CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 46866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 20 maggio 1970; avverso la sentenza del 7 dicembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione assunta in primo grado, ritenendo responsabile [OSCURATO:PERSONA] del delitto di furto aggravato commesso all'interno dell'esercizio commerciale "Euronics" di Barchette d'Ivrea, per essersi impossessato di una playstation, prelevandola dagli scaffali e distruggendo la relativa confezione al fine di eliminare la barra magnetica antitaccheggio. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando quattro motivi di censura. Deduce, in particolare: 2.1. con il primo, la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo l'imputato tempestivamente avanzato domanda di trattazione orale, la corte d'appello avrebbe celebrato il processo secondo il rito cartolare. Circostanza, peraltro, riconosciuta dalla stessa corte; 2.3. con il secondo ed il terzo motivo, formulati il primo sotto il profilo del vizio di motivazione ed il secondo sotto quello della violazione di legge, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, non vi sarebbe la prova certa né che l'imputato abbia sottratto la playstation, né che abbia usato violenza sulle cose; 2.4. con il quarto motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, seppur riferendo tale censura a tal Bini, estraneo al procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato. Il ricorrente deduce di aver tempestivamente avanzato domanda di trattazione orale, ma, nonostante ciò, la corte d'appello avrebbe celebrato il processo secondo il rito cartolare. La circostanza emerge pacificamente dal corpo della sentenza, nel quale la corte territoriale che "il processo è stato celebrato per errore con rito cartolare, laddove la difesa aveva chiesto di celebrare l'udienza". Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172). Consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, per un nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]