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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01561/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIC), che chiede il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata e comunicata alle parti. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]' Massimiliano che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di Emirjan HALILI avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 12 maggio 202:3 con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, per i delitti di tentato omicidio aggravato dai futili motivi (capi 1) e di porto abusivo di un'arma comune da sparo (capo 2), con quella degli arresti domiciliari.

1.1. Il procedimento di appello cautelare, in ragione della pronuncia della sentenza di primo grado e della preclusione cautelare derivante dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza di riesame, si è concentrato sulla attenuazione delle esigenze cautelari.

2. [OSCURATO:PERSONA] HALILI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione con riguardo all'attenuazione dlelle esigenze cautelari derivante: dall'ammissione del fatto; dall'insussistenza del pericolo di fuga; dall'esistenza di una stabile dimora in Italia ad oltre 500 km di distanza dal luogo ove si sono svolti i fatti; dalla disponibilità di una stabile dimora presso i genitori; dalle scuse e dal risarcimento del danno.

Si denuncia l'assenza di motivazione sull'adozione del presidio dell'art. 275- bis cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorso attacca, in modo parcellizzato e perciò inammissibile, la motivazione del Tribunale del riesame che ha evidenziato, con giudizio di merito solidamente ancorato alle risultanze procedimentali, l'estrema pericolosità dell'indagato, desunta dalla condotta di vita e dalle modalità concrete dell'azione delittuosa posta in essere, dall'incapacità dello stesso di rispettare le prescrizioni di meno afflittivi regimi cautelari che risulta accertata in diverso procedimento, nonché dalla dimostrata aggressività, violenza e insofferenza verso l'autorità che risulta dall'episodio recentemente avvenuto in carcere.

Il ricorso critica in modo assertivo le logiche valutazioni compiute dal Tribunale del riesame e si limita a sminuire la rilevanza degli obiettivi elementi sui quale si fonda il provvedimento.

3.2. Dall'altra parte, la distanza tra il luogo prescelto per gli arresti domiciliari e quello dove si sono svolti i fatti è del tutto irrilevante, nell'ottica delle finalità cautelari sottese al provvedimento applicato che non riguardano, ovviamente, unicamente la tutela della persona offesa del presente procedimento.

3.3. Del resto, l'inidoneità dello strumento di controllo a distanza, invocato dalla difesa, è stata oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale del riesame, tenuto conto che lo strumento è in grado unicarnente di segnalare l'evasione, ma non certo quei comportamenti derivanti dalla accertata incapacità di autocontrollo che affligge l'imputato, comportamenti c:he il ricorso non contesta.

3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIC), che chiede il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata e comunicata alle parti. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]' Massimiliano che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di Emirjan HALILI avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 12 maggio 202:3 con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, per i delitti di tentato omicidio aggravato dai futili motivi (capi 1) e di porto abusivo di un'arma comune da sparo (capo 2), con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Il procedimento di appello cautelare, in ragione della pronuncia della sentenza di primo grado e della preclusione cautelare derivante dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza di riesame, si è concentrato sulla attenuazione delle esigenze cautelari. 2. [OSCURATO:PERSONA] HALILI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione con riguardo all'attenuazione dlelle esigenze cautelari derivante: dall'ammissione del fatto; dall'insussistenza del pericolo di fuga; dall'esistenza di una stabile dimora in Italia ad oltre 500 km di distanza dal luogo ove si sono svolti i fatti; dalla disponibilità di una stabile dimora presso i genitori; dalle scuse e dal risarcimento del danno. Si denuncia l'assenza di motivazione sull'adozione del presidio dell'art. 275- bis cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso attacca, in modo parcellizzato e perciò inammissibile, la motivazione del Tribunale del riesame che ha evidenziato, con giudizio di merito solidamente ancorato alle risultanze procedimentali, l'estrema pericolosità dell'indagato, desunta dalla condotta di vita e dalle modalità concrete dell'azione delittuosa posta in essere, dall'incapacità dello stesso di rispettare le prescrizioni di meno afflittivi regimi cautelari che risulta accertata in diverso procedimento, nonché dalla dimostrata aggressività, violenza e insofferenza verso l'autorità che risulta dall'episodio recentemente avvenuto in carcere. Il ricorso critica in modo assertivo le logiche valutazioni compiute dal Tribunale del riesame e si limita a sminuire la rilevanza degli obiettivi elementi sui quale si fonda il provvedimento. 3.2. Dall'altra parte, la distanza tra il luogo prescelto per gli arresti domiciliari e quello dove si sono svolti i fatti è del tutto irrilevante, nell'ottica delle finalità cautelari sottese al provvedimento applicato che non riguardano, ovviamente, unicamente la tutela della persona offesa del presente procedimento. 3.3. Del resto, l'inidoneità dello strumento di controllo a distanza, invocato dalla difesa, è stata oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale del riesame, tenuto conto che lo strumento è in grado unicarnente di segnalare l'evasione, ma non certo quei comportamenti derivanti dalla accertata incapacità di autocontrollo che affligge l'imputato, comportamenti c:he il ricorso non contesta. 3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro
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