CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ai registri di carico e scarico e, quindi, di effettuare il versamento dell’imposta, con conseguente non imputabilità della sua mancata corresponsione, stante il dedotto fatto illecito del terzo. 2. Con la seconda doglianza la contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza a mente dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Commissione omesso di esaminare la censura formulata con il primo motivo di appello, con cui era stata denunziata la carenza di legittimazione passiva in capo alla Ansor in ragione della menzionata, oggettiva, impossibilità della stessa di poter effettuare il versamento dell’imposta. 3. Con la terza censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, 10 d.lgs., 31 dicembre 1992, n. 546 e della nota n. 5304/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella parte in cui ha individuato nella Regione [OSCURATO:PERSONA] e non anche nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il soggetto legittimato ad effettuare l’accertamento e la liquidazione dell’imposta in esame, come chiarito dalla predetta nota ministeriale, nonché dalle citate sentenze di merito (pronuncia n. 11524/32/2016 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 611/2016 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]). 3.1. In tale direzione, l’istante ha rappresentato che, ai sensi dell’art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la riscossione coattiva dell’imposta è disciplinata dalle disposizioni in materia di accisa sugli oli minerali, anche in relazione all’individuazione dell’organo amministrativo competente, mentre le regioni hanno facoltà di eseguire controlli sui soggetti obbligati al versamento, laddove l’art. 3, comma 6, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 24 dicembre 2003, n. 28, (nel testo ratione temporis applicabile) prevedeva che alla riscossione ed al contenzioso «provvede anche l’amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 art. 3, comma 13 e del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1» (così a pagina n. 28 del ricorso). 3.2. Tutto ciò, per assumere che dal combinato disposto di tali previsioni emergeva che la competenza spettava, in via principale, all’Agenzia, mentre alla Regione era riservata una competenza eventuale ed aggiuntiva (confermata dall’utilizzo della congiunzione “anche”) diretta allo svolgimento dei controlli sui soggetti obbligati al versamento dell’imposta, aggiungendo che tale interpretazione è l’unica conforme alla previsione dell’art. 117 Cost. che, in materia di tributi, conferisce allo Stato la potestà legislativa e regolamentare, attribuendo alla potestà concorrente Stato-Regioni il mero coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 3.4. Per tale via, la ricorrente ha concluso sul punto, sollevando, in caso di diversa interpretazione delle menzionate disposizioni, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.4. Con la quarta ragione di impugnazione la società ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando il mancato esame del secondo motivo di appello con il quale era stata dedotta l’omessa valutazione da parte del primo Giudice dell’eccezione concernente l’incompetenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] ad emettere l’avviso impugnato. 4.1. Nello specifico, l’istante ha rimproverato al Giudice dell’appello di aver dichiarato applicabile la normativa regionale senza aver assunto alcuna posizione in ordine alle doglianze mosse dalla contribuente. 5.Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e della nota n. 5304/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dell’art. 93 del Trattato CEE, oltre che delle Direttive nn. 92/12/CCE, 92/81/CEE, 2008/115 CEE, contestando la valutazione del Giudice territoriale nella parte in cui ha escluso l’esigenza del contraddittorio endoprocedimentale. 5.1. Di contro, la difesa della società ha assunto che l’IRBA ha natura di tributo armonizzato, come si desume dal citato art. 93 del Trattato CEE, che assegna al Consiglio la competenza ad adottare le disposizioni che consentono l’armonizzazione delle imposte indirette (quale è l’IRBA), nonché dalla lettera di messa in mora di cui all’art. 228 del T.F.U.E. del 19 luglio 2018, con cui la Commissione Europea ha diffidato l’Italia ad abolire l’IRBA per violazione della Direttiva 92/12/CEE, oltre che dai contenuti della sentenza della Corte costituzionale 7 giugno 2011, n. 185. 6. Infine, con la sesta censura, la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui la Commissione ha omesso ogni pronuncia sul motivo di appello con cui era stata contestata la valutazione del primo Giudice che aveva ritenuto non vincolante la sentenza n. 611/2016 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accertato la competenza ad emettere gli avvisi di accertamento in materia di IRBA in capo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 7. Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pure per ragioni, di natura preliminare, diverse e sopravvenute rispetto a quelle poste a base della decisione impugnata, il tutto in termini consentiti dalla funzione del giudizio di legittimità, volta a garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Deve, infatti, osservarsi, in linea con quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte ed individuata d'ufficio, con il solo limite dell’immutazione dei fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, sempre che ciò non comporti la modifica della domanda, per come definita nelle fasi di merito, o l'integrazione di un’eccezione in senso stretto (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. Sez. VI/III, 5 ottobre 2021, n. 26991, che richiama (Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; 14 febbraio 2014, n. 3437; 22 marzo 2007, n. 6935 ed anche Cass. Sez. I, 3 dicembre 2020, n. 27704). 8. Ciò posto, deve darsi conto che in relazione all’imposta in esame è sopravvenuta alla decisione impugnata ed allo stesso ricorso per cassazione l’ordinanza della Corte di giustizia Europea del 9 novembre 2021 nella causa C-255/2020, la quale, provvedendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (Italia) il 10 giugno 2020 — (così formulata « Se la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea resa nella causa C-82/12 nonché l’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che ostano alla vigente normativa italiana, rappresentata dall’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dall’art. 3, comma 1, della legge Regione Lazio (…) n. 19 del 2011, che sembra introdurre un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione non avente le «finalità specifiche»), ha affermato l’incompatibilità con l’ordinamento unionale e, segnatamente, con la direttiva n. 2008/118/CE della normativa italiana istitutiva dell’IRBA, in ragione della mancanza di una finalità specifica attribuita dal legislatore alla stessa. 9. Andando con ordine, giova ricordare – per quanto più direttamente rileva ai fini della decisione -quanto segue: a. l’art. 1 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni»), nel riconoscere l’autonomia finanziaria delle regioni, prevedeva «l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale»; b. in attuazione della delega legislativa, l’art. 17, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 398 stabilì che le «Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva»; c. la Regione [OSCURATO:PERSONA] istituì, quindi, l’IRBA con la legge reg. 24 dicembre 2003, n. 28; d. l’applicazionedel tributo è stata oggetto di una procedura di infrazione, avviata dalla Commissione europea con la decisione 2017/2114 del 19 luglio 2018, che ebbe a contestare illegittimità dell’imposta per contrasto con il diritto unionale, ai sensi dell’art.1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, come recepita nell’ordinamento nazionale con d.lgs. 29/3/2010 n. 48, che aveva previsto che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori, purché il relativo gettito sia vincolato ab originead una finalità specifica. e. successivamente l’art. 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio del 2021) ha provveduto all’abrogazione della normativa in base al quale era stata istituita l’imposta in esame, facendo però salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte (stabilendo, in particolare, che «L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte»), e disponendo, al comma 629, che «Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628»; f. di seguito, la Regione [OSCURATO:PERSONA], con l’art. 54, comma 1, della legge reg. 29 giugno 2021, n. 5, ha abrogato il tributo, a decorrere dal periodo di imposta 2021 (così la disposizione dell’art. 54, comma 1 «(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte». 10. In tale contesto, come anticipato, è sopraggiunta la menzionata ordinanza della Corte di giustizia (Agenzia delle dogane e dei monopoli, 9 novembre 2021, in C-255/20), che ha così statuito: «L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali». 10.1. Nello specifico, la Corte di giustizia ha affermato che: - « 25 Occorre rilevare che, anche se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, è necessario che tali imposte abbiano «finalità specifiche» e che siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabiliper le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni»; - « 26 Di conseguenza, al fine di for nire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre riformulare la questione sollevata e considerare che, con essa, tale giudice chiede sostanzialmente se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione»; -«27 La Corte ha statuito che dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 34)»;. -«28 Come ricordato al punto 25 della presente ordinanza, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni»; -«29 Dal momento che il giudice del rinvio chiede se l’imposta regionale sulla vendita di carburante di cui al procedimento principale persegua una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che una «finalità specifica», ai sensi di tale disposizione, è una finalità che non sia puramente di bilancio (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 103/17, EU:C:2018:587, punto 37 e giurisprudenza ivi citata)»; - « 30 Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri a un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l’imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata)»; -«31 Inoltre, la direttiva 2008/118 mira, come risulta dal suo considerando 2, ad armonizzare le condizioni relative alla riscossione dell’accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno»; -«32 Ne risulta che l’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, che consente sostanzialmente agli Stati membri di applicare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa, in quanto disposizione derogatoria al principio dell’armonizzazione delle condizioni relative alla riscossione dell’accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)»; - « 33 Inoltre, sebbene la destinazione al bilancio degli enti territoriali del gettito di un’imposta per il finanziamento da parte di tali enti di competenze loro attribuite possa essere un elemento da prendere in considerazione per identificare l’esistenza di una «finalità specifica» ai sensi di detta disposizione, una simile destinazione, che si configura come una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente al riguardo»; - «34 Diversamente, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, circostanza che priverebbe l’armonizzazione delle accise istituita da tale direttiva di ogni effetto utile»; -«35 Pertanto, l’esistenza di una «finalità specifica», ai sensi di tale disposizione, non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell’imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all’ente pubblico in un dato settore. Infatti, se così fosse, l’asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio (sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 40)»; - « 36 Affinché la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l’imposta in questione miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la predetta finalità specifica (sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)»;. - « 37 In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa puòessere considerata perseguire una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)»; -«38 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, ha chiaramente indicato che l’imposta regionale di cui al procedimento principale persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali»; - 39 Orbene, come risulta dai punti 33 e 35 della presente ordinanza, la condizione relativa al perseguimento di una finalità specifica, prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, deve essere intesa come riferita a una finalità che non sia puramente di bilancio»; -40 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali». 11.Si resta nel solco di principi ribaditi nel rammentar e che è dovere del giudice nazionale applicare la norma secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, essendo la funzione interpretativa del diritto UE riservata a tale organo, con conseguente vincolatività della sua pronuncia (cfr., tra le tante, Cass., Sez. U.civ., 3 novembre 2021,n. 31311), integrando la stessa una regola di diritto applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. VI-I, 11 settembre 2015, che richiama Cass n. 1917/12; Cass n. 4466/05; Cass n. 857/95). 11.1. Costituisce, altresì, principio consolidato riconoscere alle decisioni della Corte di giustizia natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, come tale applicabile ai rapporti pregressi, con il solo limite dei rapporti esauriti (cfr.,su tali principi, ( cfr. Corte Giustizia, Roders e a, 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, punto 42, e 3 ottobre 2002, causa C-347/00, [OSCURATO:PERSONA], punto 44; Corte di Giustizia, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., 15 settembre 1998, causa C-231/96; Cass., Sez. III civ., 2 marzo 2005, n. 4466; Cass., Sez. U. civ., 16 giugno 2014, n. 13676; Cass., Sez. VI/V, 27 novembre 2014, n. 25268; Sez. VI/I, 11 settembre 2015, n. 17993; Cass., Sez. VI/I, 11 settembre 2015, n. 17994; Cass., Sez. VI/V, 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass. Sez. V, 27 luglio 2021, n. 21419). 11.2. Allo stesso modo, è stato chiarito che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia "ultra partes", sicché alle pronunce dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creano "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (così, Cass., Sez. III civ., 2 marzo 2005, n. 4466 cit.; Cass. Sez. V, 3 luglio 2017, n. 5381, che richiama Cass. Sez. 5 civ, 11 dicembre 2012, n. 22577 11.3. Ed ancora, da ultimo, è stato ribadito che le pronunce della Corte di giustizia «si configurano come ius superveniens, e impongono quindi la disapplicazione della norma dichiarata illegittima o del principio di diritto in contrasto con dette pronunce, con l'applicazione della regula iuris da esse risultante » (così, tra le tante, Cass. Sez. III civ., 26 agosto 2022, n. 25414), chiarendosi, altresì, che non operano i principi in tema di "overruling", che risulta, invece, configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale (cfr. Cass. Sez. V, 16 maggio 2022, n. 15645 e Cass. Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22345). 12. Tanto ricapitolato e precisato, anche sul piano dei principi, deve riconoscersi che le salvezze contenute nell’art. 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (secondo la previsione, giova ripetersi: «Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte»») e nell’art. 54, comma 1, della legge reg. della [OSCURATO:PERSONA], 29 giugno 2021, n. 5 «(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte») hanno realizzato l’effetto di conservare, sia pure entro un determinato limite temporale, gli effetti e l’operatività di un’imposta rivelatasi contraria al diritto unionale (la direttiva 200/118), come interpretata dalla Corte di giustizia, il che impedisce –come non è dato dubitare -di farne applicazione. 12.1. Sovviene, al riguardo, la risalente, ma non superata, lezione di questa Corte, la quale, nel ribadire l’efficacia vincolante, anche ultra partes, della decisioni della Corte di Lussemburgo, nonché la natura dichiarativa del diritto comunitario, nel senso della loro attitudine di determinare il contenuto delle possibilità applicative, ha ulteriormente chiarito che «l'effetto connesso alla vigenza della norma comunitaria "è perciò quello, non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale" (v. Corte Cost. n.170/84 cit., Cass. S.U. 13.2.1998, n. 1512)», con il conseguente «divieto per il giudice nazionale di applicare il regime legale interno dichiarato incompatibile con la disciplina comunitaria (Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 1993 causa C-101/91» (così Cass., Sez. III civ., 2 marzo 2005, n. 4466 cit.). 13. Alla luce delle riflessioni che precedono, devono, allora, disapplicarsisia l'art. 1, comma 628, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che l’art. 54, comma 1 ultimo periodo, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 2021, n. 5, in quanto in contrasto con la direttiva n. 2008/118, come interpretata dalla suindicata ordinanza della Corte di giustizia - Agenzia delle dogane e dei monopoli, 9 novembre 2021, in C-255/20. 14. Consegue alle considerazioni svolte, che assumono valore assorbente rispetto alle questioni poste con gli altri motivi di impugnazione, ponendosi “a monte” degli stessi, il ricorso in esame va accolto, giacchè la pretesa oggetto di contestazione è riconducibile a disposizioni normative non applicabili, profilo questo certamente rilevabile di ufficio ed implicato nell’imposizione oggetto di controversia. 15. Resta assorbita nella valutazione che precede la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dalla società. 16. Non solo. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, a mente dell’art. 380, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso della ricorrente ad annullando l’avviso di accertamento impugnato. 17. La decisione della causa si