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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04024/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3cntitc le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] L t NIO CeL.)2,:t0 ce_te . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, avanzata da GENTILE Giuliano, ai sensi dell'art. 671 cod. proc, pen., in relazione ai fatti giudicati con le tre seguenti decisioni: 1) sentenza emessa in data 28 agosto 1993 dal Pretore di Roma, irrevocabile il 10 ottobre 1993, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione e 300.000 lire di multa per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in Roma il 27 agosto 1993; 2) sentenza emessa in data 16 maggio 1994 dal Pretore di Roma, irrevocabile il 29 dicembre 1994, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200.000 lire di multa per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in Roma il 15 maggio 1994; 3) sentenza emessa in data 14 novembre 1995 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, irrevocabile il 23 dicembre 1995, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi e venti giorni di reclusione e 3.000.000 di lire di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Roma il 1° giugno 1995.

1.1. Deliberando con l'ordinanza in epigrafe, il giudice adìto ha riconosciuto la continuazione fra tutti i reati giudicati con le menzionate sentenze, rideterminando la pena nella misura di nove mesi di reclusione e 1.054,94 euro di multa e revocando la sospensione condizionale concessa con le decisioni di cui ai nn. 1) e 3): quanto alla prima sospensione, perché concessa con sentenza seguita da delitto commesso nel quinquennio di legge (giudicato con la sentenza sub 2: caso di revoca di diritto previsto dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.); quanto alla terza, perché concessa in violazione del disposto di cui all'art. 164 cod. pen. 2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, articolando i seguenti tre motivi.

Con il primo, ci si duole, sotto il duplice profilo della violazione di legge (artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, che il giudice dell'esecuzione, nell'applicare gli aumenti di pena per i reati-satellite giudicati con le sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. sub 1) e sub 3), non abbia lasciato comprendere se avesse o meno proceduto a ridurre, per il rito speciale, la frazione di pena applicata per ciascuno dei reati-satellite in aumento sulla pena base inflitta per il reato, ritenuto più grave, giudicato con la sentenza sub 2).

Con il secondo motivo, sempre dedotto sotto il promiscuo profilo della violazione di legge (artt. 163 e 168, comma 1, cod. pen., 663, 666 e 674 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, si stigmatizza l'errore in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione, il quale aveva proceduto a revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 1), non tenendo conto che tale beneficio, essendo la sentenza ad esso relativa confluita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 17 luglio 2009, doveva ritenersi revocato, e, in ogni caso, dallo stesso provvedimento di cumulo emergeva che la relativa pena era stata espiata.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione delle stesse norme e gli stessi vizi motivazionali di cui alla censura che precede, il difensore del ricorrente eccepisce l'illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 3), in quanto il giudice dell'esecuzione aveva omesso di verificare se le cause ostative alla concessione fossero già documentalmente note al giudice della cognizione nel momento in cui ebbe a ordinare che l'esecuzione della pena venisse sospesa.

La revoca del beneficio doveva reputarsi illegittima anche perché, non avendo il condannato commesso altri delitti nel quinquennio di esperimento decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza sub 3) (23 dicembre 1995), il reato con essa giudicato doveva considerarsi estinto alla data del 23 dicembre 2000.

In conclusione, ad avviso del difensore del ricorrente, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze sub 1) e sub 3), ma avrebbe dovuto estendere il beneficio concesso con la sentenza sub 3) alla pena complessivamente rideterminata a seguito dell'applicazione della disciplina del reato continuato, tenuto conto, altresì, che le pene inflitte con le sentenza sub 1) e sub 2), confluite nel provvedimento di cumulo sopra citato, erano estinte in quanto già espiate dal condannato.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. È anzitutto infondato il primo motivo di ricorso sulla quantificazione della pena, perché dal provvedimento impugnato si comprende con chiarezza che il giudice dell'esecuzione ha, effettivamente, applicato la riduzione prevista per i riti speciali, laddove ha affermato: "tenuto conto...della riduzione per i riti speciali ove effettuata".

2. È, viceversa, fondato il ricorso, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, sia pure per ragioni, in parte diverse, da quelle esposte in ricorso.

2.1. Occorre premettere che l'intervenuta espiazione della pena inflitta per uno dei reati addebitati non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi, che può rilevare, ad esempio, al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ovvero di poter escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (Sez. 1, n. 8025 del 23/1/2019, Seghiri, Rv. 276927).È ininfluente, pertanto, nel caso di specie, che le pene inflitte con le sentenze sub 1) e sub 2) siano state o meno espiate.

2.2. Ciò detto, ritiene il Collegio che il giudice di merito, nel disporre la revoca del concesso beneficio, non abbia fatto buon governo del principio, costantemente affermato da questa Corte, in forza del quale, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra fatti oggetto di diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena, ormai unitaria, complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv. 269419; Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352; Sez. 1, n. 4220 del 19/6/1997, Gallo, Rv. 208431; Sez. 2, n. 1916 del 6/4/1995, Stoto, Rv. 201129).

L'errore di diritto in cui è incorso il giudice di [OSCURATO:PERSONA] è stato, invero, quello di pervenire ad un apprezzamento della questione sottoposta al suo vaglio in modo atomistico, ciò che lo ha indotto a sciogliere, di fatto e contraddittoriamente, l'unicità del reato continuato, ancorché riconosciuta, senza valutare, prime di disporre, eventualmente, la revoca, se il beneficio già concesso potesse estendersi alla pena (detentiva), ormai unitaria, complessivamente determinata in misura inferiore ai due anni di reclusione.

2.2.1. Tra l'altro, va rilevato che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 3) non avrebbe, comunque, potuto essere revocata, perché tale decisione è divenuta irrevocabile il 23 dicembre 1995, data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 26/3/2001, n. 128, con la quale è stata introdotta la previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen.

Occorre, quindi, ricordare e ribadire, al riguardo, il principio affermato da Sez. 1, n. 49888 del 9/10/2015, Trajkovic, Rv. 265472, secondo il quale «La revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen., solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all'epoca già esaurite».

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che procederà alla rivalutazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. e delle questioni connesse in base ai principi di diritto sopra richiamati.

Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato perché infondato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta, nel resto, il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3cntitc le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] L t NIO CeL.)2,:t0 ce_te . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, avanzata da GENTILE Giuliano, ai sensi dell'art. 671 cod. proc, pen., in relazione ai fatti giudicati con le tre seguenti decisioni: 1) sentenza emessa in data 28 agosto 1993 dal Pretore di Roma, irrevocabile il 10 ottobre 1993, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione e 300.000 lire di multa per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in Roma il 27 agosto 1993; 2) sentenza emessa in data 16 maggio 1994 dal Pretore di Roma, irrevocabile il 29 dicembre 1994, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200.000 lire di multa per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in Roma il 15 maggio 1994; 3) sentenza emessa in data 14 novembre 1995 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, irrevocabile il 23 dicembre 1995, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi e venti giorni di reclusione e 3.000.000 di lire di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Roma il 1° giugno 1995. 1.1. Deliberando con l'ordinanza in epigrafe, il giudice adìto ha riconosciuto la continuazione fra tutti i reati giudicati con le menzionate sentenze, rideterminando la pena nella misura di nove mesi di reclusione e 1.054,94 euro di multa e revocando la sospensione condizionale concessa con le decisioni di cui ai nn. 1) e 3): quanto alla prima sospensione, perché concessa con sentenza seguita da delitto commesso nel quinquennio di legge (giudicato con la sentenza sub 2: caso di revoca di diritto previsto dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.); quanto alla terza, perché concessa in violazione del disposto di cui all'art. 164 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, articolando i seguenti tre motivi. Con il primo, ci si duole, sotto il duplice profilo della violazione di legge (artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, che il giudice dell'esecuzione, nell'applicare gli aumenti di pena per i reati-satellite giudicati con le sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. sub 1) e sub 3), non abbia lasciato comprendere se avesse o meno proceduto a ridurre, per il rito speciale, la frazione di pena applicata per ciascuno dei reati-satellite in aumento sulla pena base inflitta per il reato, ritenuto più grave, giudicato con la sentenza sub 2). Con il secondo motivo, sempre dedotto sotto il promiscuo profilo della violazione di legge (artt. 163 e 168, comma 1, cod. pen., 663, 666 e 674 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, si stigmatizza l'errore in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione, il quale aveva proceduto a revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 1), non tenendo conto che tale beneficio, essendo la sentenza ad esso relativa confluita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 17 luglio 2009, doveva ritenersi revocato, e, in ogni caso, dallo stesso provvedimento di cumulo emergeva che la relativa pena era stata espiata. Con il terzo motivo, denunciando la violazione delle stesse norme e gli stessi vizi motivazionali di cui alla censura che precede, il difensore del ricorrente eccepisce l'illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 3), in quanto il giudice dell'esecuzione aveva omesso di verificare se le cause ostative alla concessione fossero già documentalmente note al giudice della cognizione nel momento in cui ebbe a ordinare che l'esecuzione della pena venisse sospesa. La revoca del beneficio doveva reputarsi illegittima anche perché, non avendo il condannato commesso altri delitti nel quinquennio di esperimento decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza sub 3) (23 dicembre 1995), il reato con essa giudicato doveva considerarsi estinto alla data del 23 dicembre 2000. In conclusione, ad avviso del difensore del ricorrente, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze sub 1) e sub 3), ma avrebbe dovuto estendere il beneficio concesso con la sentenza sub 3) alla pena complessivamente rideterminata a seguito dell'applicazione della disciplina del reato continuato, tenuto conto, altresì, che le pene inflitte con le sentenza sub 1) e sub 2), confluite nel provvedimento di cumulo sopra citato, erano estinte in quanto già espiate dal condannato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È anzitutto infondato il primo motivo di ricorso sulla quantificazione della pena, perché dal provvedimento impugnato si comprende con chiarezza che il giudice dell'esecuzione ha, effettivamente, applicato la riduzione prevista per i riti speciali, laddove ha affermato: "tenuto conto...della riduzione per i riti speciali ove effettuata". 2. È, viceversa, fondato il ricorso, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, sia pure per ragioni, in parte diverse, da quelle esposte in ricorso. 2.1. Occorre premettere che l'intervenuta espiazione della pena inflitta per uno dei reati addebitati non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi, che può rilevare, ad esempio, al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ovvero di poter escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (Sez. 1, n. 8025 del 23/1/2019, Seghiri, Rv. 276927).È ininfluente, pertanto, nel caso di specie, che le pene inflitte con le sentenze sub 1) e sub 2) siano state o meno espiate. 2.2. Ciò detto, ritiene il Collegio che il giudice di merito, nel disporre la revoca del concesso beneficio, non abbia fatto buon governo del principio, costantemente affermato da questa Corte, in forza del quale, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra fatti oggetto di diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena, ormai unitaria, complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv. 269419; Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352; Sez. 1, n. 4220 del 19/6/1997, Gallo, Rv. 208431; Sez. 2, n. 1916 del 6/4/1995, Stoto, Rv. 201129). L'errore di diritto in cui è incorso il giudice di [OSCURATO:PERSONA] è stato, invero, quello di pervenire ad un apprezzamento della questione sottoposta al suo vaglio in modo atomistico, ciò che lo ha indotto a sciogliere, di fatto e contraddittoriamente, l'unicità del reato continuato, ancorché riconosciuta, senza valutare, prime di disporre, eventualmente, la revoca, se il beneficio già concesso potesse estendersi alla pena (detentiva), ormai unitaria, complessivamente determinata in misura inferiore ai due anni di reclusione. 2.2.1. Tra l'altro, va rilevato che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 3) non avrebbe, comunque, potuto essere revocata, perché tale decisione è divenuta irrevocabile il 23 dicembre 1995, data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 26/3/2001, n. 128, con la quale è stata introdotta la previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. Occorre, quindi, ricordare e ribadire, al riguardo, il principio affermato da Sez. 1, n. 49888 del 9/10/2015, Trajkovic, Rv. 265472, secondo il quale «La revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen., solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all'epoca già esaurite». 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che procederà alla rivalutazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. e delle questioni connesse in base ai principi di diritto sopra richiamati. Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato perché infondato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta, nel resto, il ricor
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