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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05709/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20818-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo mppresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1011/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIC), depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20818 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- Rg 20818/2020 [OSCURATO:PERSONA] C/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha parzialmente accolto l'appello dallo stesso proposto, con specifico riferimento alle cartelle aventi ad oggetto Irpef e Irap anno 2003, sottese agli estratti di ruolo impugnati.

Il contenzioso ha origine dalla impugnazione4stratti di ruolo relativi a 10 cartelle di pagamento e un fermo amministrativo.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo, accertando che il contribuente non aveva contestato di avere ricevuto le cartelle di pagamento ma solo che queste non erano state precedute da avviso di accertamento; conseguentemente dichiarava inammissibile il ricorso, ad eccezione di alcune cartelle per le quali, ancorchè non impugnate, era maturata la prescrizione (ultradecennale per tributi erariali; ultratriennale per bollo auto).

Quanto al fermo amministrativo, era mancata la dimostrazione del presupposto che trattavasi di bene strumentale all'attività d'impresa, per cui respingeva la relativa doglianza.

La CTR ha parzialmente accolto l'appello proposto dal contribuente limitatamente a due cartelle, confermando la infondatezza della eccezione di prescrizione, decennale per i tributi erariali accertati con atto definitivo per omessa impugnazione, e ribadendo la legittimità del fermo amministrativo, in mancanza di prova sulla strumentalità del bene.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 60 comma 1 lett.

E) dor. 600/73 e art. 26 dpr 602/73 in relazione agli artt. 143 e 140 c.p.c., per due delle cartelle di pagamento sottese all'estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, trattandosi di irreperibilità relativa e non assoluta, con conseguente nullità del procedimento notificatorio.

Deduce che la CTR ha ritenuto già "implicitamente sollevata in primo grado" l'eccezione sulla irrituale notifica delle cartelle, sul rilievo della mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, ed ha poi erroneamente ritenuto che trattavasi di irreperibilità assoluta del destinatario, mentre si vedeva in ipotesi di irreperibilità relativa.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione art. 2946 c.c. 2948 n. 4 c.c. e 2953 c.c. nonché dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 relativamente ai crediti [OSCURATO:PERSONA] e relative sanzioni e interessi.

Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria e a nuovo ruolo Così deciso nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20818-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo mppresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1011/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIC), depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20818 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Rg 20818/2020 [OSCURATO:PERSONA] C/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha parzialmente accolto l'appello dallo stesso proposto, con specifico riferimento alle cartelle aventi ad oggetto Irpef e Irap anno 2003, sottese agli estratti di ruolo impugnati. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione4stratti di ruolo relativi a 10 cartelle di pagamento e un fermo amministrativo. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo, accertando che il contribuente non aveva contestato di avere ricevuto le cartelle di pagamento ma solo che queste non erano state precedute da avviso di accertamento; conseguentemente dichiarava inammissibile il ricorso, ad eccezione di alcune cartelle per le quali, ancorchè non impugnate, era maturata la prescrizione (ultradecennale per tributi erariali; ultratriennale per bollo auto). Quanto al fermo amministrativo, era mancata la dimostrazione del presupposto che trattavasi di bene strumentale all'attività d'impresa, per cui respingeva la relativa doglianza. La CTR ha parzialmente accolto l'appello proposto dal contribuente limitatamente a due cartelle, confermando la infondatezza della eccezione di prescrizione, decennale per i tributi erariali accertati con atto definitivo per omessa impugnazione, e ribadendo la legittimità del fermo amministrativo, in mancanza di prova sulla strumentalità del bene. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 60 comma 1 lett. E) dor. 600/73 e art. 26 dpr 602/73 in relazione agli artt. 143 e 140 c.p.c., per due delle cartelle di pagamento sottese all'estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, trattandosi di irreperibilità relativa e non assoluta, con conseguente nullità del procedimento notificatorio. Deduce che la CTR ha ritenuto già "implicitamente sollevata in primo grado" l'eccezione sulla irrituale notifica delle cartelle, sul rilievo della mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, ed ha poi erroneamente ritenuto che trattavasi di irreperibilità assoluta del destinatario, mentre si vedeva in ipotesi di irreperibilità relativa. 2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione art. 2946 c.c. 2948 n. 4 c.c. e 2953 c.c. nonché dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 relativamente ai crediti [OSCURATO:PERSONA] e relative sanzioni e interessi. Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria e a nuovo ruolo Così deciso nella camera di consiglio
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