura si rivela comunque infondata, atteso che secondo la prospettazione difensiva mancherebbe del tutto l'indicazione del nesso esistente tra imputazione (detenzione al fine di cessione a terzi) per cui è stata inflitta condanna e somma di denaro in sequestro, con conseguente impossibilità di disporne la confisca facoltativa. In realtà con l'endiadi sopra ricordata, la Corte di merito ha di fatto coperto l'intero spettro delle argomentazioni a sostegno della conferma della misura ablatoria. Va, infatti, rimarcato come la sentenza impugnata ponga l'accento sulla circostanza che il controllo cui l'imputato venne sottoposto avvenne mentre egli viaggiava a bordo di un'autovettura al cui interno vennero rinvenuti i diversi tipi di sostanza stupefacente unitamente alla somma di denaro suddivisa in banconote da 50 euro (pag. 2 sent.), da cui la plausibile conclusione che la somma stessa costituisse il prezzo, passibile come tale di confisca obbligatoria, per l'attività di trasporto in corso, a maggior ragione a fronte della mancanza di una spiegazione alternativa offerta detentore in ordine alla sua provenienza. 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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